Urgono
istruzioni delle Entrate sull'
IMU terreni montani, in 730 i codici si
riferiscono alla vecchia Legge: riepilogo delle novità su terreni e fabbricati
in dichiarazione dei redditi.
Quando sui terreni oltre all’IMU si paga anche l’IRPEF, casi
di esenzione vecchi e nuovi, armonizzazione con le nuove norme sull’IMU
terreni montani, la cedolare
secca: sono molte le novità che partono da questo 2015 di cui tener
conto per la corretta compilazione del modello
730, in relazione al possesso di terreni e fabbricati.
Vediamo una breve guida che riassume le principali modifiche di interesse del
contribuente.
=> Novità Dichiarazione dei Redditi: leggi anche il Bonus IRPEF nel 730
IMU terreni
È uno dei casi più complessi, anche a causa delle variazioni
intervenute in corso d’anno, e addirittura a inizio 2015 con i cambiamenti
relativi al versamento
IMU 2014 sui terreni agricoli montani,
valide per il 2014. In pratica prima nello scorso novembre è stato approvato un
decreto che ha ripristinato il pagamento dell’IMU agricola per determinati
terreni montani (prima esenti), in base a un criterio basato sull’altitudine
del Comune. Poi è stato tutto rinviato fino all’approvazione di un nuovo
provvedimento, il decreto 4/2015, con il quale sono stati cambiati i
criteri: ora l’IMU agricola terreni montani è dovuta in
base alla classificazione ISTAT. Riassumendo:
·
resta l’esenzione solo per i terreni ubicati nei Comuni
montani;
·
c’è un’esenzione parziale, limitata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali,
per i Comuni parzialmente montani;
·
pagano l’IMU tutti gli altri.
Ebbene, tutto questo vale retroattivamente sul 2014, quindi
bisogna tenerne conto in sede di compilazione del modello 730. A questo proposito, occorre
fare subito una precisazione: urgono
indicazioni nuove da parte dell’Agenzia delle Entrate perché le istruzioni dei modelli 730
approvati contengono ancora le indicazioni basate su una norma ormai vecchia,
il decreto ministeriale 28 novembre 2014, superata dal già citato decreto legge
4/2015. Gli attuali modelli, nella colonna “IMU
non dovuta” presente nelquadro A (dedicato ai terreni), riportano codici
basati sulla vecchia legge, non quella nuova.
=> IMU agricola, aliquote e chiarimenti applicativi
Fatta questa premessa, la regola generale per i terreni è che
l’IMU ha sostituito IRPEF e addizionali per i redditi
fondiari riguardanti
gli immobili non locati, ma (in base all’articolo
9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011), il reddito agrario di cui
all’articolo 32 del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi) continua a
essere assoggettato anche a IRPEF. Risultato:
·
terreni non locati: si pagano sia IMU sia IRPEF sul reddito
agrario, non si paga IRPEF sul reddito dominicale;
·
terreni locati: si
pagano l’IMU e l’IRPEF sul reddito agrario e dominicale.
Attenzione: se i terreni sono esenti
dall’IMU, si paga sempre anche l’IRPEF sul reddito dominicale. È qui che
intervengono le novità relative ai terreni montani (che appunto continuano a
prevedere casi di esenzione), su cui urgono precisazioni delle Entrate.
Un’altra novità riguarda i terreni
non coltivati: è scomparsa l’agevolazione per i fondi rustici costituiti per
2/3 da terreni coltivabili a prodotto annuale, non coltivati per cause
indipendenti dalla tecnica agraria. Fino all’anno scorso (dichiarazione 2014 su
redditi 2013) c’era una riduzione del 70% del reddito dominicale e agrario
dell’annata agraria non coltivata, ora non più prevista (articolo 7, comma 3,
decreto legge 91/2014). È di conseguenza scomparso, nel modello 730, il codice
1 da inserire nella colonna
7 del quadro A (che
si usava in caso di mancata coltivazione per l’intera annata o per cause
indipendenti dalla tecnica di coltivazione).
Infine, ci sono le rivalutazioni
per il calcolo dell’acconto 2015. Per il 2015, rivalutazione
del 30% (o del 10% per coltivatori diretti e IAP). Ecco la tabella di cui tener
conto anche per gli altri anni d’imposta:
·
periodi d’imposta 2013 e 2014:
rivalutazione del 15%, o del 5% per CD e IAP;
·
periodo d’imposta 2015:
rivalutazione del 30%, o del 10% per CD e IAP;
·
a partire dal 2016:
rivalutazione del 6% per tutti.
=> Vai allo Speciale sul modello 730
Redditi da Agroenergie
La produzione di energie
alternative in
determinate quantità, fissate da paletti precisi, per i periodi d’imposta 2013
e 2014 costituisce reddito
agrario, e va quindi indicata nelquadro
A del 730. In particolare, in base all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto 66/2014:
·
produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali, sino
a 2.400.000 kWh anno;
·
produzione e cessione di energia
fotovoltaica sino
a 260.000 kWh anno;
·
carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.
Se le produzioni oltrepassano i limiti sopra descritti, bisogna
inserirle nel modelloUNICO PF.
=> Speciale energie rinnovabili
Cedolare secca
Qui ci sono parecchie novità, che riguardano il quadro
B del modello 730. Per i periodi 2014-2017, è stata abbassata al
10% (dal 15%) l’aliquota agevolata della cedolare secca per i contratti a canone concordato
nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a,b, del
decreto-legge 55/1988(Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e in quelli ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. Aliquota agevolata
anche per i contratti a canone concordato nei Comuni in cui è stato deliberato
nei cinque anni precedenti al maggio 2014 lo stato
d’emergenza.
Infine, è stato estesa la cedolare secca agli immobili locati
nei confronti di cooperative
edilizie per la
locazione o enti senza scopo di lucro, subaffittati
a studenti universitari, se dati a disposizione dei
Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Altre novità sui fabbricati
Non è stata prorogata la sospensione
degli sfratti per i contribuenti in condizioni di particolare disagi. C’è
infine una semplificazione che riguarda sempre l’IMU: è sparita la colonna
10 nel quadro B del 730, perché non va più dichiarato l’importo IMU
pagato per ciascun fabbricato.
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