Detrazione per intervento
visibile da strada anche se su superfici interne, verniciatura infissi e
persiane sempre esclusi: chiarimenti dal Fisco.
Bonus
facciate o Ecobonus: decide il condomino
Con
le nuove risposte n. 348 e n. 346 dell’11 settembre, l’Agenzia
delle Entrate chiarisce due aspetti applicativi del bonus facciate:
ammessa l’agevolazione fiscale anche se la ristrutturazione della facciata
esterna dell’edificio è solo parzialmente visibile dalla strada, mentre restano
sempre escluse le spese di riverniciatura di scuri e persiane.
Il bonus è quello introdotto
dalla legge n. 160/2020, articolo 1, commi da 219 a 223 (legge di bilancio) e
concede una detrazione del 90% delle spese sostenute nell’anno per interventi
di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti (strutture opache,
balconi, ornamenti e fregi) in zone A o B, secondo i criteri stabiliti dal DM
Lavori Pubblici n. 1444/1968 e con regole specifiche in caso di interventi
influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Tutti i riferimenti e le
regole di base sono contenute nella Guida
2020 dall’Agenzia delle Entrate.
Lavori interni
Con il primo interpello si chiarisce che il bonus spetta anche se la zona interessata dagli interventi è visibile solo parzialmente dalla strada. A patto che i lavori riguardino il perimetro esterno visibile dell’edificio e, in particolare, elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale” del fabbricato. Se invece non sono visibili da strada, non saranno agevolabili i lavori su per il rifacimento di superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni. Se invece sono visibili, allora sono detraibili.
Bonus facciate: cessione credito o sconto fattura
Il beneficio può essere fruito anche come sconto in fattura o con cessione del credito d’imposta, per un importo pari alla detrazione spettante.
Finestre e infissi
La tinteggiatura di scuri e
finestre non rientra tra le spese ammesse al bonus facciate. Sono agevolabili
sempre e solo interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo
su elementi della facciata che fanno parte della struttura opaca verticale,
oltre alla pulitura e tinteggiatura della superficie stessa. Sono quindi
esclusi lastrici solari e tetti, pavimenti verso locali non riscaldati o verso
l’esterno, la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
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