TASI per terreni agricoli, fabbricati rurali strumentali o meno all'attività agricola e aree edificabili di proprietà o in affitto: regole e casi particolari.
La TASI per il settore agricolo è meno pesante di quella sulle altre tipologie di immobili, ed anche più economica dell’IMU perché prevede l’esenzione per i terreni agricoli,ma attenzione: c’è una sorta di falla nella formulazione della norma, per cui se un agricoltore è proprietario del terreno non paga l’imposta, se invece è in affitto è tenuto a versarla. Vediamo una breve guida dedicata alla TASI per le imprese e i professionisti dell’Agricoltura.
=> TASI: casi particolari e calcolo online
Fabbricati rurali
- Strumentali: aliquota TASI non può superare il tetto massimo 0,1% (comma 678, articolo 1, legge 147/2013), ma il Comune possa può ridurla fino a zero. La base imponibile di calcolo è come per l’IMU: rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore 65 (coefficiente della categoria D10).
- Non strumentali: se il fabbricato rurale è abitato si paga la TASI con le regole ordinarie (aliquota prima casa o per altri immobili, a seconda delle situazioni).
Terreni agricoli
L’esenzione per i terreni agricoli è chiara: la TASI, se un terreno è classificato come agricolo, non si paga in nessun caso (quale che sia la sua ubicazione, destinazione d’uso o professione del proprietario).
=> TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali
Aree edificabili
Come per l’IMU c’è un’esenzione per coltivatori diretti e agricoltori professionali, che però non si applica se il proprietario del terreno non appartiene a queste categorie. Il riferimento è l’articolo 1, comma 669, legge 147/2013, che in seguito alle modifiche introdotte dal Dl 16/2014 recita:
«il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli».
La norma rimanda alle regole IMU (articolo 2, comma 1, Dlgs 504/1992): esenzionelimitata ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Quindi, se il terreno non è agricolo ma è posseduto da un agricoltore professionale, la TASI non si paga. In caso contrario, è dovuta la TASI.
E qui scatta la distorsione per cui se lo stesso terreno, invece, viene affittato a un agricoltore, quest’ultimo è tenuto a versare la quota inquilino. Questa regola è chiaramente indicata nelle FAQ del Ministero dell’Economia:
«la TASI è dovuta perché il terreno resta edificabile».
Quindi, si calcola la TASI come dovuta la proprietario e poi si applica la quota inquilino dal 10 al 30% in base alla delibera comunale. Ricordiamo che se la questa non prevede nulla, si intende automaticamente fissata al 10%
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