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sabato 27 giugno 2015

La Voce Dei Senior: LETTERA ENCICLICALAUDATO SI’ DEL SANTO PADREFRAN...

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba».[1]
2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.
Niente di questo mondo ci risulta indifferente
3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni XXIII scrisse un’Enciclicacon la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, bensì volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo messaggioPacem in terris a tutto il “mondo cattolico”, ma aggiungeva “e a tutti gli uomini di buona volontà”. Adesso, di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia Esortazione Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un processo di riforma missionaria ancora da compiere. In questa Enciclica, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune.
4. Otto anni dopo la Pacem in terris, nel 1971, il beato Papa Paolo VI si riferì alla problematica ecologica, presentandola come una crisi che è «una conseguenza drammatica» dell’attività incontrollata dell’essere umano: «Attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione».[2] Parlò anche alla FAO della possibilità, «sotto l’effetto di contraccolpi della civiltà industriale, di […] una vera catastrofe ecologica», sottolineando «l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’umanità», perché «i progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, in definitiva, contro l’uomo».[3]
5. San Giovanni Paolo II si è occupato di questo tema con un interesse crescente. Nella sua prima Enciclica, osservò che l’essere umano sembra «non percepire altri significati del suo ambiente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini di un immediato uso e consumo».

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La Voce Dei Senior: LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE
FRAN...
: LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’  DEL SANTO PADRE FRANCESCO  SULLA CURA DELLA CASA COMUNE 1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san...

venerdì 26 giugno 2015

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giovedì 25 giugno 2015

La Voce Dei Senior: Tassa rifiuti illegittima: come ricorrere e non pagare

«RIGORE SENZA TRASPARENZA=DITTATURA»
« ATTENZIONE ALLO SCIACALLAGGIO …»
«niente tassa sui rifiuti per appartamenti non utilizzati»
«tassa che colpisce chi produce rifiuti, e il cui gettito andrà destinato allo smaltimento,»

  •  La Tari, acronimo di Tassa sui Rifiuti, sostituisce 
  • le vecchie Tarsu, Tia e Tares ed è certamente uno dei balzelli meno amati dai contribuenti italiani. Le somme pagate per i rifiuti sono state dapprima connotate cometasse (per via del legame tra pagamento ed effettuazione del servizio), poi specificate come tariffe dal noto Decreto Ronchi; la disposizione spiegava nel dettaglio come determinare e applicare la tariffa, prevedendo, però la stesura anticipata di un piano finanziario del servizio. Proprio per le difficoltà dei Comuni nella stesura di tale piano, il decreto non è mai stato attuato. Così, dopo un susseguirsi di differenti interventi legislativi, si è arrivati dapprima, nel 2013, alla Tares, ed in seguito, con la legge di Stabilità 2014, alla Iuc (Imposta Unica Comunale), formata da Imu, Tasi e Tari, quest’ultima componente relativa ai rifiuti. Vediamo nelleslides quando è da considerarsi illegittima e come muoversi per impugnarla e non pagarla.
  • Come funziona la TariEssa è applicata a chiunque possieda o detenga, a qualunque titolo, locali o aree esterne, che possono produrre rifiuti urbani(escluse le aree condominiali o quelle accessorie o pertinenziali di un immobile tassato). Lo scopo della tassa è coprire i costi del servizio di igiene urbana.
    Le tariffe variano a seconda del comune, e sono differenziate per le utenze domestiche e non domestiche. Entrambe le tipologie sono composte da una parte fissa, relativa al costo del servizio, che si computa in base alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile, proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti: dato che nella quasi totalità dei casi è impossibile quantificare la spazzatura prodotta, essa è commisurata al numero dei componenti della famiglia.
  • Illegittimità costituzionale della TariSecondo parte della dottrina, la Tari risulterebbe, di per sé, un’imposizione costituzionalmente illegittima: difatti, se considerata come tributo, andrebbe contro i criteri di proporzionalità e progressività affermati dalla Costituzione [3]; se considerata, invece, come tassa, appare incoerente inquadrare lo smaltimento come un servizio pagato a consumo, quando, in realtà, dovrebbero essere i contribuenti a ricevere un corrispettivo per il conferimento dei rifiuti (prova ne sia l’esistenza e la diffusione delle discariche verdi, punti di raccolta nei quali viene dato un compenso per ogni tipologia di rifiuto: una famiglia media può arrivare a guadagnare intorno a € 250 l’anno).
  • Illegittimità delle delibere comunali sulla TariOltre all’illegittimità della tassa in sé, dobbiamo considerare tutti i casi in cui sono le delibere del Comune ad andare contro la normativa stessa.
    Una prima ipotesi si verifica quando la delibera relativa alle tariffe è adottata posteriormente alla data fissata dalle leggi nazionali per deliberare il bilancio di previsione: nel 2013, la data era il 30 novembre, nel 2014 il 30 settembre. Pertanto, tutte le delibere posteriori sono impugnabili.
    Un secondo caso di illegittimità, che si è verificato in numerosi comuni, è la mancanza di riduzione della tariffa di almeno il 40%, nelle zone dove la raccolta non è prevista.
    La più frequente ipotesi d’illegittimità della Tari, però, riguarda il mancato rispetto di un fondamentale articolo della Legge di Stabilità 2014, ossia quello che stabilisce che, per determinare con esattezza il costo del servizio ed i coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, sia indispensabile la stesura di un piano tariffario. Tale piano deve individuare e classificare i costi del servizio, suddividerli tra fissi e variabili e ripartirli tra utenze domestiche e non, oltreché quantificare tutte le voci per ogni categoria di utenza.
    Osservando la maggior parte delle cartelle, appare evidente l’inesistenza di qualsiasi piano o schema, suscettibile di fornire una tariffa chiara per tipologia d’utenza: gli avvisi di pagamento, infatti, appaiono quasi sempre vaghi ed incomprensibili, rendendo il contribuente impossibilitato a capire sia i calcoli che il regolamento. Pertanto, è palese la mancanza di legittimazione dell’impianto tariffario
·         Come impugnare la cartellaRiscontrando uno di questi casi, ci si può rifiutare di pagare ed impugnare la cartella?
Nelle ipotesi sopraelencate, si potrà sia, in primo luogo, impugnare l’avviso di pagamento in autotutela, ossia rivolgendosi direttamente all’ufficio tributi del Comune. In caso di risposta negativa o assente, sarà opportuno effettuare l’impugnazione presso la commissione tributaria provinciale, il prima possibile, in quanto l’autotutela non sospende i termini per l’impugnazione.
Infine, non dimentichiamo la possibilità di impugnare la cartella per tutte quelle aziende che smaltiscono i rifiuti in proprio, previa dimostrazione del fatto che non si usufruisca del servizio comunale: in quest’ultimo caso, si ha diritto all’esclusione totale dalla Tari.(Noemi Secci)

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giovedì 18 giugno 2015

IMU SAN FELESI RESIDENTI NEL MONDO PER MOTIVI DI LAVORO

COMUNE DI SAN FELE 

Avviso - Ufficio Tributi - NOVITA’ IMU - TASI - TARI PER IL 2015


ULTIMO AGGIORNAMENTO 23 giugno 2015
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FOCUS Online cosa  ne pensate Ditelo a dinodono1@gmail.com

LUCANI IN SVIZZERA condividono decisione Comune di San Fele “Il Comune di San Fele, con delibera di Giunta n. 80 dell'8 giugno 2012, ha stabilito che l'abitazione dei residenti all'estero dei cittadini del proprio comune é riconosciuta come prima casa purché non locata”.


ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 38 DEL 30/06/2012 PUNTO N. 6: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA”. Illustra il punto il proponente. Leonardo DI LEO L'IMU è un'imposta un po' travagliata perché ogni 5-6 giorni hanno cambiato prospettiva. Dato che la determinazione dell'aliquota e detrazione è materia del Consiglio Comunale, la Giunta ha solo espresso una volontà che serviva per predisporre la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale ed annuale al Consiglio, però chi decide effettivamente quale è l'aliquota e quali sono le detrazioni è il Consiglio in questa seduta. Quindi la proposta della Giunta è la seguente: l'aliquota è al 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, che è quella obbligatoria per legge, e il 9.80 per mille per gli altri immobili, ad eccezione di quelli della categoria D. Poi c'è un'altra possibilità un po' controversa, cioè quella di considerare abitazione principale quella non locata, ma tenuta a propria disposizione, nel caso di residenti all'estero. In questo modo però gli incassi del Comune si riducono. Cons. Donato SPERDUTO La Giunta ha approvato la delibera n. 80 con questa proposta e noi oggi la confermiamo per due ragioni, cioè per un fatto politico e poi perché comunque si può sempre modificare entro settembre. Leonardo DI LEO Inoltre noi abbiamo avuto qualche sollecito da parte di chi ha una seconda casa ma non vi abita, cioè di pagare l'aliquota base dello 0,76, che va per metà allo Stato e per metà al Comune. Cons. Donato SPERDUTO Io sono disponibile ad accettare questa proposta, anche se la delibera di Giunta non lo prevede, perché ci sono molte persone che vivono fuori e vengono a San Fele magari per 15 giorni all'anno e noi già facciamo pagare loro la TARSU al 75%. Allora direi di fare in modo che il 3,8 comunque vada allo Stato e noi prendiamo il rimanente 3,8 che, rispetto all'ICI dell'anno scorso, è un po' superiore. Leonardo DI LEO Non è superiore, però considerato che sono aumentate del 60% le rendite, è chiaro che sulle seconde case l'incasso è notevole. Cons. Donato SPERDUTO Io direi di fare in modo che per i ricoverati in case di cura e per i residenti all'estero si rispetti quanto stabilito dalla delibera, che può sempre essere modificata entro settembre. Leonardo DI LEO Allora la proposta è questa: l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è del 6 per mille, mentre è del 9,80 per gli altri immobili ad eccezione di quelli di categoria D (4,60 per mille); per i residenti all'estero le abitazioni non locate ma tenute a propria disposizione vengono considerate abitazioni principali. Si stabilisce poi di predisporre le modifiche al regolamento comunale approvato con delibera n. 28 del 24 maggio 2012. Per chi stabilmente risiede nelle case di cura, la casa di proprietà rimane abitazione principale, ma questo è stato stabilito anche per legge, a meno che non sia locata. Ass. Mauro CERONE Io non sono certo del fatto che noi possiamo considerare prima casa quella degli emigranti, perché c'è un passo nella circolare del Ministero che abolisce la distinzione tra residenza anagrafica e dimora e contempla un'unica categoria che è quella di chi vive stabilmente. Io dico, quindi, di verificare attentamente questo aspetto, altrimenti noi facciamo un danno. Leonardo DI LEO Il criterio per pagare l'IMU rispetto all'ICI è cambiato perché mentre prima si faceva riferimento allo stato anagrafico, ora oltre allo stato anagrafico formale bisogna considerare anche quello sostanziale e quindi non solo la residenza, ma anche l'abitazione principale. Ora, leggendo i commenti di coloro che hanno letto anche le relazioni parlamentari, si evince che per i non residenti sarebbe stata preclusa fin dall'origine questo fatto; allora, per i residenti all'estero iscritti all'AIRE, in base all'interpretazione data da tutti i commentatori in maniera unanime, la distinzione tra residenza e dimora non ci dovrebbe essere perché è chiaro che dimorano all'estero per più di sei mesi all'anno. Cons. Donato SPERDUTO Io voglio leggere la circolare del Ministero a pag. 18: “Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili e da cittadini italiani residenti all'estero comporta che, nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta versata non deve essere computata la quota riservata allo Stato, di cui al comma 11, art. 13 del decreto legislativo 211, poiché quest'ultima norma esclude espressamente l'anzidetta quota dell'abitazione principale e relative pertinenze”. Leonardo DI LEO Per il momento chi sta all'estero paga come seconda casa. Cons. Donato SPERDUTO Però nella delibera di Giunta è detto il contrario, dando un indirizzo. Leonardo DI LEO Attualmente è previsto che per chi risiede all'estero viene considerata seconda casa e paga lo 0,76. Cons Donato SPERDUTO Voi non avete sbagliato: è una facoltà che vi ha dato la legge e voi l'avete applicata in quel modo. Leonardo DI LEO Ma la Giunta non ha nessun potere in materia di aliquote e detrazioni per l'IMU. Cons. Donato SPERDUTO Però avete dato un indirizzo. Leonardo DI LEO C'è un'altra possibilità: se per le seconde case noi mettiamo il 9,80, possiamo far rimanere l'aliquota base dello 0,76 per i residenti all'estero, perché c'è anche questa possibilità. Cons. Donato SPERDUTO Attenzione, qua ci sono vari problemi e io vorrei capire se l'atto di indirizzo della delibera di Giunta è quello di considerare le abitazioni dei residenti all'estero prima casa. Leonardo DI LEO Sì, però la delibera non ha alcun valore giuridico. Cons. Donato SPERDUTO Vorrei sapere chi ha votato questa delibera, perché esiste anche un problema politico dal momento che i Socialisti si sono allontanati, e allora lasciamo la delibera così com'è e poi, se la dobbiamo modificare, possiamo farlo entro settembre. Sindaco Gerardo FASANELLA Proprio perché la norma non è chiara, nel momento in cui abbiamo deliberato questa proposta da portare in Consiglio comunale le notizie che a noi erano pervenute erano che per i residenti all’estero i Comuni avevano facoltà di rendere le abitazioni prima casa e quindi mantenere l’aliquota al 6 per mille, cioè il beneficio che noi davamo ai residenti all’estero era di non versare il 9,8, di cui il 3,4 allo Stato, ma solo il 6 per mille al Comune. Quindi era un’agevolazione che noi facevamo a loro e il Comune non ne risentiva in termini di cassa. Leonardo DI LEO La stragrande maggioranza non paga niente vista la detrazione dei 200 euro: noi abbiamo fatto un po’ di calcoli ed è così. Ass. Mauro CERONE Tutti vogliamo agevolare i residenti all’estero, ma il problema è se questo Consiglio che approva questo deliberato e il Responsabile del settore alla fine non creano un danno erariale all’ente e questo è un aspetto importante. Ci sono molti Comuni che si stanno ricredendo su questo perché è esposto nel decreto, dove viene eliminata la distinzione tra dimora e residenza anagrafica. Quindi io direi di dare mandato al Ragioniere di prendere informazioni presso la Corte dei Conti e, se le cose stanno così, possiamo anche procedere in questo senso. Leonardo DI LEO Il Consiglio comunale su questo punto è sovrano: quello che si decide si applica. Cons. Donato SPERDUTO Esistono vari problemi perché innanzitutto i cittadini che hanno già pagato lo hanno fatto in base all’atto di indirizzo della Giunta. Leonardo DI LEO Ma non è legale, perché la legge dello Stato dice che si deve pagare in due o tre rate all’aliquota base per ogni cosa. E la volontà della Giunta in questo caso non vale niente. Cons. Donato SPERDUTO Gli altri Comuni non hanno fatto proprio pagare ai residenti all’estero. Leonardo DI LEO E hanno sbagliato e la responsabilità è del contribuente, non della Giunta o del Consiglio perché la legge prevede che intanto si paghi l’aliquota base e poi il Comune farà i regolamenti. Se in Consiglio si approva questa delibera, nel momento in cui la pubblichiamo tutti chiederanno il rimborso. Cons. Donato SPERDUTO Ma non lo devono chiedere a noi, perché il 3,8 è stato versato allo Stato. Leonardo DI LEO No, se chiedono il rimborso, il Comune deve pagare. Cons. Donato SPERDUTO Ma chi ha pagato ha fatto il modello F24 direttamente al Ministero, per cui il Comune non c’entra. E se il patronato ha fatto pagare erroneamente, non c’entra il Comune. Leonardo DI LEO Di quello che è stato versato, metà va allo Stato e metà al Comune. Se l’ente stabilisce un’agevolazione che intacca la quota dello Stato, paga l’ente: così è. Cons. Donato SPERDUTO Ma noi oggi stiamo deliberando e non sappiamo cosa hanno fatto i cittadini: noi da oggi in poi rispondiamo di quello che abbiamo fatto. Leonardo SPERDUTO Però, una volta approvato, se il cittadino dice che ha pagato di più, vuole il rimborso. Cons. Donato SPERDUTO Ma ha pagato di più perché l’ha voluto autonomamente, ma noi oggi stiamo deliberando. Leonardo DI LEO No, perché tutti i rapporti attivi e passivi li gestisce il Comune. Lo Stato, una volta che ha incassato, non vuole sapere più niente. Cons. Donato SPERDUTO Noi siamo eventualmente responsabili in base a quello che votiamo oggi e da questo momento in poi, non per quello che hanno fatto prima i cittadini che, autonomamente, senza nessuna delibera, hanno pagato. Leonardo DI LEO Purtroppo non è così perché i rapporti attivi e passivi fanno capo al Comune: lo Stato si limita ad incassare la sua parte e poi tutte le agevolazioni sono di competenza del Comune. Cons. Donato SPERDUTO La delibera ora deve uscire così e poi, tra venti giorni, la modifichiamo, dopo aver chiesto il parere alla Corte dei Conti: se ci diranno che si crea danno erariale, torniamo in Consiglio. Noi non possiamo recare danno a chi sta qua per agevolare chi sta all’estero. Allora, considerato che c’è stato un atto di indirizzo della Giunta e siamo in fase di approvazione del bilancio, io direi di confermare quella volontà come Consiglio, visto anche che i Socialisti si sono allontanati perché non c’è stata una riunione di maggioranza. Se poi il Capo settore si rende conto che arrechiamo un danno, si torna in Consiglio e si modifica il regolamento. Pres. Donatello ANNICCHIARICO La parola al consigliere De Carlo. Cons. Donato DE CARLO Visto che c'è stata una delibera di Giunta e viste le varie situazioni, io direi di votarla e poi, se dovremo intervenire, lo faremo, anche perché sono assenti i Socialisti e non possiamo approvare una cosa diversa. Se poi ci accorgiamo che c'è qualche errore, sistemeremo dopo la questione, però la delibera è stata votata dalla Giunta e oggi è stata portata in Consiglio, per cui la dobbiamo approvare. Cons. Donato SPERDUTO Prima di tutto noi non facciamo una delibera contro l'ente, perché diciamo che per i residenti all'estero è considerata prima abitazione e quindi tutto quello che pagano va al Comune. Ora bisogna capire se va considerata seconda casa e se c'è un maggior gettito, tolto quello che va allo Stato, rispetto a quello che ci sarebbe se fosse considerata prima casa: in quel caso andrebbe tutto al Comune, con l'abbuono dei 200 euro. Può darsi che con le rendite aumentate del 60%, noi incassiamo di più considerandole prima casa, perché in quel caso andrebbe tutto al Comune. Noi dobbiamo fare quello che prescrive la circolare, poi il Ragioniere farà gli accertamenti e se c'è danno erariale, dobbiamo provvedere. Intanto in Consiglio dobbiamo dire che prendiamo atto e ci adeguiamo alla circolare del comma 10, art. 13. Se rinviamo questo punto non approviamo neanche il bilancio perché è tutto propedeutico; non ho capito cosa c'è di strano nell'approvare ora la delibera e poi magari la modifichiamo a settembre, anche perché l'hanno votata anche i Socialisti. Se poi si verificherà che c'è danno erariale, io sarò il primo a dire che va modificata, però oggi confermiamola attenendoci alla circolare, che facciamo nostra nel regolamento, perché noi non siamo legislatori. Ass. Adriano FASANELLA E' scritto in maniera chiara che per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso dei residenti all'estero, costoro risiedono anagraficamente? Leonardo DI LEO Ma non c'entra, perché questo vale per i residenti in Italia, mentre per coloro che vivono all'estero, se iscritti all'AIRE, è diverso. Cons. Donato SPERDUTO La circolare dice che il Consiglio comunale può decidere se considerarla prima casa o no e allora il Ragioniere andrà a fare l'indagine e se ci sarà danno erariale, si tornerà in Consiglio e si dirà che la volontà politica era quella ma tecnicamente non è possibile, per cui a quel punto modificheremo la delibera. Ass. Adriano FASANELLA E allora si deve dare mandato al responsabile dell'Ufficio Ragioneria di verificare se ci siano i presupposti o meno. Cons. Donato SPERDUTO Noi oggi dobbiamo votare applicando il regolamento con una volontà politica. Leonardo DI LEO Però non è così perché se ci hanno dato questa possibilità, significa che automaticamente chi è residente all'estero viene considerato come dimorante, altrimenti non avrebbero proprio previsto l'assimilazione. Cons. Donato SPERDUTO Noi svolgiamo un ruolo politico e non ci possiamo permettere di dire cosa ci va bene e cosa no, però dobbiamo difendere la politica di Giunta perché altrimenti dal punto di vista politico è meglio che ci ritiriamo, perché i Socialisti hanno lamentato che non sono state fatte riunioni di maggioranza. Noi diciamo di andare avanti perché abbiamo una responsabilità che va oltre il 31 ottobre, oppure se abbiamo paura dobbiamo ridurre tutto. Io direi di fare quanto diceva il Ragioniere, che non prevede neanche un centesimo di aggravio per l'ente. Ass. Mauro CERONE Noi come atto di indirizzo politico diciamo che possono avere questa agevolazione, fermo restando che bisogna attenersi alla circolare per il fatto di considerarle prime o seconde case. Allora, ferma restando la volontà del Consiglio di riconoscere le agevolazioni previste, io propongo di attenerci, per quanto riguarda la distinzione tra abitazione principale e secondaria, alla circolare ministeriale. Pres. Donatello ANNICCHIARICO Votiamo la proposta dell'assessore Cerone. Voti favorevoli? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Voti favorevoli? Come sopra


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lunedì 8 giugno 2015

La Voce Dei Senior: Dichiarazione TASI: basta il modello IMU

CHI DEVE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE TASI ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 PER SEGNALARE VARIAZIONI DELL'IMMOBILE UTILIZZA IL MODELLO IMU: PRECISAZIONI DEL MINISTERO PER CHI VIVE IN AFFITTO.

Per la dichiarazione TASI non è prevista l’approvazione di un nuovo modello, si utilizza lo stesso valido ai fini IMU: la precisazione arriva dal ministero delle Finanze, con la circolare 2DF/2015. Quindi, il modulo da compilare nel caso di variazioni sull’immobile ai fini TASI è quello già approvato per la dichiarazione dell’imposta  municipale  propria (IMU) il 30 ottobre 2012.

=> Dichiarazione TASI-IMU: istruzioni per ENC

SCADENZE

Il termine di presentazione è il 30 giugno 2015 e si riferisce alle variazioni dell’immobile intervenute nel corso del 2014. Esattamente come per l’IMU, la dichiarazione TASI si presenta solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nel possesso dell’immobile.

TASI E AFFITTI

Contrariamente all’IMU, la TASI viene pagata anche dagli inquilini, oppure dai titolari di altro diritto reale.

=> TASI per inquilini in affitto: guida completa

A questo proposito, il ministero fornisce una serie di precisazioni: un’interpretazione letterale della norma comporterebbe l’obbligo di presentare una dichiarazione TASI da parte di tutti coloro che, non essendo proprietari, non hanno mai presentato la dichiarazione IMU. In realtà, chiarisce il dipartimento delle Finanze:
  • chi ha stipulato un contratto di affitto successivamente al primo luglio 2010 non deve presentare la dichiarazione TASI perché da questa data tutti i dati catastali contenuti nei contratti vengono automaticamente comunicati all’Agenzia delle Entrate;
  • Se invece il contratto di affitto è precedente al primo luglio 2010, bisogna presentare la dichiarazione TASI.

ECCEZIONI

In generale, la dichiarazione TASI non si presenta in tutti i casi in cui il Comune ha a disposizione altri strumenti che permettono, incrociando i dati, di avere i dati catastali identificativi dell’immobile, anche in riferimento agli adempimenti relativi ad altri tributi (come, ad esempio, la TARI, la tassa sui rifiuti). La dichiarazione TASI va dunque sempre inviata se:
  • i dati catastali sono stati comunicati al momento della cessazione della risoluzione o proroga del contratto;
  • il Comune di appartenenza ha previsto, ad esempio per le agevolazioni TASI, specifiche modalità come la consegna del contratto di locazione o un’autocertificazione.

=> TASI: come calcolare l’acconto 2015

In tutti i casi in cui invece è necessario presentare la dichiarazione TASI, per precisare il titolo relativo alla propria obbligazione tributaria (ad esempio, locatario), si compila la parte del modello valido ai fini IMU dedicata alle “annotazioni“. Per il resto, le informazioni necessarie al Comune sia per l’IMU sia per la TASI sono sostanzialmente identiche.
Fonte: dipartimento delle Finanze, circolare 2/DF 2015
La Voce Dei Senior: Dichiarazione TASI: basta il modello IMU: Chi deve presentare una dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2015 per segnalare variazioni dell'immobile utilizza il modello IMU: prec...

giovedì 4 giugno 2015

IMU agricola: chiarimenti del Ministero

I chiarimenti del MEF in merito all'IMU sui terreni agricoli: esenzione, detrazione, Pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze le risposte del MEF in merito a dubbi riguardanti l’IMU sui terreni agricoli: le esenzioni, le detrazioni, l’obbligo di dichiarazione IMU ed il versamento del tributo. Si tratta delle domande più frequenti poste all’Amministrazione Finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’IMU per i terreni agricoli.

=> Esenzione IMU sui terreni montani

Esenzione IMU

Il DL n. 4 del 2015 (convertito con legge n. 34/2015) ha stabilito che sono esenti dall’IMU, a partire dall’anno 2015, i terreni agricoli e quelli non coltivati:
  • ubicati nei Comuni classificati cometotalmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montanidi cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 4 del 2015).
Quest’ultima esenzione spetta anche nel caso in cui un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola conceda il terreno in comodato o in affitto a CD o IAP.

=> Esenzione IMU terreni: i Comuni montani

Detrazione

Lo stesso decreto, al co. 1-bis dell’articolo 1 inserito in fase di conversione in legge, ha stabilito una nuova detrazione di 200 euro, a decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali IAP, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011. Si tratta dei Comuni montani e parzialmente montani che fino al 2013, in base alla circolare 9 del 13 giugno 1993, erano considerati esenti dall’imposta comunale e municipale, mentre ora non lo sono più. Tale detrazione si applica anche nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto alla previdenza agricola, concede i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP, anch’essi iscritti alla previdenza agricola (cfr. risoluzione n. 2DF2015).

=> TASI IMU: aliquote e delibere 2015 per l’acconto

Il Ministero precisa che la detrazione di 200 è unica e calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più Comuni di collina svantaggiata. Dunque ad ogni soggetto spettano 200 euro in totale e non 200 euro per ogni terreno o per ogni Comune. Inoltre la detrazione si suddivide tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni per la detrazione e delle quote di possesso (circolare n. 3/DF/2012). Nel caso in cui il terreno sia di proprietà mista, ovvero sia di coltivatori diretti o IAP che di soggetti non aventi tale qualifica, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola (art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011).

=> IMU TASI: come richiedere il bollettino precompilato

Si chiarisce poi che la nuova detrazione spetta solo per i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A e se, nel caso di Comuni parzialmente delimitati (PD), solo per i terreni ubicati nella parte “svantaggiata” del territorio comunale. Nel caso in cui il coltivatore sia in possesso di più terreni, la detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni. Il Ministero precisa che:
“Pur applicando alla nuova detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti per la riduzione di cui all’art. 13, comma 8-bis , è chiaro che è necessario effettuare due conteggi distinti:
  • per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune;
  • per l’applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo esclusivamente ai terreni ricade nti nella zona “svantaggiata”.

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Dichiarazione

L’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU vige per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. L’obbligo non sussiste se il Comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

Versamento

La detrazione per i terreni di collina svantaggiata deve essere riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile visto che le specifiche tecniche del modello di versamento F24 consentono di compilare il campo “Detrazione”. Il codice tributo da utilizzare è il numero 3914.

Rimborso

Nel caso in cui il terreno in proprio possesso risultasse soggetto ad IMU precedentemente all’entrata in vigore del DL n. 4/2015, per poi diventare esente per effetto dello stesso decreto, il contribuente ha diritto al rimborso dell’IMU eventualmente versata.

Fonte: Ministero delle Finanze. di dichiarazione, versamento e rimborso.