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venerdì 30 ottobre 2020

Cimiteri chiusi 1 e 2 novembre? Le regole per Ognissanti e giorno dei morti

 

Quest’anno la commemorazione dei defunti per il 1° e il 2 novembre si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid: cimiteri chiusi e regole di accesso.

Cimiteri chiusi o limitati al pubblico in occasione delle festività di Ognissanti e dei Morti, il 1° e il 2 novembre. La curva epidemiologica, infatti, costringe i sindaci ad emanare ordinanze restrittive per scongiurare nuovi contagi.

Per onorare i defunti si dovranno rispettare alcune regole: mascherina sempre obbligatoria, divieto di assembramento e distanza di sicurezza. Ogni comune può decidere in autonomia, tuttavia, a grandi linee, le regole sono simili: ingressi contingentati, percorsi alternativi di entrata e uscita, divieto di celebrare messa e benedire tombe e cappelle. L’accesso ai cimiteri - dove non è disposta la chiusura totale - è regolato dalla Polizia locale.

Anche il Codacons mette in guardia dai possibili rischi e invita i cittadini a rispettare le misure di prevenzione.

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Regole per la celebrazione dei defunti: cosa prevedono le ordinanze locali

Molti comuni in diverse regioni hanno emanato - o sono in procinto di farlo - ordinanze con le quali si vieta o limita l’accesso ai cimiteri dei parenti dei defunti. In assenza di un provvedimento nazionale, i sindaci stanno procedendo in ordine sparso: Campania, Sardegna e Sicilia sono le regioni che adottano le regole più rigide.

In moti casi è vietato comprare fiori all’ingresso e sono sospese le celebrazioni liturgiche nelle chiese all’interno o adiacenti al cimitero ed anche nelle cappelle private. I Comuni dovranno disporre percorsi separati in entrata e in uscita e contingentare gli ingressi. A questo scopo saranno implementati i controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza e della Polizia locale.

Chiunque si reca al cimitero deve indossare la mascherina protettiva a copertura di naso e bocca, rispettare il divieto di assembramento e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che tra persone conviventi.

Cimiteri chiusi in diversi comuni

In vista degli assembramenti previsti per Ognissanti e festa dei Morti, alcuni comuni hanno deciso di chiudere completamente i cimiteri vietando gli ingressi. La chiusura totale riguarda soprattutto i comuni della Campania, dove è più sentita la tradizione di celebrare riti religiosi in prossimità delle tombe dei defunti.

A Sperone, Avella e Baiano (in provincia di Avellino) i cimiteri civili sono chiusi come durante il lockdown. Cimiteri chiusi anche in alcune località siciliane: Agrigento, Naro, Canicattì e Licata.

A Napoli, invece, restano aperti con orario limitato: dalle 07.00 alle 16.00 con possibilità di aprire diversi varchi di accesso per limitare il rischio assembramento. Forti restrizioni a Salerno, dove l’Arcivescovo ha imposto il divieto alle celebrazioni eucaristiche l’1 e il 2 novembre nei cimiteri e nelle cappelle private.


venerdì 25 settembre 2020

Pensioni, spesa record nel 2020: è pari al 17% del Pil. Che impatto avrà sulla revisione di quota 100

 


La Ragioneria generale calcola le ricadute sul sistema pensionistico degli effetti della pandemia e delle uscite anticipate volute dal “Conte-1”: nei prossimi dieci anni uno scostamento dello 0,8% del Pil

Un arretramento dell'economia nazionale di quasi dieci punti in un solo anno lascerà impronte durature sulle curve della spesa pensionistica e socio-sanitaria. Di quanto lo prova a stimare la Ragioneria generale dello Stato nel consueto Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo, che quest'anno arriva alla vigilia della Nota di aggiornamento al Def.

Il picco al 17% del Pil

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martedì 15 settembre 2020

Tagliati i parlamentari vogliono anche sceglierli

 

Le Camere potrebbero tranquillamente essere sostituite da rispettabili consessi dediti a interessanti conversazioni sull’ultimo successo editoriale, sul tempo, e magari sulla classe arbitrale “tutta venduta alla Juventus”.

Non ce n’era bisogno. Ma per non farsi mancare niente, e senza alcuna vergogna, il testo base della nuova legge elettorale approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera con i soli voti dei 5Stelle e del PD ci ha tolto ogni dubbio. E, cioè, ha dimostrato ancora più chiaramente le conseguenze del combinato disposto del taglio dei parlamentari (se, come pare, domenica prossima prevarrà il Si al referendum) e della nuova legge elettorale. Il testo base, infatti, non prevede le preferenze. Per ora si voterebbe con liste bloccate. E’ pur vero che si tratta di un testo base, sul quale pioverà una gragnuola di emendamenti di tutti i tipi. Ma è altrettanto vero che PD e 5Stelle hanno lasciato aperto il problema per il semplice motivo che non son d’accordo: contrari alle preferenze i democratici, al momento favorevoli i grillini.

E, dunque, non ci prendano per i fondelli. Senza voto di preferenza e con un numero minore di deputati e senatori, le nostre due Camere potrebbero tranquillamente essere sostituite da due circoli o club. Insomma, rispettabili consessi di signori e signore dediti ad interessanti conversazioni: sull’ultimo successo editoriale, sul tempo che non mantiene mai ciò che promette, magari anche sulla classe arbitrale “tutta venduta alla Juventus”. O qualcuno vorrebbe venirci a dire che la nostra è ancora una Repubblica parlamentare, quando i parlamentari vengono nominati dalle segreterie dei partiti, senza nemmeno un giro di cortesia là dove vivono e lavorano coloro che dovrebbero mettere il timbro formale alla pratica andando a depositare in numero sempre più circoscritto la scheda nell’urna?

Abbiamo ascoltato esponenti dei 5Stelle affermare che il loro partito è a favore delle preferenze. Ma che, alla fine, la loro coscienza è comunque salva perché il loro movimento sceglierà i propri rappresentanti in parlamento in maniera democratica, tramite Russeau. Di peggio non si poteva ascoltare. Chi si assume l’immane compito di spiegare a questi scappati di casa che le leggi si fanno per il popolo, non per il partito? Il voto che conta è quello degli elettori, non degli iscritti al partito; gli eletti, appunto, rappresentano il popolo, non il proprio partito; dunque, deve interessare come vengono scelti tutti i parlamentari. Nessuno può loro spiegarlo, perché la prevalenza dell’interesse di partito rispetto a quello delle istituzioni è diffusa presso tutti i partiti. E, infatti, siatene certi, nessun partito farà una vera battaglia a favore delle preferenze: a destra, a sinistra o al centro. Infatti, da 25 anni, le leggi elettorali che si sono succedute su un punto concordavano: scippare agli elettori la scelta dei deputati e dei senatori. I vertici dei partiti avrebbero potuto profittare di questo scippo per migliorarne la qualità. E, invece, hanno puntato sulla fedeltà. Ecco perché solo gli elettori, con una valanga di No, potrebbero fare capire che la misura è colma e che i cittadini vogliono riappropriarsi del diritto di scegliere.

Nicola Cariglia | 15 Settembre 2020

lunedì 14 settembre 2020

Bonus Facciate anche per interventi interni

 

Detrazione per intervento visibile da strada anche se su superfici interne, verniciatura infissi e persiane sempre esclusi: chiarimenti dal Fisco.

Bonus facciate o Ecobonus: decide il condomino

Con le nuove risposte n. 348 e n. 346 dell’11 settembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due aspetti applicativi del bonus facciate: ammessa l’agevolazione fiscale anche se la ristrutturazione della facciata esterna dell’edificio è solo parzialmente visibile dalla strada, mentre restano sempre escluse le spese di riverniciatura di scuri e persiane.

Il bonus è quello introdotto dalla legge n. 160/2020, articolo 1, commi da 219 a 223 (legge di bilancio) e concede una detrazione del 90% delle spese sostenute nell’anno per interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti (strutture opache, balconi, ornamenti e fregi) in zone A o B, secondo i criteri stabiliti dal DM Lavori Pubblici n. 1444/1968 e con regole specifiche in caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Tutti i riferimenti e le regole di base sono contenute nella Guida 2020 dall’Agenzia delle Entrate.

Lavori interni

Con il primo interpello si chiarisce che il bonus spetta anche se la zona interessata dagli interventi è visibile solo parzialmente dalla strada. A patto che i lavori riguardino il perimetro esterno visibile dell’edificio e, in particolare, elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la “struttura opaca verticale” del fabbricato. Se invece non sono visibili da strada, non saranno agevolabili i lavori su per il rifacimento di superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni. Se invece sono visibili, allora sono detraibili.

Bonus facciate: cessione credito o sconto fattura

Il beneficio può essere fruito anche come sconto in fattura o con cessione del credito d’imposta, per un importo pari alla detrazione spettante.

Finestre e infissi

La tinteggiatura di scuri e finestre non rientra tra le spese ammesse al bonus facciate. Sono agevolabili sempre e solo interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo su elementi della facciata che fanno parte della struttura opaca verticale, oltre alla pulitura e tinteggiatura della superficie stessa. Sono quindi esclusi lastrici solari e tetti, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

PER SAPERNE DI PIU',CLICCA QUI

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mercoledì 17 giugno 2020

LA MIA FAMIGLIA A "UATTENNIERE BEACH"

1943 " UATTENNIERE" foto di famiglia


SAN FELE (PZ) – BASILICATA

Visto dall’alto regala una veduta unica, con i tetti delle case che sembrano formare una scacchiera, il Monte Vulture che fa da sfondo e una valle color smeraldo tutta intorno. San Fele sarà una bella scoperta per tutti quei viaggiatori a caccia di borghi nascosti, paradisi naturali e sapori autentici, luoghi magnifici ancora lontani da un turismo selvaggio. Nei suoi boschi si trova uno dei santuari più misteriosi della Basilicata, la Badia di Santa Maria di Pierno, meta di fedeli e pellegrini da ogni angolo d’Italia e d’Europa, mentre in città non faticherete a incontrare diversi tesori artistici e religiosi come i ruderi della fortezza costruita da Ottone I di Sassonia, la Chiesa dell’Annunziata e il Palazzo Frascella. Ma qui le protagoniste indiscusse sono le foreste e le cascate “U Uattenniere”
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martedì 2 giugno 2020

Occupazione abusiva immobile: cosa dice il codice penale

Se i soggetti occupano abusivamente un immobile, un appartamento, una casa, un locale, cosa può fare il proprietario per tutelarsi? La fattispecie, vedremo più avanti nella guida, assume rilievo sia dal punto di vista civile che penale.    Vediamo di seguito come può agire il proprietario, in sede civile, attraverso le cosiddette azioni petitorie e i connotati che invece può assumere la vicenda in sede penale.

*Senza contratto :  la denuncia

L’ordinamento giuridico italiano prevede varie forme di tutela giudiziale per chi si vede letteralmente espropriato del proprio immobile.
TUTELA CIVILE: le azioni petitorie (volte a tutelare il proprietario)
Con una causa civile, il proprietario potrà esperire l’azione di rivendicazione (art. 948 del codice civile) per ottenere la restituzione del bene di sua proprietà e chiedere il risarcimento dei danni subiti, quest’ultimo anche dopo che l’abusivo ha liberato l’immobile. L’azione di rivendica è imprescrittibile, tranne nel caso di situazioni particolari (per esempio se interviene l’usucapione).
Se l’abusivo non lascia la casa, il proprietario può tutelarsi anche con un provvedimento veloce e urgente: la reintegra nel possesso (art. 1168 codice civile). Questa azione, per la quale occorre sempre rivolgersi al giudice, deve essere esercitata entro un anno dall’inizio dell’occupazione clandestina.
Infine, se l’abusivo al principio aveva diritto ad occupare la casa (perchè per esempio aveva un contratto di locazione, ora scaduto), il proprietario può chiedere lo sfratto (art. 561 codice civile).
TUTELA PENALE
In sede penale, nel momento stesso in cui un soggetto si introduce abusivamente nell’immobile, il proprietario può procedere con una denuncia alla Procura per le seguenti fattispecie di reato:
  • reato di invasione di terreni od edifici (art. 633 codice penale);
  • reati contro il patrimonio legati all’occupazione abusiva: danneggiamento, furto e violazione di domicilio, previsti rispettivamente, dagli artt. 635, 624, 625 e 614 del codice penale.
Con la denuncia, il proprietario ha la possibilità di chiedere l’intervento della polizia affinchè l’immobile sia liberato, In caso di flagranza di reato, la polizia deve intervenire senza indugio e senza attendere il provvedimento di un giudice, purchè l’occupazione sia abusiva sin dall’origine.
Cosa significa? Significa che se, invece, in precedenza c’erano stati accordi tra occupante e proprietario (per esempio un accordo scritto per il rilascio dell’immobile), la polizia non può intervenire subito, ma solo con il provvedimento del giudice, poichè non si è in presenza di un reato, ma solo di inadempimento contrattuale.

Piano casa

Nel 2014, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo, il governo ha adottato una serie di misure, inserite all’interno del cosiddetto “Piano Casa” volte a scoraggiare e, di fatto, rendere la “vita difficile” agli abusivisti. Queste misure, per gli abusivi, si concretizzano:
  • nell’impossibilità di chiedere la residenza in quell’immobile (ne consegue che l’abusivo non può votare, non ha diritto al medico di famiglia, non può iscrivere i bambini all’asilo comunale, etc.);
  • nell’impossibilità di allacciare le utenze (non avendo la residenza, non è possibile attivare le utenze).
Nonostante queste misure, l’emergenza abusivisti è ancora forte e alle volte, come dimostrano i fatti di cronaca, non è facile sgomberare le case dagli abusivi e veder così tutelati i propri diritti di proprietà privata.
* Leggittimo godimento

giovedì 12 marzo 2020

FAGGELLA, Gabriele



FAGGELLA, Gabriele. - Nacque a San Fele (Potenza) il 28 ag. 1856 da Gabriele e Alfonsa Marraffino in un gruppo familiare che sarà ricco di personalità considerevoli: dei fratelli Donato e Manlio, entrambi più giovani del F., il primo, anch'egli magistrato, sarà senatore dal 1929, mentre il secondo seguirà la carriera accademica come grecista.
Il F. si laureò in giurisprudenza all'università di Napoli nel 1879 ed esercitò per qualche anno come avvocato a Potenza. La temperie dell'ateneo napoletano lo permeò profondamente, avvicinandolo una volta per sempre alla pandettistica, a quella cultura giuridica tedesca della quale il F. sarà sempre attento osservatore e al diritto romano, che gli farà da costante punto di riferimento nella riflessione: la seconda edizione della più nota fra le sue opere, I periodi precontrattuali e la responsabilità precontrattuale (Roma 1918), sarà infatti dedicata a Carlo Fadda.
Nell'89 il F. superò brillantemente gli esami da pretore, senza però prendere servizio a causa di vicende familiari. Tre anni dopo entrò come giudice presso il tribunale di Roma, dove rimase fino al 1899.
Negli anni trascorsi al tribunale di Roma il F. redasse un gran numero di sentenze di rilievo, in gran parte pubblicate sulle riviste Temi romana e Giurisprudenza italiana. In particolare il tenore di una fra queste indica la salda adesione del F. ai principi dell'Italia liberale: quella del 22 giugno 1898 in causa Merino c. Flores, relativa alla competenza a conoscere da parte del tribunale civile italiano materie attribuite da ordinamento straniero ad altre autorità giurisdizionali, nella fattispecie il tribunale ecclesiastico relativamente a una controversia di separazione personale fra coniugi di cittadinanza spagnola. La sentenza opta per la piena competenza del tribunale civile italiano, ai sensi dell'art. 6 disposizioni prel. del Cod. civ., in considerazione "della inesistenza del giudice speciale a cui la legge straniera devolve la questione di separazione personale", non avendo l'autorità ecclesiastica in Italia "altra sfera d'influenza che spirituale": per quanto concerne materie di stato civile, "qualunque sia la iurisdictio straniera competente, in Italia, essendo controversie di diritto civile, non possono essere deferite che alla giurisdizione civile ordinaria" pure tenuta all'applicazione di normativa straniera (La Legge, I [1898], pp. 198 s.).
La prima caratteristica della riflessione del F. è la consapevolezza di non poter separare la carriera, la coscienza e la posizione del magistrato da quella del giurista, pure appartenendo a una cultura giuridica che sottolinea con forza il profilo accademico e dottrinale: sin dalle prime indicazioni intorno alle sedi preferite egli fa sostanzialmente notare che, ferma la sua disponibilità alle esigenze ministeriali, i suoi voti si indirizzano ai posti dove possa proseguire l'attività scientifica in ambiente favorevole agli studi, pertanto al meglio sedi universitarie; e la sua vasta produzione scientifica verrà costantemente richiamata a fondamento delle sue eccellenti note di merito. Nel 1899, in un articolo apparso sul settimanale La Toga, il F. metteva in risalto il legame fra le due attività e prospettive, sostenendo "dover essere uno solo il criterio atto a dare la misura del merito di ciascun magistrato: l'esame obbiettivo del valore delle sentenze o di altri lavori giuridici, dall'esclusivo punto di vista scientifico" (Del modo di mantenere alto il prestigio della magistratura in Italia, II, in La Toga, 22, 11 giugno 1899, p. 1).
La biografia del F. attraversa l'intero tragitto della monarchia unitaria, anche se la sua maturità scientifica si svilupperà dall'età giolittiana ai primi vent'anni del nostro secolo. I primi anni romani furono già assai produttivi, e ne emersero a tutto tondo le principali caratteristiche della sua opera di giurista: sono gli anni in cui la civilistica tedesca, penetrata in Italia a livello accademico, era oggetto di diffusione e interpretazione a livello di cultura giuridica pratica e forense. È del '97 la traduzione del codice civile tedesco (Bürgeliches Gesetzbuch indi: BGB) da parte dell'avvocato torinese Ludovico Eusebio, cui nel 1898 il F. faceva esplicito riferimento nel suo I principii direttivi comparati del Codice civile per l'Impero germanico (La Legge, II [1898], pp. 247-252, 283-288, 320-324).
Il BGB per il F. è "il lavoro legislativo più importante" del secolo XIX, eccelle sugli altri codici, e "segna un progresso non piccolo nel campo legislativo, degno di imitazione e di esempio agli altri popoli civili" è caratterizzato dal forte riferimento organizzativo al "sistema romanistico della trattazione del diritto che prevale negli studi moderni", pur discostandosene per molti versi, e in questo trova ragione la sua superiorità sulle legislazioni di modello francese. Del pari, nella sua esposizione il F. intende seguire "il metodo puramente scientifico dei romanisti e dei civilisti moderni" (ibid., pp. 247 s.).
Particolarmente significativa la posizione del F. in merito alla normativa sulle persone giuridiche: egli si mostra incline a ritenere la personalità preesistente al riconoscimento, seguendo così la posizione sostenuta da C. Fadda e P. E. Bensa, che nelle note al Diritto delle pandette di B. Windscheid parlano, a proposito della posizione dei centri d'interesse nel nostro ordinamento, di "stato di fatto" preesistente al riconoscimento statale (B. Windscheid, Diritto delle pandette, Torino 1902, p. 815).
Il F. reputava tuttavia che la normativa tedesca avesse dato corpo a "gravi disposizioni", lesive di un corretto svolgimento della libertà d'associazione: anzitutto nel contemplare la soppressione della capacità giuridica di un'associazione quando la sua attività leda l'interesse pubblico (§ 43 BGB), per il tramite di un testo particolarmente generico sulle condizioni dell'intervento d'autorità; poi nel prevedere (§ 43 2° capoverso) la revoca della capacità per quelle associazioni che si indirizzino a scopi religiosi o politici ad esse originariamente estranei, poiché "tutto ciò è rimesso all'arbitrio dell'autorità", e sin troppo facile può rivelarsi il rinvenire fra gli atti d'una qualsiasi associazione "un carattere qualsiasi o politico o sociale o religioso". Per il F. "questo diritto supremo, una specie di ius vitae et necis, sulle associazioni" è troppo esteso, "atto a permettere arbitrii e violente oppressioni a scopo politico, tanto più che l'esame delle illegalità e della contrarietà agli scopi statutari è sottratto all'autorità giudiziaria" (I principii direttivi, cit., pp. 283 s.).
Va notato che il richiamo del F. ad un'intima preesistenza della vita giuridica della persona collettiva al riconoscimento statale, pur manifestando una prospettiva per così dire liberale o se si preferisce garantista della posizione dell'ente, appare più significativo se inquadrato in un discorso sulle fonti proteso a metterne in risalto il momento prestatuale e la vigenza di fonti non scritte nel sistema normativo. In questo, le riflessioni del F. sembrano aver assimilato profondamente gli sviluppi della cultura giuridica italiana di quegli anni, che proprio sulla relazione tra momento pregiuridico e ordinamento positivo affrontano il mutamento civile e fondano i propri sistemi teorici. Da C. Fadda a G. Giorgi e a F. Ferrara, da V. Miceli a S. Romano, questione delle fonti e questione delle persone giuridiche e dei centri d'interesse collettivo scandiscono le riflessioni della cultura giuridica, dalla teoria generale sul metodo, al diritto civile, costituzionale, amministrativo (cui pure s'interessò il F.: si pensi al suo La legislazione bellica in relazione al diritto pubblico preesistente ed alle future riforme, in Riv. di diritto pubblico, X [1918], I, pp. 345-396, saggio particolarmente attento alla fisionomia delle persone giuridiche pubbliche).
Nel 1901 il F., classificato promuovibile a grado superiore, fu nominato vicepresidente del tribunale di Milano; nel 1902 consigliere presso la corte d'appello di Messina, dove la situazione politica richiedeva magistrati che riscuotessero la piena fiducia del governo. Un anno dopo venne trasferito alla corte d'appello di Napoli, dove dal dicembre del 1907 fu presidente del tribunale. Nel 1909 tentò la competizione elettorale nel collegio di Muro Lucano, ma senza esito, e forse senza eccessivo impegno, avendo egli richiesto per la campagna un permesso di soli dieci giorni.
Sono gli anni in cui vide la luce quella che fra le monografie del F. conoscerà maggior diffusione, dedicata alle responsabilità precontrattuali (Dei periodi precontrattuali e della loro esatta costruzione scientifica, Napoli 1906; la monografia ebbe una seconda edizione, Roma 1918). La prossimità del F. alle prospettive della pandettistica, che emerge pienamente in quella che è forse la maggiore delle sue opere, non lo allontana però da una riflessione sulla problematica delle fonti, che anzi sembra caratterizzare sempre più i suoi scritti.
Di particolare interesse a questo proposito è un saggio del 1909 (Fondamento giuridico della responsabilità in tema di trattative contrattuali, in Arch. giur. Filippo Serafini, LXXXII [1909], pp. 128-150) che poi sarà sostanzialmente incluso nella seconda edizione della monografia sui periodi precontrattuali (Dei periodi precontrattuali e della loro esatta costruzione scientifica, Roma 1918, pp. 86-116), in occasione del lavoro dedicato nel 1908 da R. Saleilles sulla Revue trimestrelle de droit civil alla monografia del 1906: le stesse ragioni che muovono il F. ad interessarsi alla materia delle responsabilità precontrattuali e ad aderire all'ipotesi d'una loro piena esistenza - gli interessi economici e commerciali di frequente lesi dall'incerta disciplina delle trattative preparatorie del contratto (Fondamento giuridico, cit., p. 129) - mostrano con estrema chiarezza il suo temperamento scientifico, incline a temperare l'animo del giurista con l'esperienza del magistrato e viceversa.
Il breve saggio del 1909, nel suo complesso, si rivela nella sua interezza concentrato su questioni di teoria delle fonti. Anzitutto, in assenza di punti di riferimento precisi, il F. afferma di avere elaborato le sue riflessioni in materia di responsabilità precontrattuali a partire dai principi generali del diritto. Ma il suo intento è sfuggire a un uso arbitrario degli strumenti della buona fede e soprattutto dell'aequitas: questa infatti è nozione relativa e variabile, il che è confortato dall'indeterminatezza che aveva caratterizzato il concetto di aequitas adoperato dal legislatore. Per il F., al contrario, la nozione di aequitas è riformulabile secondo criteri più fermi, così da poter guidare il lavoro dell'interprete: essa "non è livellazione ... ma proporzionalità ... eguaglianza proporzionale di trattamento giuridico è l'aequitas nella sua essenza e nella sua idealità", e in quanto "proporzionalità" racchiude il concetto di "relatività".
Lo sguardo al diritto romano come fondamento dei principi generali, "non come legislazione sussidiariamente in vigore, ma come elemento suppletivo, in quanto abbia informato i principali istituti di diritto privato moderno nelle connessioni fondamentali"; il ruolo di adattamento degli istituti "al progressivo svolgimento delle scienze giuridiche" attribuito all'interpretazione scientifica; la base "storica" e "giuridica" della questione dei principi generali; il riferimento al "diritto storico" questi, per il F., i lineamenti di una corretta teoria dei principi generali. Principi che - di fronte "alla realtà e alla grandezza del movimento economico, sociale e giuridico del mondo moderno" -arrivano a modificarsi affievolendosi e vedendone sopraggiungere di nuovi. Il F. li classifica in tre gruppi: uno è a fondamento dell'ordinamento giuridico particolare, un secondo è relativo ad ogni ordinamento positivo e riguarda "la natura umana" medesima, un terzo raggruppa quei principi che "presiedono al movimento economico e sociale dei rapporti e delle attività collettive e individuali", tendendo a valicare i confini politici con l'espandersi dei mercati: tanto che "nel movimento capitalistico e industriale i principi generali sono conformi alla natura dei rapporti e degli interessi capitalistici e generali". Il F. è consapevole della difformità, e anzi del contrasto fra questa lettura dei principi generali e quella dei compilatori del codice, ma cionondimeno è dai principi generali così concepiti che fa discendere la sua costruzione teorica delle responsabilità precontrattuali, prodotte semplicemente "dalla volontà del trattante alla preparazione e alla elaborazione del disegno del contratto e dalla volontaria distruzione di un valore, quale che sia, formatosi ed acquisito all'altra parte" (ibid., pp. 129-149).
La centralità della questione delle fonti torna in un'altra monografia del F., interamente dedicata alla questione della personalità giuridica, tema in quegli anni ricorrentemente affrontato da chi volesse riflettere sui confini tra l'ordinamento giuridico e la sua realtà esterna. Qui il F. espone la convinzione dell'assoluta autosufficienza delle persone giuridiche sotto il profilo del fondamento giuridico, tanto che la loro esistenza può prescindere dal riconoscimento statale: già in diritto romano (G. Faggella, Ilriconoscimento legale delle corporazioni e delle fondazioni, in Giurisprudenza ital., IV [1913], p. 6), particolarmente nei periodi regio e repubblicano, le leggi hanno disciplinato la vita dell'ente corporativo, a suo parere di origine schiettamente privatistica, "ma non l'hanno mai creato". Il modello giuridico, che si limita a indebolirsi in età bizantina, è costruito intorno alla "coalizione di più volontà nella esplicazione di una data attività collettiva e pel conseguimento di uno "scopo comune", pure introducendosi nella loro vita elementi di autarchia e finanche di sovranità vera e propria: così in età basso-medioevale e moderna il fenomeno si espande slegato dalla forma della concessione, e sulla immediata base delle esigenze economiche e civili.
Per il F. la teoria che la concessione rivesta un ruolo sostanziale nel pieno conseguimento della personalità giuridica deriva direttamente dall'errata prospettiva della cosiddetta dottrina della finzione. Mentre al contrario l'autorizzazione statale, sia nella forma della concessione sia in quella del riconoscimento, "o è una vacua dichiarazione teorica dei legislatori e delle dottrine, che non impedisce l'esistenza giuridica delle associazioni e delle fondazioni ... o si riduce a un precetto proibitivo di qualche manifestazione di questi enti, e ha sempre carattere negativo". Il F. reputa che tutte le più diffuse prospettive sulla personalità giuridica sopravvalutino enormemente il ruolo dello Stato nella sua costituzione. La fonte del problema per il magistrato lucano è radicale e risiede nelle costruzioni teoriche del soggetto di diritti: "l'ordinamento giuridico è una delle fonti da cui scaturiscono i diritti subbiettivi, ma non l'unica, perché vi sono diritti subbiettivi che sovrastano a qualunque ordinamento giuridico ed hanno la loro radice nella personalità umana e nei suoi fini". La volontà non è il diritto subbiettivo, ne è lo strumento, che si muove sulla base dell'interesse "economico e morale", il quale dà "contenuto obbiettivo ai singoli diritti". L'ordinamento giuridico è "l'ambiente in cui la persona svolge la sua attività", della quale il diritto subbiettivo "costituisce una esplicazione e una obbiettivizzazione ... nel mondo esterno" rispetto alla quale il diritto in senso obbiettivo è solo fonte di garanzie che potrebbero anche venir meno senza per questo ledere l'essenza del diritto soggettivo come tale: il diritto obbiettivo "permette e protegge l'esplicazione dell'attività umana", e con essa dei diritti soggettivi, ma a questi non è essenziale. Ed è proprio unicamente quest'attività, quella degli associati, a costituire per il F. il vero ed unico sostrato della corporazione, mentre in parallelo un'"attività autonoma elevata dal fondatore a soggetto di diritti a sé" è l'"essenza" della fondazione. La funzione dell'ordinamento giuridico è esclusivamente negativa, fondata soltanto su di una "potestas prohibendi": l'art. 2 del Codice civile risente della teoria dominante della finzione, ma non per questo il nostro diritto positivo nega l'attività dell'ente che non abbia adempiuto ad ogni forma prevista: "per l'esistenza e la vitalità", continua il F., bastano i requisiti essenziali, come nel caso di società irregolari, alle quali va attribuita una piena personalità, che l'inosservanza delle forme relative alla costituzione delle società commerciali non mette in discussione. Sono essenziali solo l'atto costitutivo o il contratto societario (art. 1697 del Codice civile), con la costituzione di un fondo sociale, la divisione dei guadagni fra i soci, l'impiego dei fondi societari in atti di commercio: non la scrittura, né le forme di pubblicità (ibid., pp. 8-41).
Porre l'atto di volontà a fondamento unico della personalità giuridica consentirà dunque al F. di ammettere la personalità delle associazioni in partecipazione "malgrado l'insegnamento unanime della dottrina e malgrado le esplicite dichiarazioni del legislatore" (Dell'associazione in partecipazione, Milano 1924, p. 846) purché vi sia un atto di volontà dell'associante e degli associati diretto a costituire in ente autonomo "l'attività dell'associazione come tale": per il F. qualsivoglia norma di legge che non vieti espressamente "l'esistenza di un'attività autonoma" non ne può impedire la nascita, la vita e l'attività di fronte a terzi consapevoli (ibid.).
Dal 1909 al 1917 il F. trascorse un secondo periodo a Roma, dove fu consigliere presso la corte d'appello; nel 1915 conseguì la libera docenza in diritto civile presso l'ateneo romano, con una valutazione che sottolineò l'amplissimo spettro disciplinare dei suoi interessi e dei suoi contributi scientifici. Nel '17 fu nominato procuratore generale presso la corte d'appello di Trani e dal '21 fu componente del Consiglio superiore della magistratura.
Lasciò Trani nel '22, a quanto sembra anche a seguito delle gravi tensioni politiche della zona: i disordini raggiunsero l'apice il 25 sett. 1921 con l'assassinio del deputato socialista G. Di Vagno. Che la situazione abbia avuto conseguenze per il F. risulta dal testo di una lettera di I. Bonomi al ministro di Grazia e Giustizia G. Rodinò in data 15 ott. 1921, nella quale si fa cenno ad una commissione di deputati socialisti pugliesi, i quali avrebbero richiesto a Trani un procuratore generale "che dia maggior prova di energia" (Arch. centrale dello Stato, Min. Grazia e Giustizia, fasc. 470-83). Nei confronti del F. non viene però mosso dalla stampa socialista alcun rilievo in ordine a simpatie per i fasci di combattimento, e appare significativo che l'accusa di copertura delle violenze fasciste per le vicende in questione non coinvolga la magistratura (cfr. La benemerita aiuta gli assassini, in Avanti!, 5 ott. 1921, p. 1). E va ugualmente considerato che il fratello Manlio, già interventista, ebbe fama di antifascista almeno dalla seconda metà degli anni Venti.
Dopo un breve periodo trascorso come procuratore generale presso la corte di cassazione di Palermo, il F. chiuse la sua carriera di magistrato come presidente delle cassazione di Napoli, carica che lasciò nel 1923 per trasferirsi, in pensione, a Roma (si veda Arch. centrale dello Stato, Min. Grazia e Giustizia, fasc. 470-83 cit.).
A conclusione d'una carriera di magistrato e giurista stanno le riflessioni ai margini della teoria generale del diritto che nel 1933 videro luce sotto forma d'un breve saggio intitolato La vera essenza del diritto positivo, in Archivio giuridico Filippo Serafini, s. 4, XXV (1933), pp. 54-82.
Qui il taglio storiografico dell'argomentazione mette in luce le matrici romanistiche delle riflessioni del F., come la sua attenzione ad un autore come A. Solmi, più volte citato, o ad alcune pagine crociane su Vico. Ma soprattutto, qui più compiutamente che prima sono tratte le conseguenze dell'avvertita inesaustività, per il magistrato e studioso del diritto civile e commerciale, di quelle prospettive sulla teoria delle fonti improntate a criteri formalistici. Attenzione storiografica e sociologica collaborano a produrre un esempio del percorso che in quegli anni aveva spinto e spingeva la cultura giuridica italiana a valicare i confini della riflessione orlandiana e pandettistica.
Per il F. le variabili su cui articolare l'esame degli elementi produttivi del diritto positivo sono numerose, utili anche ai fini d'una consapevole opera d'interpretazione: "elementi originari", "individuali e collettivi", "tradizionali e storici", "sociali", "economici", "morali e intellettuali". Alla base di questi due categorie: quella di "attività" e quella di "forza" o complesso di forze. Storiograficamente, per il F. la forza è fonte primaria del diritto negli ordinamenti più primevi, con riferimento alla "società eroica" vichiana, ed è tratto o individuale o caratteristico di un "aggregato individuale predominante". Il diritto positivo, al di là delle procedure di elaborazione delle norme, non è che "l'obbiettivizzazione" di una "forza complessa" ed "organica". "Cultura", "costumi", religione non sono che elementi, mai unici e mai singolarmente dominanti, del "complesso armonico" nel quale si manifestano le forze in campo, insieme coeso che si sviluppa in una "espansione" e "operosità dominatrice". Nelle varie fasi del diritto commerciale, nelle esperienze giuridiche dell'alto e del basso Medioevo, la pluralità dei "raggruppamenti di forze" e la loro "lotta", il conflitto anche interno a un medesimo insieme e la tensione all'autonomia fondano lo sviluppo del diritto positivo: a fronte sta quell'"elemento formale" che ha acquistato sempre maggior rilievo, sino all'età contemporanea, quando "talvolta diventa esuberante, superfluo, in più parti ingombrante", perdendo la lucidità e la sintesi delle "antiche leggi" che "solamente in una proposizione o in un comando obbiettivavano un atto di forza". E nell'accento sul primato e sul valore giuridico delle "attività" civili l'opera del F. si collega a quell'elaborazione del nuovo codice civile che segna la cultura giuridica degli anni Trenta.
Il F. morì a Roma il 14 apr. 1939.
di Carlo Bersani - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 44 (1994)