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lunedì 14 dicembre 2020

COMUNE SI SAN FELE.Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di San Fele, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L’entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Si intendono per:

a)    locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b)    aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c)     utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze, compresi i sottotetti,, piani soffitti e mansarde la cui altezza media sia superiore a mt. 1,50;

d)    utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici Per arredamento si intende la presenza di almeno uno dei seguenti elementi: letto e parti di esso, piano cottura, frigo, lavatrice, divano.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall’applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall’applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

a)    i locali impraticabili, cioè quei locali che non consentono, per cause accidentali, lo svolgimento dell’attività per la quale sono predisposti;

b)    le cantine non pavimentate con calpestio tufaceo;

c)     i locali in stato di abbandono;

d)    le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

e)     i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);

f)     gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all’esercizio dell’attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

g)     i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. 

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell’obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

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