Un consumo di energia elettrica praticamente inesistente è un presupposto legittimo per revocare l’agevolazione prima casa: la sentenza.

A ribadirlo è una
sentenza della CTR Lombardia, la n. 782/13/2016, che ha legittimato la
presunzione di assenza di dimora abituale dall’immobile
oggetto di agevolazione basata sugli assetti o troppo esigui consumi elettrici.
Nel caso in esame labolletta elettrica rivelava dei consumi
notevolmente più bassi rispetto al consumo medio giornaliero unipersonale, in
realtà i consumi erano praticamente inesistenti, evidenziando una frequenza ed
intensità di utilizzo dell’immobile evidentemente non quotidiano, quale
dovrebbe essere la prima casa.
Il consumo
medio giornaliero unipersonale viene stimato di kw. 2,00, mentre la
contribuente del caso analizzato dalla CTR si collocava a 0,34 kw, consumo che
si ritiene sia sufficiente per illuminare appena due lampadine. Insomma si
trattava di una condizione decisamente non compatibile con il presupposto di
abitazione principale.
Sulla base di tale
rilevazione alla contribuente era stato revocato da parte del Comune il
beneficio fiscale previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 per le
prime case. Fatto ritenuto legittimo da parte della Commissione Tributaria
Regionale. Ne consegue che anche in caso di esenzione IMU sulle
prime case, a fare fede per dimostrare che si tratti o meno di un’abitazione
principale possa essere la bolletta elettrica.
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