Il diritto alla riduzione IMU sull’immobile inagibile permane anche in caso
di omessa dichiarazione di inagibilità, ad alcune condizioni chiarite dalla
sentenza della Corte di Cassazione.
La riduzione IMU
per immobile inagibile spetta anche nel caso in cui il contribuente non
abbia presentato apposita denuncia di inagibilità, a patto che il Comune fosse
già a conoscenza della situazione di inagibilità o inabilità di un fabbricato.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18453/2016.
Nel caso in esame il
contribuente aveva applicato la riduzione del 50% dell’imposta, pur
avendo omesso di denunciare lo stato di inagibilità al Comune. Questo aveva
quindi emesso avviso di accertamento per l’imposta non versata.
Il contribuente si era difeso evidenziando che era in realtà comunque
nota al Comune l’effettiva situazione dell’immobile, avendo quest’ultimo
negato il permesso edificatorio per la ristrutturazione dell’immobile richiesto
nel momento in cui era scaduta la concessione edilizia. Dunque il contribuente
non aveva potuto effettuare alcun intervento sull’immobile che era rimasto
pertanto inagibile.
La Cassazione ha
quindi decretato la permanenza dello stato di inagibilità, che consente una
riduzione IMU del 50%, anche se il contribuente non ha presentato esplicita
richiesta di usufruire di tale beneficio. La pretesa del Comune non poteva
essere avanzata essendo a conoscenza dello stato dell’immobile, confermato
dall’istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità collabente
presentata in precedenza all’Agenzia del Territorio.
La sentenza della
Corte di Cassazione risulta in linea con altre pronunce precedenti (cfr. n.
12015/2015).
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