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lunedì 28 dicembre 2020

COMUNE DI SAN FELE.Convocazione consiglio comunale in sessione Straordinaria

 


COMUNE DI SAN FELE

ViaMazzini,10–85020SanFele(PZ) Tel:0976/94611-Fax:097694411

pec:comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it sitoistituzionale:www.comune.sanfele.pz.it

C.F.85000910761 P.I.00232860767

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.nr.8754del21-12-2020

Aisig.ConsiglieriComunali

Spett.le Prefettura di POTENZA

Comando Carabinieri Stazione di SanFele

Comando Polizia LocaleSede

Elenco degli argomenti da trattare nella seduta del 28-12-20 alleore16:00.

OGGETTO:Convocazione consiglio comunale in sessione Straordinaria,per il giorno

28-12-2020 alle ore1 6:00,inprima convocazione ed in seconda convocazione per il

giorno29-12-2020 alle ore16:00 in video conferenza. 

ORDINE DEL  GIORNO DEL CONSIGLIO

1)Comunicazione del Sindaco su aggiornamentosituazionecovid-19

2)Lettura verbali seduta precedente del 30/11/2020(daln.67aln.69)

3)RATIFICADELLADELIBERA93DEL30/11/2020A VENTE AD OGGETTO:

"VARIAZIONEN.2AL BILANCIO DI PREVISIONE2020/2022 DI COMPETENZA E

CASSAEALDUP2020/2022"

4)REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI D.LGS 19 AGOSTO 2016 ,N.175

COMEINTEGRATODALD.LGS16GIUGNO2017,N.100ART.26-RICOGNIZIONE

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE INDIVIDUAZIONE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE-PROVVEDIMENTI.

5)GESTIONE ASSOCIATA DELSERVIZIO FINANZIARIO TRA I COMUNI DI SANFELE PZ) E RUVO DELMONTE(PZ)PROROGA CONVENZIONE DALL'01/01/2021AL 31/12/2021.

6)Regolamentoperl'istituzioneeladisciplinadelcanoneunicopatrimonialedicuiall'art.

1,comma816ess.mm.ii.,Legge27/12/2019,n.160

7)Regolamentoperladisciplinadelcanonediconcessioneperl'occupazionediareee

spaziappartenentialdemaniooalpatrimonioindisponibiledestinatiaimercati,art.1,

commi838-845Legge27/12/2019,n.160

8)Interrogazionearispostascrittae/ooralesustatodiattuazionedellaraccoltarifiuti

solidiurbani

9)Interpellanza del Consigliere Stia Vincenzo su "Centro Diurno-Punto della situazione"

10)InterpellanzadelConsigliereBilottaRobertosu"Sicurezzastradaleurbana

extraurbanaesuldecorourbano"

11)InterrogazioneConsigliereStiaVincenzosu"Statodell'archiviocomunaleedella

biblioteca"

12)InterpellanzaConsigliereSperdutoMichelesu"ProgettoSprar-SanFele"

Il Presidente del Consiglio Comunale

RICIGLIANO Sergio

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mercoledì 16 dicembre 2020

SAN FELE. Riscoprire la storia per aprirsi ad un nuovo presente e un nuovo futuro

"Cultura Viaggiando in terra lucana vi accorgerete fin da subito che le cittadine in cui si respira un'aria di elegiaca tristezza sono molte. ... mentre state camminando in un borgo disabitato, per essere dissipata poco dopo dalla bellezza di un paesaggio o dal calore di un incontro. ... che a Irsina e a San Fele, ad Aliano o a Barile, lavorano per rilanciare e valorizzare il patrimonio culturale e artistico lucano,"
 

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lunedì 14 dicembre 2020

COMUNE DI SAN FELE.Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)

 

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione dell'imposta municipale propria, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 dal comma 738 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel territorio del Comune di San Fele nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto dell’imposta

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili.

2. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

3. L’imposta non si applica agli immobili, anche se classificati nelle categorie catastali del gruppo D, di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

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CALCOLO IMU TASI

COMUNE SI SAN FELE.Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di San Fele, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L’entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Si intendono per:

a)    locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b)    aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c)     utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze, compresi i sottotetti,, piani soffitti e mansarde la cui altezza media sia superiore a mt. 1,50;

d)    utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici Per arredamento si intende la presenza di almeno uno dei seguenti elementi: letto e parti di esso, piano cottura, frigo, lavatrice, divano.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall’applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall’applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

a)    i locali impraticabili, cioè quei locali che non consentono, per cause accidentali, lo svolgimento dell’attività per la quale sono predisposti;

b)    le cantine non pavimentate con calpestio tufaceo;

c)     i locali in stato di abbandono;

d)    le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

e)     i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);

f)     gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all’esercizio dell’attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

g)     i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. 

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell’obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

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Nuova raccolta differenziata


venerdì 11 dicembre 2020

Gelatina di Maiale Lucana

 

Le ciotole di terra cotta con la gelatina, mi riportano indietro nel tempo, a quando al mio paese si ammazzava il maiale, una pratica antichissima che veniva realizzata nei mesi più freddi e durava diversi giorni. Richiedeva molta fatica ma allo stesso tempo era motivo di festa, soprattutto per noi bambini perché era l'occasione per riunire amici e parenti, infatti, l'evento si concludeva con un pranzo o una cena ricca di piatti semplici ma appetitosi. Tempi addietro, questa abitudine dava la possibilità di avere una scorta di cibo per tutto l'anno, oggi, sono rimaste poche le famiglie che la praticano, soprattutto per questioni igienico-sanitarie, si preferisce comprare la carne dal macellaio di fiducia per fare la propria scorta di salumi da curare nelle cantine. Oltre ai salumi venivano prodotti anche la sugna, i ciccioli, il sanguinaccio, la carne sotto sale e, visto che del maiale non si butta niente, con i tagli meno nobili, veniva preparata la gelatina, conservata anche per mesi in grossi vasi di porcellana.

 con la gelatina, mi riportano indietro nel tempo, a quando al mio paese si ammazzava il maiale, una pratica antichissima che veniva realizzata nei mesi più freddi e durava diversi giorni. Richiedeva molta fatica ma allo stesso tempo era motivo di festa, soprattutto per noi bambini perché era l'occasione per riunire amici e parenti, infatti, l'evento si concludeva con un pranzo o una cena ricca di piatti semplici ma appetitosi. Tempi addietro, questa abitudine dava la possibilità di avere una scorta di cibo per tutto l'anno, oggi, sono rimaste poche le famiglie che la praticano, soprattutto per questioni igienico-sanitarie, si preferisce comprare la carne dal macellaio di fiducia per fare la propria scorta di salumi da curare nelle cantine. Oltre ai salumi venivano prodotti anche la sugna, i ciccioli, il sanguinaccio, la carne sotto sale e, visto che del maiale non si butta niente, con i tagli meno nobili, veniva preparata la gelatina, conservata anche per mesi in grossi vasi di porcellana.


Esenzione e calcolo tetto IMU

 

Un cittadino chiede

L’IMU non è dovuta se l’imposta dovuta non raggiunge i 12 euro. Ma quando si hanno più terreni l’esenzione è applicabile ad ogni singolo terreno oppure bisogna considerare la somma di tutti i terreni?

Redazione PMI.itrisponde

Saldo IMU: online i chiarimenti del Ministero

8 Dicembre 2020Il tetto IMU dei 12 euro si riferisce al singolo contribuente, per gli immobili o terreni che si trovano nello stesso Comune. Quindi, se un contribuente possiede più di un terreno nello stesso territorio comunale gode dell’esenzione solo se la somma dell’IMU relativa ai diversi terreni è inferiore a 12 euro.

Se la somma è superiore dovrà pagare la tassa sugli immobili. Se invece i terreni si trovano in Comuni diversi (e quindi l’ente impositore è diverso, perché l’IMU è una tassa comunale), allora il limite di 12 euro riguarda il terreno.

=> IMU: quando l'immobile perde l'esenzione

L’IMU sui terreni agricoli non è comunque dovuta se posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola: se destinati ad uso agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali sono considerati non edificabili e quindi esenti IMU. Questa fattispecie è prevista dalla Legge di Stabilità 2016 e le regole sono strutturali, quindi valgono anche nel 2020. Sono esenti IMU anche i terreni nei comuni montani, parzialmente montani, collinari o pianeggianti individuati nella Circolare 9/1993 e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

I terreni che non rientrano in queste categorie sono soggetti a IMU, il cui saldo resta fissato al 16 dicembre tramite modello F24.

giovedì 3 dicembre 2020

Nuova raccolta differenziata

 


I giorni 9 , 10 ed 11 Dicembre 2020, dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 elle 17:00, presso il deposito comunale di piazza Mercato (nei pressi del parcheggio sottostante), sarà consegnato ad ogni famiglia, un kit composto da tre secchi in plastica (vetro, organico e indifferenziata o carta) + 3 confezione di buste (organico, multimateriale e indifferenziata o carta ) per il conferimento dei rifiuti del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Per i cittadini impossibilitati a ritirare il kit in questi giorni, verranno programmate altre date.
La data di partenza della nuova raccolta differenziata sarà successivamente comunicata
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