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giovedì 9 ottobre 2014

IMU-TASI unificate nella Legge di Stabilità 2015: ...

Accorpare IMU e TASI in una sola imposta con aliquote e procedure unificate: le proposte del governo Renzi per la Legge di Stabilità 2015.


IMU e TASI verranno unificate a partire dal 2015 in una nuova imposta unica, dunque con stesse aliquote e procedure unificate, per effetto della Legge di Stabilità 2015. L’obiettivo dichiarato dal governo Renzi, come rivelato dallo stesso premier, è quello di sostituire TASI e IMU con una nuova tassa unica:
«secca, chiara per pagare tutti i servizi».
In sostanza si vuole porre definitivamente fine al caos generato in questi anni dalcalcolo di TARI, TASI e IMU, un tema particolarmente caldo vista la prossima scadenza del 16 ottobre per l’acconto dell’imposta sui servizi indivisibili.

=> Calcola la TASI con il calcolatore online di PMI.it

IUC VS IMU+TASI

Di fatto cosa cambia rispetto all’attualeIUC? Nata anch’essa per accorpare TARI, TASI e IMU, la IUC di fatto ha lasciato inalterate le tre imposte, che attualmente si pagano separatamente, con aliquote e scadenze differenti. La nuova tassa unicaTASI+IMU, invece, unificherà realmente le due imposte, introducendo un’unica aliquota e un’unica procedura di calcolo e pagamento. Dal 2015 dunque gli adempimenti dovrebbero essere semplificati ma si assisterà al ritorno dell’imposta sugli immobili anche per le prime case, seppur con un’aliquota ridotta rispetto alle altre proprietà immobiliari. Ai Comuni verrà lasciata la possibilità di fare ricorso ad un’unica tassa locale, di cui sarà responsabile il sindaco:
«Una sola tassa non 47 mascherate», ha dichiarato Renzi.

=> TASI-IMU: riforma nella Legge di Stabilità 201

Da sottolineare che per il momento si tratta solo di una idea, non c’è ancora un progetto concreto. Tra i nodi da sciogliere ci sono quelli di capire come la nuova imposta unica potrà:
  • accomunare TASI, TARI e IMU mantenendo le varie differenze tra prima e seconda casa e tra tipologia di immobili;
  • essere applicata agli inquilini di case in affitto;
  • rimanere una tassa tutta federale;
  • inglobare anche la TARI che, più che una tassa, è una tariffa che si paga per il servizio sui rifiuti i cui aspetti sostanziali sono stati fissati dalla normativa europea ne fissa i contorni. A

Proposta Zanetti

Ad elaborare una bozza di come potrebbe funzionare la nuova imposta unica è stato il sottosegretario di Scelta Civica, Enrico Zanetti, uno schema composto da 13 articoli che prevede di fissare:
  • delle scadenze sull’esempio dell’IMU, il 16 giugno e il 16 dicembre, pagando in fase di acconto il 50% di quanto pagato l’anno precedente per poi effettuare il calcolo esatto in occasione del saldo;
  • un’aliquota standard al 2,5 per mille, lasciando ai Comuni la possibilità di aumentarla di un punto oppure abbassarla fino ad azzerarla;
  • delle detrazioni a livello nazionale, come avveniva per l’IMU: 200 euro per le prime case più 50 euro per figlio, con un tetto di 400 euro.
Si tratta però di una proposta di unificazione delle sole IMU e TASI, non include invece la TARI:
«Di certo se vogliamo unificare anche questa imposta il mio testo andrà ritoccato», ha dichiarato Zanetti
LINK La Voce dei Condomini BLOG di Leonardo Donofrio: IMU-TASI unificate nella Legge di Stabilità 2015: ...: . ...

lunedì 6 ottobre 2014

Nuovo ISEE 2015: in arrivo moduli precompilato

Nuovo ISEE precompilato a partire dal 1° gennaio 2015: le novità in arrivo tra le quali la riduzione delle autocertificazioni e il ricorso all'Anagrafe Tributaria.


A partire dal 2015 oltre alla dichiarazione dei redditi precompilata arriverà anche il nuovo ISEE precompilato. Ad assicurarlo è stato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, in occasione dell’audizione in Commissione Affari sociali alla Camera, sottolineando che il Governo era pronto a partire anche prima del 1° gennaio 2015 ma che per evitare problemi si è scelto di dare il via al nuovo sistema di calcolo del reddito a partire dal prossimo inizio anno. A chiedere al Ministero di non anticipare il nuovo ISEE prima del 2015 erano stati gli enti locali così da dare tempo a tutte le Amministrazioni di organizzarsi.

=> 730/2015 precompilato: il calendario di attuazione


ISEE 2015 
La modulistica, ha garantito Poletti, verrà messa a disposizione nelle prossime settimane, ovvero entro metà ottobre, in modo che i Comuni possano rielaborare le soglie ISEE in base alle quali parametrare i costi dei servizi offerti e le prestazioni rese.
Tra le novità del nuovo modello ISEE 2015 c’è la più ampia classificazione dei redditi della famiglia con un ampliamento delle tipologie di redditi ammessi:
  • redditi tassati con regimi sostitutivi (cedolare secca, premi produttività ecc.);
  • redditi e trasferimenti non tassati (assegni familiari, pensioni di invalidità, accompagnamento, assegni sociali ecc.).
Viene inoltre data maggiore rilevanza al nucleo familiare e alla presenza di eventuali figli disabili. L’obiettivo della revisione dell’indicatore è di migliorare l’equità sociale a favore delle famiglie più numerose e disagiate. Per evitare false dichiarazioni, verrannoridotte al minimo le autocertificazioni. In sostanza invece di rivolgersi ad un CAF o all’INPS fornendo i propri dati autocertificati, il contribuente riceverà l’ISEE precompilato con le informazioni ricavate facendo accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria (giacenze medie dei conti correnti e quelli sull’esistenza di mutui casa etc.). Come ulteriore semplificazione potrebbe essere previsto l’invio dell’ISEE ai centri che lo richiedono come Università, Comuni e scuole direttamente da parte dei CAF (oggi il servizio di rilascio della certificazione è interamente a carico dell’INPS

IMU 2014: regole, calcolo e casi particolari

Guida rapida e completa all'IMU 2014: regole aggiornate, criteri di calcolo, immobili e terreni esenti, casi particolari nei Comuni, soggetti chiamati al versamento dell'imposta.

L’IMU  (Imposta Municipale sugli Immobili) è dovuta da tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati sul territorio nazionale, compresi quelli strumentali all’attività di impresa o legati ad essa attraverso produzione o scambio. È obbligatorio il pagamento IMU per chi detiene un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), per il locatario (anche per immobili da costruire, in costruzione o concessi in locazione finanziaria), il concessionario (in caso di concessioni demaniali) e il coniuge che, in seguito a separazione o divorzio, sia assegnatario dell’immobile.

Immobili strumentali

Per gli immobili utilizzati esclusivamente ai fini dell’esercizio di arte, professione o impresa commerciale, l’IMU è dovuta e deducibile nella misura del 20% (in nessuna parte per quelli ad uso promiscuo).

=> Deducibilità IMU su beni strumentali

Terreni e fabbricati rurali

Si è tenuti al pagamento IMU  per i fabbricati rurali ad uso abitativo, mentre si è esentati dal 2014 per quelli ad uso strumentale. Per i terreni agricoli, l’imposta va calcolata aumentando del 25% il reddito dominicale in catasto all’1 gennaio 2014, moltiplicandolo per 75 in caso di terreni di proprietà e conduzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; per 135 negli altri casi. Sono previste eccezioni per i Comuni montani, come indicato dal DL 66/2014 (Decreto Irpef).

=> TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali

Esenzioni IMU 2014

Secondo la Legge di Stabilità 2014 (L 147/2013), da quest’anno prima casa e pertinenze sono esenti IMU, tranne se accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville e castelli), che godono di una detrazione di 200 euro. L’IMU non è dovuta neppure per: unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione utilizzati come alloggi sociali come previsto dal DM 22 aprile 2008; unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto  posseduto ma non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze armate e dipolizia ad ordinamento militare e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di carriera prefettiziacon condizioni di dimora abituale nella residenza anagrafica; fabbricati costruiti dall’impresa edile e destinati alla vendita non locati; per la casa coniugale affidata al coniuge in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Prime case e pertinenze

L’abitazione principale esente è l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se il domicilio non coincide con la residenza anche se entrambi si trovano nel medesimo comune, le agevolazioni per la prima casa possono essere godute per uno solo dei due. Le pertinenze dell’abitazione principale sono i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (massimo uno per ogni categoria) anche se iscritti in catasto insieme all’abitazione.

=> IMU, TASI e TARI: elenco delibere e aliquote 2014

Casi particolari

Comuni, attraverso apposita delibera, possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto daanziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; l’unità concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come prima casa (ma solo se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui, o limitatamente alla parte di rendita catastale che non superi il valore di 500 euro); una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

=> IMU sui fabbricati fuori Catasto: guida al calcolo

Calcolo IMU 2014

La base imponibile IMU  per i fabbricati si calcola partendo dalla rendita catastale aggiornata all’anno di imposizione, aumentandola del 5% e moltiplicandola a seconda della categoria dell’immobile: 160 (categoria A tranne A/10 e C/2, C/6, C/7), 140 (B e C/3, C/4 e C/5), 80 (A/10 e D/5), 65 (D tranne D/5), 55 (C1).
  • Per le aree fabbricabili si ricava dal valore venale in comune commercio, tranne nei casi in cui il Comune ne abbia stabilito i valori. Per i fabbricati privi di rendita catastale categorizzati D di proprietà esclusiva di imprese è necessario partire dalla dal valore ottenuto attraverso i costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati e moltiplicarlo per i coefficienti di aggiornamento previsti dal D.M. 19 febbraio 2014.
  • I fabbricati di interesse storico o artistico godono della riduzione del 50% dell’imposta, come previsto dal Codice dei beni culturali (art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
  • Per i fabbricati inagibili o inabitabili non utilizzati, l’imposta si riduce del 50%, il possesso dei requisiti deve essere accertato dall’Ufficio tecnico comunale attraverso una perizia a carico del proprietario dell’immobile o attraverso una dichiarazione sostitutiva in ossequio al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che ne certifichi le condizioni di inagibilità o inabitabilità.
LINK La Voce dei Condomini BLOG di Leonardo Donofrio: MU 2014: regole, calcolo e casi particolari:

mercoledì 1 ottobre 2014

Sul Consiglio Comunale di San Fele del 30 settembre 2014 il Consigliere Masi Ganmario ha scritto

[Cronache commentate del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014
Il consiglio convocato per l’approvazione del bilancio di previsione ha riguardato i seguenti punti:
1) Comunicazione del Sindaco sulle deduzioni della Corte dei Conti al Piano di riequilibrio. Sul punto uno Sperduto “gongolante" ha annunciato che la Corte dei conti aveva dato parere favorevole al piano di riequilibrio. In realtà la Corte dei conti pur dando via libera per qualche tempo ha affermato che numerosi sono i punti oscuri e comunque aspetta che si avverino tutte le promesse fatte dall'amministrazione. Staremo a vedere anche noi sebbene siamo meno fiduciosi della Corte dei Conti.
2) Al secondo punto c'è stata una deliberazione di solidarietà contro la chiusura della Corte di Appello di Potenza votata all'unanimità dei consiglieri.
3) L’interpellanza del Consigliere Bencivenga ha riguardato lo stato dell’arte del contenzioso eredi Sperduto – Comune di San Fele. L’interpellanza nell'illustrazione del Consigliere ha mostrato come il Comune di San Fele a distanza di 6 anni non abbia mantenuto i patti e, a dispetto di una volontà manifestata solo a parole di voler sanare il debito nei confronti degli eredi Sperduto, oggi abbia nominato un proprio legale per far opposizione alla sentenza di pagamento.
4) IMU. Si veda punto seguente.
5) Al punto 5 dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale riguardante l’aliquota addizionale IRPEF, su sollecitazione dei consiglieri di opposizione si è proceduto a una ricognizione di tutta la tassazione comunale, riguardante: IMU; TASI; TARI; Aliquota addizionale IRPEF.
La tassazione dell’anno 2013, predisposta dal Commissario Prefettizio era già massima rispetto a tutti i parametri previsto dal Governo centrale e presentava queste consistenze per i cittadini di San Fele: IMU:272.000,00; TASI:0,00; TARI: 362.688,96; ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF: 0,08%; € 164.576,33, per un totale di € 799.265,29 (a carico dei cittadini di San Fele).
Nell’anno 2014 tassazione del Sindaco Sperduto e della Giunta comunale approvata dal consiglio comunale con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza, il voto contrario dei consiglieri di opposizione e un astenuto, prevede quanto segue: IMU: 325.000,00; TASI: 134.945,93; TARI: 371.300,00; ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF: 0,08%; € 164.576,33, per un totale di € 995.822,26 (a carico dei cittadini di San Fele), senza considerare altri tributi propri e TOSAP.
Dal raffronto si evidenzia un incremento di € 196.556,97 di maggiore imposte che graveranno sulle spalle dei poveri cittadini di San Fele.
L’opposizione ritiene eccessiva tale tassazione anche in considerazione dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti, la cui procedura prevedeva “solo” un aumento di € 20.000,00 di tutta la tassazione summenzionata. 
La domanda è: perché questo aumento oltre il necessario? 
Dopo molte resistenze e vari tentativi di depistaggio si acclarava che questo aumento era necessario per accantonare fondi per eventuali altri contenziosi che sono in essere e per ripianare l’anticipazione di cassa (scoperto di conto corrente) nei confronti della tesoreria (Banca). 
Questi accantonamenti, tuttavia, non sono vincolati e quindi possono essere spesi come meglio si crede, si spera per risanare ma non garantiamo.
6) Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe TARI. Il punto riguarda la tassa da pagare per smaltimento rifiuti. Ovviamente come nel 2013 anche per il 2014 e anni futuri sarà al 100% a carico dei cittadini. Il costo complessivo che i cittadini dovranno coprire è di quasi 370.000 euro. In sostanza aumenta di circa 8.000 euro. L’opposizione ha argomentato che questo a differenza di altri è un punto sul quale una forte azione della maggioranza sull'organizzazione della raccolta, sulla creazione di un’isola ecologica intercomunale e sulla revisione del contratto di appalto in scadenza, avrebbe e dovrebbe produrre un consistente risparmio per le casse dei cittadini. Su questo punto abbiamo sollecitato una discussione maggioranza opposizione al quale il vice sindaco ha dato disponibilità mentre il sindaco no. Riflessione: abbiamo provato a dare un contributo al miglioramento della cosa ma pare che non interessi al sindaco.
7) Incarichi collaborazione autonoma: il piano non è stato approvato.
8) Approvazione bilancio di previsione. Questo punto è stato "illustrato" dal sindaco e ne è venuto fuori che quello che si approvava a parer suo era un adempimento necessario e nulla più. Ha iniziato la discussione sul punto il Consigliere Bencivenga che ha accusato l’amministrazione di pressapochismo. La discussione poi si è improvvisamente accesa a seguito dell’intervento dell’opposizione che ha sottolineato come il bilancio di previsione sia diventato una questione tecnica. Come non contenga nessuna visione strategica del futuro. Nessuna indicazione di cosa ha intenzione di programmare l’amministrazione nei prossimi anni e di come il programma elettorale di “svolta” sia una panzana rifilata agli elettori senza che il sindaco abbia provato almeno un po’ di vergogna. In conclusione: il piano di previsione non contiene altro che tasse, tasse e ancora tasse che i cittadini continueranno a pagare senza che vi intraveda nessuno spiraglio di miglioramento. Le ragioni di ciò sono molteplici ma prima tutto vi è che paghiamo per l’imperizia e lo spreco attuato nelle passate amministrazioni. Il dilapidare soldi negli anni passati ci ha portato ad un debito di 5 milioni e rotti, a un’anticipazione di cassa pari a 700.000 euro. Debiti fuori bilancio per 918.166 ed altri da dichiarare. Una montagna di contenziosi, per dirla con il vicesindaco “da far mettere le mani nei capelli”. La soluzione: TASSE – TASSE – TASSE.
Gruppo Consiliare L’ALTERNATIVA]

lunedì 29 settembre 2014

SAN FELE - CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE



Domani pomeriggio ore 16:00 Consiglio Comunale
TU COSA NE PENSI? DILLO a ANZIANI IN MOVIMENTO  5S


AVVISO
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA   –   PER IL GIORNO 08/05/2013.ALLE ORE  17,00 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 10/05/2013  ALLE ORE  17,30  PRESSO EX ASILO INFANTILE – “SALA CONSILIARE TONINO SILVESTRO” .
ORDINE DEL GIORNO
1)      LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA  SEDUTA PRECEDENTE  TENUTASI  IL GIORNO  04/04/2013 , DAL N.6 AL N. 9;
2)      INTERROGAZIONE PROT. N 3147 DEL 26/04/2013 DEL CONSIGLIERE DE CARLO A RISPOSTA SCRITTA E ORALE AVENTE AD OGGETTO: “  SITUAZIONE TECNICA ED ECONOMICA ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE AI NUCLEI RURALI ED AL CENTRO URBANO “;
3)      RENDICONTO  GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012 – ESAME ED APPROVAZIONE
4)      PIANO DI ZONA  AREA PEEP 167 – LOCALITA’ SANTA FILOMENA- PROVVEDIMENTI
5)      ACCORDO CONVENZIONALE PER L’ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA EX ART.33 D.LGS 12/04/2006 N.163
6)      CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI ESAME E APPROVAZIONE.
RICEVIAMO COPIA LETTERA DI CONVOCAZIONE E VOLENTIERI DIFFODIAMMO 


giovedì 25 settembre 2014

TASI per inquilini in affitto, dove e come si paga...

La mappa delle quote comunali TASI a carico di inquilini in affitto, regole di applicazione delle aliquote 2014 e responsabilità in solido tra coinquilini, non con il proprietario.

TASI Roma
Fra i contribuenti che subiscono un rincaro fiscale con l’introduzione della TASI ci sono gli inquilini (famiglie, uffici, capannoni, negozi…), ai quali per la prima volta viene applicata una tassa sugli immobili: se l’IMU è dovuta solo dai proprietari, la  lo anche da chi è in affitto, in autonoma responsabilità: l’inquilino deve dunque procurarsi la rendita catastale dell’appartamento locato, calcolare l’imponibile, applicare l’aliquota prevista (quella dovuta dal proprietario) e verificare la quota a lui spettante in base alla delibera comunale (dal 10 al 30%). Nel caso in cui il Comune abbia emesso delibera entro il 10 settembre ma senza specificare la quota a carico dell’inquilino, si applica automaticamente il 10% e il versamento va effettuato entro il 16 ottobre.

=> TASI: aliquote e detrazioni sugli affitti

In 5.227 Comuni si paga a ottobre con queste regole. Fra essi Roma, Milano, Campobasso, Catanzaro, Firenze, L’Aquila, Potenza, Perugia, Trieste, Palermo, Catania, Messina, Foggia, Verona, Padova, Prato, Reggio Calabria, Taranto, Reggio CalabriaNei 652 Comuni senza delibera gli inquilini non pagano nulla per quest’anno e la TASI sarà interamente a carico dei proprietari, che verseranno tutto a dicembre con aliquota 0,1%.

=> TASI, IMU e TARI: elenco ufficiale delibere e aliquote 2014

Caos delibere

Nei Comuni non era prevista la possibilità di azzeramento della quota inquilini, eppure in alcuni casi è stato così deciso. In altri casi, invece, la quota c’è ma si applica a una TASI pari a zero (è il caso dei Comuni che prevedono solo l’IMU per le seconde case). Emblematico l’esempio del Comune di Palermo: la delibera stabilisce una quota inquilino del 10% ma, essendo sugli immobili locati la TASI pari a zero, gli inquilini di immobili per il proprietario non prima casa non pagano la TASI; chi invece è in affitto in un immobile prima casa del proprietario (come coinquilino) pagherà il 10% della TASI per le prime case (2,89 per mille).

Quote e aliquote TASI per inquilini

  • Roma: TASI inquilino 20% su un’aliquota dello 0,08%, ma se si vive nella prima casa del proprietario si paga il 20% su un’aliquota del 2,5 per mille, con detrazioni da 30 a 110 euro a seconda della rendita catastale. Se la prima casa del proprietario è di lusso (categoria A1, A8 e A9), l’aliquota è dell’1 per mille.
  • Milano: TASI inquilino 10% su un’aliquota dello 0,08%, ma se l’immobile è la prima casa del proprietario l’aliquota sale allo 0,25%, con detrazioni modulate per rendita e reddito del proprietario.
  • Campobasso: TASI inquilino 30%, ma per immobili diversi dalla prima casa l’aliquota TASI è zero, quindi l’inquilino non paga nulla. Per la prima casa, aliquota al 2,5 per mille.
  • Catanzaro: TASI inquilino al 10% con aliquota pari a zero per immobili soggetti a IMU, mentre per l’abitazione principale si paga lo 0,12%.
  • Firenze: TASI al 10% e aliquote azzerate sulle seconde case, mentre per le prime case si paga lo 0,33%.
  • L’Aquila: TASI  inquilino 30% e aliquota fissa al 2 per mille.
  • Potenza: TASI inquilino 20% e aliquota 0,08% su immobili non prima casa, 0,25% per prime abitazioni.
  • Perugia: TASI inquilino 20% e aliquota pari a zero su immobili non prima casa, 0,33% per prime abitazioni.
  • Trieste: TASI inquilino 10% e aliquota pari a zero su immobili non prima casa, mentre sull’abitazione principale esenzione per rendite fino a 300 euro e aliquote 0,25% o 0,33% a seconda dell rendita, con detrazioni.
Nello specchietto le quote di affitto di ulteriori Comuni italiani. Attenzione: bisognarapportare la quota all’aliquota relativa all’immobile per il proprietario. Quindi, se l’inquilino non abita nella prima casa del proprietario (che è l’ipotesi più frequente), non paga nulla nelle città in cui la TASI non è stata applicata agli immobili soggetti a IMU, come (fra quelli sopra elencati) Campobasso, Catanzaro, Firenze, Perugia, Trieste.
CittàQuota %
TASI inquilino
CittàQuota %
TASI inquilino
Catania30Modena10
Messina20Reggio Emilia10
Foggia10Livorno0
Verona30Ravenna10
Padova10Rimini20
Prato10Ferrara10
Reggio Calabria10Salerno0
Taranto20Sassari30
Varese30Latina0
Brescia20Monza10
Parma0Siracusa0
In alcuni casi i Comuni prevedono aliquote per immobili locati con contratti a canone concordato o agevolato, o destinati ad alloggi sociali. Molti pubblicano sul sito web le aliquote TASI ben in evidenza, altre volte bisogna spulciare faticosamente la delibera, di consultazione non sempre agevole.

=> TASI e IMU 2014, come leggere le delibere dei Comuni

Versamento TASI

Ricordiamo che l’inquilino deve calcolarsi da solo la TASI e procedere al versamento (con modello F24 o bollettino postale) dell’imposta, che è da lui dovuta purché il contratto di affitto non dura almeno sei mesi. L’imponibile da prendere in considerazione è uguale all’IMU (rendita rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente, 160 per uso abitativo). Inquilino e proprietario non sono responsabili in solido: se l’inquilino non paga il proprietario non è responsabile, né viceversa. C’è invece responsabilità in solido nel caso in cui nell’immobile ci siano più inquilini, tutti tenuti al versamento TASI. Non ci sono regole sulla ripartizione proporzionale tra coinquilini tutti locatar

LEGGI TUTTO La Voce dei Condomini BLOG di Leonardo Donofrio: TASI per inquilini in affitto, dove e come si paga...:
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