Come
chiedere il rimborso Canone RAI erroneamente addebitato sulla bolletta di
luglio, domande via posta, oppure via web dal 15 settembre: provvedimento
Entrate.
Il contribuente che paga un canone RAI non dovuto può chiedere
il rimborso all’Agenzia delle Entrate seguendo specifica procedura: il Fisco ha
pubblicato il modello di domanda di rimborso
Canone RAI da
compilare, che può poi essere inviato in forma cartacea, via raccomandata,
oppure in via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il
provvedimento che contiene moduli e istruzioni.
=> Canone RAI: bollette elettriche senza addebito
L’istanza può essere presentata utilizzando l’applicazione web dell’Agenzia
delle Entrate, che sarà resa disponibile dal prossimo 15 settembre, oppure va
inviata via raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello
abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Il modello è disponibile sul sito delle Entrate e su
quello della RAI. Il contribuente deve indicare il motivo di richiesta di
rimborso Canone RAI. L’accredito avviene sempre attraverso la bolletta
elettrica, sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità (comunque con
pagamento entro 45 giorni dalla richiesta). Se il rimborso della compagnia
elettrica non va a buon fine, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle
Entrate.
=> Bollette pazze: bufera sul Canone RAI
Possono presentare domanda di rimborso i contribuenti che hanno
in realtà pagato
il canone tramite
un’altra utenza
elettrica, e abbiano presentato la relativa dichiarazione di
esenzione, oppure che hanno presentato la dichiarazione di esenzione perché non
possiedono la TV. Nel caso in cui il canone sia pagato su altra utenza, e il
contribuente non abbia ancora inviato la relativa richiesta di esenzione, la
domanda di rimborso vale anche come richiesta di esenzione.
Se invece la motivazione del rimborso è il mancato possesso della
televisione, la
relativa domanda deve essere stata presentata entro lo scorso 16 maggio 2016.
Chi non ha effettuato questo adempimento, deve pagare l’abbonamento anche se
non ha la tv. Chi invece ha inviato la domanda di esenzione in ritardo, ma
entro il 30 giugno, ha diritto all’esenzione
per il secondo semestre. L’importo dovuto per un solo semestre
è pari a 51,03 euro. I contribuenti che, pur avendo presentato domanda di
esenzione entro il 30 giugno, si vedono addebitare in bolletta la somma di 70
euro (ovvero tutte le rate fino a luglio), non devono fare nulla. Con la prima
bolletta utile, avranno la decurtazione di 18,97 euro.
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