Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione
della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di San Fele, a decorrere dal
1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal
presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.
Articolo 2
Natura della tassa sui rifiuti
1. L’entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria.
Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Articolo 3
Presupposto della tassa sui rifiuti
1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se
di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per:
a)
locali, le strutture anche non stabilmente infisse al
suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle
disposizioni urbanistico-edilizie;
b)
aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale,
come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto,
parcheggi;
c)
utenze domestiche, le superfici adibite a civile
abitazione e le relative pertinenze, compresi i sottotetti,, piani soffitti e
mansarde la cui altezza media sia superiore a mt. 1,50;
d)
utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui
le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e
le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano
potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se
risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici Per
arredamento si intende la presenza di almeno uno dei seguenti elementi: letto e
parti di esso, piano cottura, frigo, lavatrice, divano.
4. Le utenze non domestiche si considerano
potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di
impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione
per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite
di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
5. Sono escluse dall’applicazione della tassa le aree
scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non
sono detenute od occupate in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dall’applicazione della tassa
i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono destinati
ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono
suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:
a)
i locali impraticabili, cioè quei locali che non
consentono, per cause accidentali, lo svolgimento dell’attività per la quale
sono predisposti;
b)
le cantine non pavimentate con calpestio tufaceo;
c)
i locali in stato di abbandono;
d)
le aree adibite in via esclusiva al transito o alla
sosta gratuita dei veicoli;
e)
i locali muniti di attrezzature tali da escludere la
produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche,
i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
f)
gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte
ed ai locali riservati all’esercizio dell’attività sportiva (palestre, campi
gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi
diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie,
punti di ristoro, gradinate e simili;
g)
i locali oggetto di lavori di ristrutturazione,
restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,
concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di
fine lavori.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l’interruzione temporanea dello stesso
non comportano esonero o riduzione della tassa.
Articolo 4
Decorrenza dell’obbligazione
1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio
detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno
solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
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