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domenica 1 gennaio 2017

Il riconoscimento dell’handicap ai fini delle agevolazioni lavorative



La legge 104/92: “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 3 individua i soggetti aventi diritto. In particolare:
  • l’art. 3 - comma 1 definisce persona handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
  • l’art. 3 - comma 3 definisce la situazione di handicap grave che si configura "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
Il certificato di handicap (art. 3 – comma 1) è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni lavorative. In base all’art. 21 della legge 104/92, la persona handicappata, anche senza connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
  • scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
  • precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Questa agevolazione opera solo nel campo della Pubblica Amministrazione

Il certificato di handicap grave (art. 3 – comma 3 ) costituisce un requisito necessario per accedere alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste in particolare dall’art. 33 della legge 104/92, ma anche da altre più recenti normative. Le agevolazioni per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità sono:
  • prolungamento del congedo parentale per la durata di tre anni fino all’8° anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • permessi lavorativi per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • congedo straordinario retribuito di due anni fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (coniuge, figlio, fratello e/o sorella, genitore, parente o affine entro il terzo grado) portatore di handicap in condizioni di gravità.
Si sottolinea che la certificazione di handicap e di handicap grave è solo uno dei requisiti per godere delle agevolazioni: devono sussistere altre condizioni specificamente richieste per usufruire di ogni singola facilitazione.
L’accertamento viene effettuato dalle stesse commissioni mediche che operano presso l’Azienda USL per il riconoscimento dell’invalidità civile (Legge n. 295/1990) integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (Legge n. 104/92 – art. 4). Inoltre, dal 1° gennaio 2010 le commissioni sono integrate da un medico dell’INPS per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
Tale norma ha anche attribuito all’Inps il compito di convalida definitiva dei verbali che, precedentemente era di competenza delle Commissioni Mediche di Verifica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Eccezioni 
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 – comma 3 della Legge n. 289/2002 - finanziaria 2003 e Circolare INPS n. 128/2003). Si tratta di un'opportunità importante per le persone con sindrome di Down che  possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dalle Commissioni dell'Azienda Usl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra. Si precisa che il "cariotipo" è l'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona.

Anche i grandi invalidi di guerra e per servizio  sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge (articolo 38 - comma 5 della Legge n. 448/1998 e Circolare INPS n. 128/2003).

Si precisa che questa agevolazione spetta ai grandi invalidi di guerra titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra e ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata, a causa di lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, non agli altri invalidi con minorazioni meno gravi.
Nota:
(Si tratta dei soggetti di cui all'art. 14 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati con lesioni ascritte alla prima categoria delle tabelle annesse al medesimo testo unico sulle pensioni di guerra.)

La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Diritto di precedenza per l’accertamento di handicap 
Per le persone affette da patologie oncologiche la normativa prevede un procedimento più breve per l’accertamento dell’handicap. Infatti, in questo caso, la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 – art 6 – comma 3/bis). Nella norma si specifica che “Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”, fatta salva la facoltà della commissione medica di verifica che ad oggi, opera presso l’inps, di sospendere gli effetti del giudizio fino all'esito di ulteriori accertamenti.
La stessa procedura abbreviata è prevista per le persone affette dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Circolare Inps n. 131/2009).

Si ricorda che
  • non rientra tra i compiti della commissione la concessione dei permessi e congedi che devono essere richiesti all’inps per i dipendenti delle aziende private e direttamente al datore di lavoro per i dipendenti pubblici, a seguito del  riconoscimento di handicap grave;
  • la commissione ha il compito di accertare la minorazione, le difficoltà, le necessità dell’intervento assistenziale permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una valutazione globale che deve essere effettuata con parametri qualitativi e non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore di handicap (una percentuale oppure la dicitura superiore - inferiore ai due terzi);
  • le certificazioni di handicap o handicap grave non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate anche agli invalidi del lavoro, per servizio, agli invalidi di guerra e alle vittime civili di guerra.
Infatti,  l’accertamento per il riconoscimento di persona in situazione di handicap è un accertamento diverso da quello dell’invalidità civile anche se possono essere richiesti contemporaneamente.
La differenza tra un accertamento e l'altro è fondamentale:

Lo stato di handicap considera l'incidenza del danno nella vita di relazione della persona e la difficoltà d'inserimento nel contesto sociale. Esprime la condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione o a una disabilità che limita o impedisce l’adempimento del ruolo che normalmente la persona svolge in relazione all’età, al sesso e ai fattori socioculturali.

L'invalidità civile prende in esame le minorazioni congenite ed acquisite di carattere fisico, psichico e sensoriale quantificandole in una misura percentuale che determinerà l’eventuale riconoscimento di provvidenze economiche e/o di altri benefici.

La situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

E’  per questo motivo che, a volte, anche in presenza di una invalidità inferiore a quella totale, può essere riconosciuto l’handicap in situazione di gravità.
L’accertamento di handicap può essere richiesto anche in assenza del riconoscimento di invalidità.

Accertamento provvisorio
La normativa prevede la possibilità di richiedere un accertamento provvisorio di handicap grave per fruire delle agevolazioni lavorative in attesa che l’apposita commissione  si pronunci.
Il decreto-legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni)  ha introdotto importanti novità sull’accertamento provvisorio con modifiche al Decreto Legge n. 324/93 che prevedeva:  “qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 90 giorni  dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato”. Prevedeva, inoltre che la commissione medica dovesse pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il decreto-legge n. 90/2014 riduce da 90 a 45 giorni il tempo per richiedere la certificazione provvisoria dello specialista ed utilizzarla per usufruire delle agevolazioni lavorative e da 180 a 90 giorni il tempo in cui la commissione di accertamento deve pronunciarsi.
Inoltre autorizza le stesse Commissioni di accertamento a rilasciare, al termine della visita, il certificato provvisorio, su motivata richiesta, sempre finalizzata alla fruizione delle agevolazioni lavorative. La  validità del certificato provvisorio viene estesa, oltre che alle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104/92, anche a quelle dell’art. 21 relative alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro per i dipendenti pubblici, e ai congedi straordinari retribuiti di due anni  previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.

Si ricorda che l’accertamento provvisorio rilasciato dallo specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, come prevede la nuova normativa,   è valido fino all’emissione dell’accertamento definitivo così come il certificato provvisorio rilasciato dalla stessa commissione.

Per le persone affette da patologie oncologiche e dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 – art 6 – comma 3/bis e Circolare Inps n. 131/2009). In questo caso appare ovvio, anche se non specificato dalla legge, che la certificazione provvisoria,  potrà essere richiesta dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda.

La circolare INPS n. 127/2016 ribadisce che l’accertamento provvisorio rimane efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.
Il lavoratore è però tenuto a rilasciare una dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite. Anche se non esplicitamente espresso, si ritiene che la restituzione riguardi i benefici eventualmente goduti dopo la definizione dell’iter, nel caso in cui l’handicap grave non sia riconosciuto.  Ma su questo punto permane  un elemento di ambiguità che si auspica sia chiarito al più presto.
Sulla certificazione provvisoria si rinvia alla specifica scheda di approfondimento.

Rivedibilità
Lo stato di handicap e di handicap grave può essere riconosciuto per un periodo limitato di tempo (per esempio sei mesi, un anno, due anni), alla scadenza del periodo prescritto, la persona deve sottoporsi ad una visita di revisione.
Ciò comportava gravi problemi per i lavoratori che usufruiscono delle agevolazioni lavorative come i permessi e i congedi che, alla scadenza della certificazione, subivano una sospensione.

Un ‘altra importante innovazione, non prevista dal Decreto-Legge n. 90/2014 ma introdotta direttamente nel testo della legge di conversione n.  114/2014, interviene su questo problema e prevede che, alla scadenza del verbale per revisione non siano interrotti tutti i benefici, le prestazioni, e le agevolazioni acquisite.

Riportiamo il testo del comma 6-bis – art. 25 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le persone con handicap in possesso  di verbali  in  cui  sia  prevista rivedibilità conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista la rivedibilità, è  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS). 
Nello stesso articolo si chiarisce così che la competenza per la convocazione a visita di revisione è dell’INPS.

Quando la persona con handicap compie 18 anni
La legge non prevede l’obbligo di rivedibilità dell’handicap grave al momento della maggiore età. Pertanto non dovrebbero esserci nuovi controlli per quanto riguarda la condizione di handicap grave (legge 104/92 art 3 comma 3) già certificata prima della maggiore età. Talvolta può accadere, però, che per la concessione dei benefici, venga richiesta una convalida del riconoscimento di handicap al compimento del 18° anno.
In ogni caso, è difficile che per il riconoscimento di handicap grave di un minore, le stesse commissioni mediche non dispongano revisioni, e molto spesso la revisione viene proprio fissata al compimento del 18° anno.

Procedura 
Dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap sono inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica per le disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
Per prima cosa è necessario rivolgersi ad un medico accreditato  che dovrà compilare il certificato on line ed inoltrarlo direttamente all’inps per via telematica. Il cittadino deve farsi rilasciare copia del certificato che resta valido per 90 giorni.
Il sistema attribuirà alla pratica un codice da abbinare alla domanda di accertamento, che dovrà essere inviata, sempre per via telematica, da parte della persona interessata, se è in possesso di PIN per accedere alla procedura predisposta dal sito dell’inps,  oppure tramite patronato,  entro 90 giorni pena scadenza del certificato medico e conseguente annullamento di tutta la procedura.
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati.

E’ inoltre importante sapere che:
  • se la persona presenta gravi deficit che ne limitano la mobilità o è intrasportabile può essere richiesta visita domiciliare  con procedura telematica;
  • alla visita per l’accertamento dell’ handicap può partecipare il medico di fiducia del richiedente;
  • in caso di impedimento a presentarsi nel giorno fissato per la visita di accertamento si può chiedere entro, sempre con procedura telematica, una nuova data di visita. La persona assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocata. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;
  • in base alla normativa per la tutela della privacy, la persona che si sottopone all’accertamento dovrà ricevere due copie del verbale. In una di queste due copie sarà omessa la diagnosi (Decreto legislativo n. 196/2003);
  • la certificazione sarà spedita direttamente al richiedente a cura dell’INPS;
  • l’interessato, già riconosciuto persona handicappata, può produrre la domanda per il riconoscimento della condizione di handicap grave per aggravamento della malattia invalidante, anche sulla base di nuove infermità sopravvenute, e per il peggioramento delle condizioni familiari e socio-ambientali.
Ricorso
Avverso la valutazione dell’handicap non è contemplato il ricorso in via amministrativa (non sono stati previsti né organi, né termini). Il provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale di accertamento dell'handicap (art. 42 comma 3 legge n. 326/2003).  Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le modalità per opporsi ai verbali di invalidità, handicap, disabilità emessi da INPS. Il nuovo iter prevede l'accertamento tecnico preventivo, cioè la valutazione di un consulente nominato dal giudice. Solo dopo tale valutazione è possibile presentare il ricorso vero e proprio (art. 38 della  legge n. 111/2011).

Nel caso in cui non venga rinnovata la certificazione di handicap grave, la persona con disabilità può decidere, in alternativa al ricorso, che prevede costi e lungaggini, di presentare una nuova domanda per aggravamento (dopo i sei mesi dalla notifica ufficiale del verbale previsti per la presentazione del ricorso).

Autocertificazione
Le persone riconosciute handicappate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi (art. 39 legge n. 448/98).

Si precisa che questa modalità è utilizzabile quando si è già in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell'accertamento e la Commissione che ha effettuato la visita.
Si rileva comunque che questa opportunità è scarsamente utilizzata per la concessione dei benefici lavorativi.

Normativa di riferimento
  • Legge 5 febbraio 1992 , n. 104:“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
  • Decreto Legge  27 agosto 1993, n. 324: “Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unita sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione Italiana Ciechi” convertito con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 423;
  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)";
  • Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128:“Permessi ai sensi della legge 104/92 – Disposizioni varie”;
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;
  • Legge 24 novembre 2003, n. 326:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici;
  • Legge 9 marzo 2006, n. 80: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”;
  • Decreto Ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007: "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.";
  • Legge 3 agosto 2009, n. 102: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali";
  • Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131: “Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Nuovo processo dell’Invalidità Civile. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
  • Messaggio INPS 9 novembre 2010, n. 28110: “Invalidità civile Procedura INVCIV2010. Rilascio nuove funzionalità”;
  • Legge 15 luglio 2011, n. 111: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
  • Decreto Legge 24 giugno 2014,  n. 90: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114”;
  • Circolare INPS 8 luglio 2016, n. 127: “art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative.




LA VOCE DEGLI INVALIDI : Il riconoscimento dell’handicap ai fini delle agev...: La legge 104/92: “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 3 individua...

lunedì 26 dicembre 2016

Dichiarazione IMU TASI, nuova procedura


Aggiornamento delle specifiche tecniche per la dichiarazione IMU TASI, presentazione telematica alternativa a quella cartacea: novità e istruzioni.



Nuove procedure tecniche per la dichiarazione IMU TASI di enti commerciali e persone fisiche: è disponibile online sul sito del Dipatimento delle Finanze dal 21 dicembre 2016 una nuova versione delle specifiche tecniche. La possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione IMU TASI per imprese e privati è prevista dallo scorso mese di ottobre, e non sostituisce la modalità cartacea, che continua a essere un’opzione praticabile.


La dichiarazione IMU TASI va inviata entro il 30 giugno 2017 in relazione all’anno 2016. Ricordiamo che si tratta di un adempimento che va effettuato solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nel possesso che comportano differenze sulla determinazione dell’imposta, e di cui il Comune non sia già a conoscenza. Il caso più classico è quello in cui l’immobile è stato acquistato nel 2016: bisognerà presentare la dichiarazione IMU TASI nel 2017.


La dichiarazione IMU TASI si presenta al Comune, e se fino a questo 2016 l’unica forma possibile era quella cartacea, adesso è stata inserita la presentazione telematica. Modelli, istruzioni, e specifiche tecniche: la prima versione di queste ultime è stata pubblicata lo scorso 17 ottobre, e il 21 dicembre è stato inserito un aggiornamento.

Fra le regole generali da tener presente, l’identificativo del soggetto è il codice fiscale del contribuente, da riportare in ogni record, facendo attenzione alla correttezza. Il campo “progressivo immobile” va sempre impostato, perché identitica appunto l’immobile, compelto di eventuale identificativo di continità (che segnala se c’era già un precedente identificativo). Entrambi questi dati riguardano il record D. Infine, attenzione a inserire corettamente tutti gli importo richiesti, arrotondati all’unità di euro.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze si trovano tutte le indicazioni effettuando il seguente percorso: Home – Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione Telematica Imu Tasi – Enti commerciali e Persone fisiche – EC/PF – Specifiche tecniche – Aggiornamenti e correzioni. Per le modalità di compilazione precise, si possono consultare le relative istruzioni, pubblicate insieme al modello.

Le specifiche tecniche per la dichiarazione IMU TASI

Barbara Weisz - 23 dicembre 2016





domenica 25 dicembre 2016

Via libera al decreto, ecco le misure del Governo per il Mezzogiorno

Finanziati in particolare numerosi interventi di natura sociale e sanitaria per l’area di Taranto, colpita dalla crisi dell’Ilva


Paolo Gentiloni lo aveva promesso: tra le primissime priorità del suo Governo ci sarebbe stato il lavoro al Sud. E stamattina ha dimostrato, insieme al ministro De Vincenti, di voler mantenere questo impegno. Il Consiglio dei ministri ha varato infatti un decreto dedicato quasi esclusivamente al rilancio e alla tutela sociale e sanitaria dei cittadini delle Regioni meridionali, con particolare attenzione all’area di Taranto.
Quattro delle misure presenti nel testo del decreto riguardano infatti l’area di Taranto, colpita dalla crisi economica e ambientale dell’Ilva. Il governo ha innanzitutto stabilizzato gli ammortizzatori sociali che tutelano i lavoratori dell’azienda, mentre si realizza il processo di transizione e cessione del complesso aziendale.
Quindi sono stati destinati 70 milioni di euro alle strutture sanitarie della zona di Taranto, per la manutenzione e il potenziamento delle apparecchiature e i dispositivi di diagnostica e cura. Un provvedimento atteso, che era stato anche oggetto di polemica tra il Governo precedente e il presidente Michele Emiliano, che aveva lamentato l’esclusione del fondo di 50 milioni inizialmente previsto dalla legge di stabilità. Ora il fondo c’è ed è perfino più consistente, mentre altri 8 milioni sono destinati dal ministero della Salute alle attività di screening. Spetterà quindi alla Regione Puglia definire il progetto per utilizzare al meglio questi fondi e rivedere complessivamente il proprio piano sanitario relativo all’area di Taranto, che è già stato respinto dai ministeri competenti, che lo hanno giudicato inefficace nella sua prima versione.
L’amministrazione straordinaria dell’Ilva dovrà invece presentare al ministero dello Sviluppo economico, secondo quanto previsto dal decreto odierno, un piano di misure di carattere assistenziale e sociale per le famiglie tarantine, per il quale il Governo ha messo a disposizione 30 milioni di euro distribuiti in tre anni.
Infine, è stata istituita una Agenzia di transhipment nei porti di Taranto e di Gioia Tauro, per ricollocare i lavoratori interessati dai piani di rilancio dei due hub.
Tra le altre misure contenute nel decreto, la più importante è probabilmente quella che incrementa di 50 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze. Il Fondo era stato abolito nel 2012, poi ristabilito e reso strutturale dal governo Renzi, con una dotazione di 400 milioni, già incrementata per il 2017 a 450 con la legge di stabilità e ulteriormente innalzata oggi a 500 milioni.
È quindi istituito il Commissario unico alla depurazione, il cui compito sarà quello di accelerare (al Sud e nelle altre regioni ancora in ritardo) la realizzazione degli impianti necessari al trattamento ecologicamente avanzato delle acque reflue.
Il decreto, infine, prevede la realizzazione di interventi per preparare e organizzare il vertice del G7 sotto la presidenza italiana (a maggio a Taormina) e sostiene la Scuola europea di Brindisi.


FONTE http://www.unita.tv/focus/governo-gentiloni-decreto-sud-taranto/


sabato 17 dicembre 2016

LETTERA DI INVITO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SAPERI E SAPORI”


 

C O M U N E  D I   S A N  F E L E
PROVINCIA   DI   POTENZA

LETTERA DI INVITO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SAPERI E SAPORI

 

NORME E CONDIZIONI PER APPALTO DI SERVIZIO

D.LGS.  50/2016

 

  1. Ente Appaltante: COMUNE DI SAN FELE – Via Mazzini- 85020 San Fele (PZ) – Tel: 0976/94611 – Fax 0976/94411 – pec: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it;
  2. Descrizione:L’evento intende ricostruire momenti reali di animazione economica da strutturare nei punti nevralgici del centro cittadino in quanto luogo storicamente dedito ad attività economico di tipo artigianale.
    Verranno allestiti percorsi enogastronomici capaci di conciliare le caratteristiche culturali, economiche e produttive dell’area di riferimento. Il contesto socio economico di riferimento è caratterizzato da una sostanziosa presenza sul territorio di tipicità legate all’artigianato locale connesse ad una filiera agricola poco sviluppata, ma con un potenziale bacino di utenza in crescita.  L’evento è volto a colmare quel vuoto di offerta territoriale utile a creare una reale animazione economica per il territorio;
    L’evento dovrà svolgersi il 28.12.2016.
  3. Importo a base di gara: il valore stimato complessivo è determinato in € 9.000,00 (iva inclusa);
  4. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 e. del D.Lgs 50/2016, valutata sulla base dei parametri congiunti della capacità tecnico organizzativa (qualità) e del prezzo, riservando al prezzo un coefficiente massimo pari a 20/100 e alla qualità un coefficiente massimo pari a 80/100.  L’affidamento del servizio verrà aggiudicato in favore della Società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto dei 100 punti disponibili, e comunque non inferiore ai 60/100.  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
  5. Modalità di presentazione dell’offerta: il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura  a pena di esclusione contenente la domanda di partecipazione, la documentazione richiesta e l’offerta tecnica ed economica, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Protocollo generale dell’Ente, a pena di esclusione della procedura entro le ore 12,00 del giorno 20/12/2016.  Detto termine è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione plichi che, per qualsiasi ragione non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro l’ora ed il giorno fissati.  All’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SAPERI E SAPORI”.
    Il plico dovrà riportare a pena di esclusione il nominativo della Società concorrente e dovrà contenere:

A) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice intestata, riportante indirizzo, numero telefonico, di fax, e-mail, codice fiscale e partita Iva, sottoscritta senza autenticazione dal Titolare dell’Impresa individuale o dal Legale Rappresentante della Società  resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, accompagnata da fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale si attesta:

1) generalità, ragione sociale e sede legale dell’Impresa;

2) attività dell’Impresa;

3) titolari di cariche e qualifiche societarie (nome, cognome, data, luogo di nascita e codice

fiscale);

4) che nei confronti dell’Impresa non sussiste  alcuna delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

5) di accettare l’appalto alle condizioni tutte stabilite dalla presente lettera d’invito;

6) di aver valutato attentamente le condizioni ivi contenute nonché tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del ribasso offerto;

7) che la Società non è temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;

8) che è in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti, con gli obblighi relativi al

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, nonché con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

9) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la veridicità delle dichiarazioni sopra riportate

B) busta sigillata, recante l’indicazione del concorrente, contenente l’offerta tecnica sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA TECNICA – BUSTA A”;

C) busta sigillata, recante l’indicazione del concorrente, contenente l’offerta economica, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B;

Nella busta A, offerta tecnica, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante della Ditta o delle Ditte, in caso di associazione di imprese, in cui siano riportate le informazioni per l’attribuzione dei punteggi relativi all’elemento QUALITA’.

Nella busta B, offerta economica, deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta in lingua italiana, in cifre ed in lettere contente l’indicazione del ribasso sulla somma di € 9.000,00 (iva inclusa).

L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta o delle Ditte, in caso di associazione di imprese.

  1. Valutazione delle offerte: la valutazione delle offerte avverrà il giorno 20/12/2016 alle ore 13,00 presso la sede municipale.
    Si ricorrerà all’affidamento diretto qualora non pervenga alcuna offerta.
     In caso di offerte che avranno riportato lo stesso punteggio si procederà con il sorteggio.
  2. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario: Dopo l’aggiudicazione l’amministrazione inviterà la ditta aggiudicataria a produrre i certificati in originale o in copia autentica relativamente ai requisiti autocertificati
  3. Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi ai quali corrisponde un punteggio massimo di 100 punti, così suddivisi:

  • PREZZO: Fino ad un massimo di 20 punti per la migliore offerta economica del ribasso sulla somma di € 9.000,00 (iva inclusa): per le altre verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la seguente formula:

 

X=  miglior presso (desunto dalle offerte) x 20

                                Prezzo offerto

 

  • QUALITA’:  Fino ad un massimo di 80 punti attribuiti secondo lo schema seguente:

  • Numero di artisti che  espongono opere d’arte abbinate a prodotti tipici del territorio - MAX 30 PUNTI : Verrà attribuito un punteggio massimo di 5 punti per ogni artista di riconosciuta esperienza in manifestazioni analoghe sia in campo regionale che extraregionale;
  • Numero di filiere di prodotti locali del territorio abbinati ad ogni artista – MAX 30 PUNTI: Verrà attribuito un punteggio massimo di 5 punti per ogni filiera coinvolta dall’evento;
  • Piano di comunicazione e promozione dell’evento – MAX 20 PUNTI
    1)Ufficio Stampa -  MAX PUNTI 10 -  Verrà attribuito un punteggio di :

  • 5 punti per  pubblicità con valenza regionale;
  • 10 punti per pubblicità con  valenza extraregionale.
    2) Pubblicità innovativa  - MAX PUNTI 10 - Verrà attribuito un punteggio di :
  • 5 punti per la produzione di uno spot video promozionale;
  • 5 punti per la realizzazione di un catalogo d’arte per le opere esposte

  1. Divieto di subappalto: E’ vietata qualsiasi forma, anche parziale, di subappalto del servizio.
  2. Corrispettivi: Trattandosi di fondi regionali il pagamento è inibito fino all’accreditamento dei fondi da parte della Regione Basilicata.
  3. Convenzione: A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulata apposita convenzione tra le parti.
  4.  Privacy: Ai sensi del Testo Unico Privacy D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara e conservati successivamente presso l’archivio comunale.  In relazione ai suddetti dati gli interessati possono esercitare i diritti di cui al titolo 2 della predetta legge. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.
  5. Risoluzione del contratto per inadempimento: Le parti, di comune accordo, stabiliscono che, in caso di controversie inerenti o conseguenti l’esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Potenza.

Per informazioni occorre rivolgersi al Settore Servizi Istituzionali e Finanziari del Comune di San Fele, Tel: 0976/94611 – int. 218 – fax: 0976/94411 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

 

martedì 13 dicembre 2016

Governo Gentiloni, linea e misure


Paolo Gentiloni forma il nuovo Governo: priorità nuova legge elettorale e ricostruzione zone terremotate. Invariati i ministeri economici, Alfano agli Esteri, Minniti agli Interni, novità Rapporti con il Parlamento e Istruzione.


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C'era una volta



Punto primo: la legge elettorale. Punto secondo: continuità con il Governo Renzi, con un governo sostenuto dalla stessa maggioranza. Il tutto, all’insegna del “senso di responsabilità”, con l’impegno ad assicurare un Governo con pieni poteri che possa affrontare le priorità internazionali, economiche e sociali, a partire dalla ricostruzione delle zone terremotate. Sono le linee guida indicate da Paolo Gentiloni, che ha presentato la lista dei ministri che formano il nuovo Governo (giuramento, nella serata di lunedì 12 dicembre, fiducia alle Camere nei due giorni seguenti).

Nessuna cambiamento fra i ministeri economici: Pier Carlo Padoan resta all’Economia, Carlo Calenda allo Sviluppo Economico, Giuliano Poletti al Lavoro, Maurizio Martina alle Politiche Agricole. Il ministero degli Esteri (che nel governo Renzi era ricoperto dallo stesso Gentiloni), va ad Angelino Alfano, gli Interni a Marco Minniti.
Le altre novità: Anna Finocchiaro ai Rapporti con il Parlamento al posto di Maria Elena Boschi, che diventa sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Claudio De Vincenti passa alla Coesione Territoriale e Mezzogiorno (nuovo dicastero). Avvicendamento all’Istruzione, dove arriva Valeria Fedeli, entra Luca Lotti ministro dello Sport (anch’esso, nuovo ministero).

Come si vede, tempi rapidissimi per la risoluzione della crisi che si è aperta con le dimissioni del premier seguite dalla schiacciante vittoria del no al referendum, congelate per una veloce approvazione della Legge di Stabilità e formulate definitivamente il 7 dicembre.


Il primo atto del passaggio di consegno a Palazzo Chigi è avvenuto domenica 11 dicembre: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Gentiloni al Quirinale alle 12:30, incaricandolo di formare il nuovo Governo dopo tre giorni di consultazioni, dall’8 al 10 dicembre. Consultazioni che, spiega la nota ufficiale del Quirinale, hanno fatto emergere:

«come prioritaria, un’esigenza generale di armonizzazione delle due leggi per l’elezione della Camera e del Senato, condizione questa indispensabile per procedere allo svolgimento di elezioni». Mattarella ribadisce: «tra i punti in primo piano, vi è quello che riguarda il sostegno ai nostri concittadini colpiti dal terremoto e l’avvio della ricostruzione dei loro paesi» e si augura che «il clima politico possa articolarsi e svolgersi con un rapporto dialettico, come è necessario per la nostra democrazia, ma sereno e costruttivo».



Il premier incaricato, annunciando di aver accettato l’incarico, ripercorre di fatto la linea impressa dal Colle:

«cercherò di svolgere il compito con dignità e responsabilità. Il quadro ampio e articolato delle consultazioni svolte sarà la base del mio lavoro per definire composizione e programma del nuovo governo, e per accompagnare e se possibile facilitare il lavoro delle forze parlamentari per definire con necessaria sollecitudine le nuove regole elettorali». Gentiloni dedica un passaggio a Renzi, ricordando che «dalle consultazioni è emersa la conferma della decisione del presidente Matteo Renzi di non accettare un reincarico» in coerenza con l’impegno più volte manifestato nel corso campagna referendaria, e sottolineando come questa coerenza meriti «rispetto da parte di tutti». Quindi, spiega che la maggioranza non cambierà, in considerazione del fatto che dalle consultazioni è emersa «l’indisponibilità delle maggiori forze di opposizione a condividere responsabilità in un nuovo governo». E conclude dichiarandosi consapevole «dell’urgenza di dare all’Italia un governo nella pienezza dei poteri, per rassicurare i cittadini e per affrontare con massimo impegno e determinazione le priorità internazionali, economiche, sociali, a cominciare dalla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto».


Paolo Gentiloni è stato due volte ministro della Repubblica, alle Comunicazioni nel secondo governo Prodi (2006 – 2008), e agli Esteri nell’esecutivo uscente guidato da Renzi. Nato a Roma 62 anni fa (nel 1954), laureato in Scienze Politiche, giornalista, è entrato in parlamento nel 2001 con la Margherita (di cui è stato fra i fondatori). Le prime esperienza politiche negli anni della gioventù nella sinistra extraparlamentare e poi fra gli ambientalisti, è stato portavoce del sindaco di Roma Francesco Rutelli, e assessore al Giubileo nella Capitale. Ha anche partecipato nel 2012 alla primarie del PD per il sindaco di Roma. Come ministro della Comunicazioni tentò la riforma della legge Gasparri sull’emittenza radiotelevisiva, che non passò. E’ deputato del PD, è diventato ministero degli Esteri in sostituzione di Federica Mogherini (nominata Alto rappresentante per la Politica Estera UE).


DEF 2015: il Piano riforme

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF, il Piano nazionale delle riforme e l'allegato Infrastrutture che definisce le linee guide della politica economica del Paese per i prossimi tre anni. Margine sul deficit dello 0,1%, che si traduce in un bonus di circa 1,6 miliardi da investire. Non ci sono tasse nuove, niente tagli a Comuni e Regioni.

Il premier Uscente, Matteo Renzi, ha inviato al successore una lettera di passaggio di consegne elencando i punti fondamentali del lavoro svolto dal suo governo e le cose ancora da fare: proseguire con l’attuazione del Jobs Act, focus su politiche sociali, per la famiglia, pensioni (con la Riforma inserita nella Legge di Stabilità appena approvata), il pressing sull’Europa per maggiore flessibilità nell’applicazione del Pazzo di Stabilità, misure per il rilascio degli investimenti delle imprese (anche qui, c’è un nutrito pacchetto in Legge di Stabilità), Riforma della PA, politiche per l’immigrazione.

Il mandato del Governo Gentiloni, comunque è chiaramente incentrato sull’approvazione di una nuova legge elettorale, dopo la quale (presumibilmente) verranno sciolte le camere per andare a nuove elezioni politiche. Come è noto, ci sono forze politiche che vorrebbe andare al voto prima dell’estate (M5S,Lega Nord, i renziani del Pd), mentre Forza Italia sembra più disponibile a una legislatura fino al 2018. Importante l’appuntamento del 24 gennaio con la sentenza della Corte Costituzionale, che deciderà sulla legittimità dell’Italicum (legge valida solo per la Camera). Ci sono forze politiche (Fratelli d’Italia), che sottolineano come il parlamento possa comunque iniziare a lavorare sulla legge elettorale prima del pronunciamento della Consulta. In definitiva, le posizioni delle forze politiche sono quelle già emerse nei giorni scorsi, ora il punto è quanto tempo ci vorrà per approvare una nuova legge elettorale.
Barbara Weisz - 12 dicembre 2016

lunedì 5 dicembre 2016

Basilicata spopolata si accolgono più migranti

Basilicata spopolatasi accolgono più migranti
















MASSIMO BRANCATI/PIERO MIOLLA
Lucani in via di estinzione. I dati statistici parlano di una popolazione in costante calo tra scarsa natalità ed emigrazione: nel 2030, secondo le proiezioni dell’Istat, i residenti scenderanno dagli attuali 570mila a 480mila.
La Regione tenta di evitare la «bancarotta demografica» aprendo le porte ai migranti. Obiettivo esplicitato dall’Anci (associazione nazionale dei comuni italiani) di Basilicata che lancia l’allarme: lo spopolamento è diventata una vera e propria emergenza e l’arrivo di migranti viene considerata una risorsa «vitale» per il territorio lucano.
Al momento sono circa 2.800 i richiedenti asilo accolti in Basilicata, anche se il costante ricambio quotidiano rende impossibile quantificarli in modo preciso: 250 sarebbero i minori non accompagnati, mentre i migranti affidati allo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) si attesterebbero intorno alle 460 unità. I Comuni lucani che fino a questo momento hanno dato disponibilità ad accoglierli sono 54 e ci sarebbero altre candidature. Attualmente ospitano migranti Potenza, Tito, Satriano di Lucania, Calvello, Rivello, Fardella, Abriola, Senise, Chiaromonte, Bella, Rionero in Vulture, Paterno, Ripacandida, Barile, Atella, San Fele, Rapone, Rapolla, Melfi, Savoia di Lucania, Pescopagano, Grottole, Palazzo San Gervasio, Brienza, San Chirico Nuovo, Salandra, Sant’Arcangelo, San Severino Lucano, Pignola, Muro Lucano, Matera, Pisticci, Bernalda, Miglionico, Irsina, Grottole, Ferrandina, Nova Siri, Scanzano Jonico, Sasso di Castalda, San Chirico Raparo e, da qualche giorno, anche San Mauro Forte e Tursi, entrambi nel Materano. Per converso, però, sono ancora tanti i centri che non ospitano alcun migrante: un dato, questo, cui hanno fatto spesso riferimento alcuni sindaci lucani, ponendo l’accento su un senso di solidarietà che dovrebbe essere generale e non parziale e, soprattutto, sul fatto che in alcune strutture la concentrazione di extracomunitari accolti risulterebbe eccessiva. Il settore, come si può ben comprendere, è in continuo divenire e anche la task force istituita dalla Regione Basilicata, diretta da Pietro Simonetti, conferma che ogni giorno c’è un continuo ricambio. «Ci sono nuove disponibilità da parte di municipi lucani – ha spiegato Simonetti – e questo ce lo confermano le prefetture di Potenza e Matera. Ai rappresentanti territoriali del Governo abbiamo ribadito che le nuove assegnazioni, relativamente al numero massimo dei migranti da ospitare in ogni comune, devono tener conto del protocollo d’intesa stipulato circa un anno fa da Regione, ministero degli Interni e prefetture. Inoltre, c’è l’esigenza di privilegiare strutture non alberghiere e di procedere con la seconda fase, quella dell’inclusione: noi come task force siamo pronti, e l’Università anche. Facciamo in modo che queste persone possano essere avviate a percorsi formativi e  lavorativi»

Basilicata spopolata si accolgono più migranti: MASSIMO BRANCATI/PIERO MIOLLA Lucani in via di estinzione. I dati statistici parlano di una popolazione in costante calo tra scarsa natalità ed emigrazione: nel 2030, secondo le proiezioni dell’Istat, i residenti scenderanno dagli attual...

domenica 4 dicembre 2016

REFERENDUM 2016 RISULTATI , TRIONFA IL NO


IL 62 ,25  DEL POPOLO DI SAN FELE  HA DETTO NO ALLO SMANTELLAMENTO DELLA COSTITUZIONE

Risultati per il comune di SAN FELE

PERCENTUALE VOTANTI: 64,03%
Sì 37.75%
No 62.25%
Sez. scrutinate 7/7