<Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00209) (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2016) >
<Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2016>
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300
e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' e
urgenza per le esigenze di
finanza
pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e
contribuente
di
ottimizzare l'attivita' di riscossione adottando disposizioni per
la soppressione
di Equitalia e per adeguare
l'organizzazione
dell'Agenzia
delle entrate anche al fine di garantire
l'effettivita'
del gettito
delle entrate e l'incremento del livello
di adempimento
spontaneo
degli obblighi tributari e per i fini di
cui all'articolo
4,
paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), e
all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;
Tenuto conto altresi', per le misure da
adottare per le
predette
urgenti finalita',
del contenuto del
rapporto Italia -
Amministrazione
fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico
(OCSE), pubblico il
19 luglio 2016
e, in
particolare,
del capitolo 6, rubricato
«riscossione coattiva delle
imposte:
problemi specifici identificati»;
Considerata la straordinaria necessita' ed
urgenza di riaprire
i
termini
della procedura di
collaborazione volontaria nonche'
di
prevedere
misure di contrasto all'evasione fiscale;
Considerata la straordinaria necessita' ed
urgenza di procedere
alla
revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari
che
risultino
di scarsa utilita' all'amministrazione finanziaria ai fini
dell'attivita' di
controllo o di
accertamento, o comunque
non
conformi al
principio di proporzionalita';
Considerata la straordinaria necessita' ed
urgenza di prevedere
misure di
finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella
riunione
del 15 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del
Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Soppressione di Equitalia
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa'
del Gruppo Equitalia
sono
sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle
imprese ed
estinte, senza che
sia esperita alcuna
procedura di
liquidazione.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
fatto
divieto alle societa' di cui al presente
comma di effettuare
assunzioni di
personale a qualsiasi
titolo e con
qualsivoglia
tipologia
contrattuale.
2. Dalla data
di cui al
comma 1, l'esercizio
delle funzioni
relative
alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge
30 settembre 2005,
n. 203, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, riattribuito
all'Agenzia delle
entrate di cui
all'articolo 62 del
decreto
legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' svolto
dall'ente strumentale
di cui al
comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e
la funzionalita' delle
attivita'
di riscossione, e' istituito un
ente pubblico economico,
denominato «Agenzia
delle entrate-Riscossione» sottoposto
all'indirizzo
e alla vigilanza del Ministro dell'economia
e delle
finanze.
L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare
costantemente
l'attivita'
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo
principi
di
trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a
titolo universale,
nei
rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali,
delle
societa'
del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica
di agente
della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di
cui al
titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. L'ente ha
autonomia
organizzativa, patrimoniale, contabile
e di gestione.
Ne
costituiscono
organi il presidente, il comitato di
gestione e il
collegio
dei revisori dei conti.
4. Il comitato di gestione e' composto
dal direttore dell'Agenzia
delle
entrate in qualita' di Presidente dell'ente e da due componenti
nominati
dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti
del
comitato di gestione non spetta alcun
compenso, indennita' o
rimborso
spese.
5. Lo statuto e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio
dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo statuto
disciplina le funzioni e
le competenze degli
organi,
indica le
entrate dell'ente, stabilendo i
criteri concernenti la
determinazione
dei corrispettivi per i servizi
prestati a soggetti
pubblici o
privati, incluse le amministrazioni statali,
al fine di
garantire l'equilibrio
economico-finanziario
dell'attivita'. Lo
statuto
disciplina i casi e le
procedure, anche telematiche,
di
consultazione
pubblica sugli atti di rilevanza
generale, altresi'
promuovendo
la partecipazione dei soggetti interessati.
Il comitato
di
gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche
allo
statuto e
gli atti di
carattere generale che
disciplinano
l'organizzazione
e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e
consuntivi,
i piani aziendali e le spese che
impegnano il bilancio
dell'ente
per importi superiori al limite fissato dallo
statuto. Il
comitato di
gestione delibera altresi' il piano
triennale per la
razionalizzazione
delle attivita' di riscossione e gli interventi
di
incremento
dell'efficienza organizzativa ed
economica finalizzata
alla
riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente
opera
nel
rispetto dei principi di legalita' e imparzialita', con
criteri
di
efficienza gestionale, economicita'
dell'attivita' ed efficacia
dell'azione,
nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di
cui al
comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi
stessi,
dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a
carattere
generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13,
e al piano
triennale per la razionalizzazione delle
attivita' di
riscossione
si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300
del 1999.
6. Salvo quanto previsto dal
presente decreto, l'Agenzia
delle
entrate-Riscossione
e' sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle
altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello svolgimento
della propria attivita'
e' autorizzata ad
utilizzare
anticipazioni di cassa.
7.
Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 9
del decreto
legislativo
24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i
costi
determinati, approvati e pubblicati
da Equitalia S.p.A.,
ai
sensi del
citato articolo 9.
8.
L'Ente e' autorizzato
ad avvalersi del
patrocinio
dell'Avvocatura
dello Stato competente
per territorio, ai
sensi
dell'articolo
43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. L'ente
puo' stare
in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti
davanti al
tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in
rilievo
questioni di massima o aventi
notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura
dello Stato competente per territorio,
sentito l'ente,
assuma
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei
giudizi
davanti alle commissioni tributarie
continua ad applicarsi
l'articolo
11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n.
546 e
successive modificazioni.
9. Tenuto conto della specificita' delle
funzioni proprie della
riscossione
fiscale e delle competenze tecniche
necessarie al loro
svolgimento, per
assicurarle senza soluzione
di continuita', a
decorrere
dalla data di cui al comma 1 il
personale delle societa'
del Gruppo
Equitalia con contratto di lavoro a
tempo indeterminato,
in servizio
alla data di entrata in vigore
del presente decreto,
senza
soluzione di continuita' e con la
garanzia della posizione
giuridica
ed economica maturata alla
data del trasferimento, e'
trasferito
all'ente pubblico economico di cui al
comma 3, previo
superamento
di apposita procedura di
selezione e verifica
delle
competenze,
in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita'.
A tale personale si applica l'articolo 2112,
primo e
terzo
comma, del codice civile.
10. A far data dall'entrata in vigore
della legge di
conversione
del presente
decreto, il personale
delle societa' del
Gruppo
Equitalia proveniente
da altre amministrazioni pubbliche
e'
ricollocato
nella posizione economica e
giuridica originariamente
posseduta
nell'amministrazione pubblica di
provenienza la quale,
prima di
poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento
di detto
personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita'
di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel
rispetto
dei vincoli in materia di finanza
pubblica e contenimento
delle spese
di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo
nei limiti
dei posti vacanti
nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata
e nell'ambito delle
facolta'
assunzionali
disponibili. Nel caso
di indisponibilita' di
posti
vacanti
nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza,
tale
personale puo' essere ricollocato,
previa intesa, ad
altra
pubblica
amministrazione con carenze di
organico, anche in
deroga
alle
vigenti disposizioni in
materia di mobilita'
e, comunque,
nell'ambito delle
facolta' assunzionali delle
amministrazioni
interessate.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al
valore nominale, le azioni
di
Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
citato
decreto-legge n. 203 del 2005, e
successive modificazioni,
dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale; a seguito
di tale
acquisto e
in proporzione alla partecipazione societaria
detenuta
alla data
dello stesso acquisto,
si trasferisce in
capo al
cessionario
l'obbligo di versamento delle somme
da corrispondere a
qualunque
titolo, in conseguenza dell'attivita' di riscossione svolta
fino a tale
data;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A.,
detenute da Equitalia
S.p.A.,
sono cedute a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e
delle
finanze;
c) gli organi societari delle societa' di cui
al comma 1 deliberano
i bilanci
finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che
sono
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle
finanze. Ai
componenti degli organi delle societa'
soppresse sono
corrisposti
compensi, indennita' ed altri emolumenti solo
fino alla
data di soppressione.
Per gli
adempimenti successivi relativi
al
presente
comma, ai predetti componenti spetta
esclusivamente, ove
dovuto, il
rimborso delle spese sostenute nella misura
prevista dal
rispettivo
ordinamento.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono
esenti da imposizione
fiscale.
13. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
e il direttore
dell'Agenzia delle
entrate, presidente dell'ente,
stipulano
annualmente
un atto aggiuntivo alla convenzione di
cui all'articolo
59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la
riscossione dei crediti
tributari, con
particolare
riferimento alla definizione delle priorita', mediante un
approccio
orientato al risultato piuttosto che al processo;
d)
gli obiettivi quantitativi
da raggiungere in
termini di
economicita'
della gestione, soddisfazione dei contribuenti
per i
servizi
prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche
mediante
azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione
fiscale;
e) gli indicatori e le modalita'
di verifica del
conseguimento
degli
obiettivi di cui alla lettera d);
f) le
modalita' di vigilanza
sull'operato dell'ente da
parte
dell'agenzia,
anche in relazione alla garanzia
della trasparenza,
dell'imparzialita'
e della correttezza nell'applicazione delle norme,
con
particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
g) la gestione della
funzione della riscossione
con modalita'
organizzative
flessibili, che tengano
conto della necessita'
di
specializzazioni
tecnico-professionali, mediante
raggruppamenti per
tipologia di
contribuenti, ovvero sulla
base di altri
criteri
oggettivi
preventivamente definiti, e finalizzati ad
ottimizzare il
risultato
economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e
informazioni preventive volte ad
evitare
aggravi moratori per i
contribuenti, ed a
migliorarne il
rapporto
con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio
2000, n. 212.
14. Costituisce risultato particolarmente
negativo della gestione,
ai sensi
dell'articolo 69, comma 1, del decreto
legislativo n. 300
del 1999,
il mancato raggiungimento, da parte
dell'ente di cui al
comma 3,
degli obiettivi stabiliti nell'atto
aggiuntivo di cui al
comma 13, e
non attribuibili a fattori
eccezionali o comunque
non
tempestivamente
segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze,
per
consentire l'adozione dei necessari correttivi.
15. Fino alla data di cui all'articolo 1,
comma 1, l'attivita' di
riscossione
prosegue nel regime giuridico vigente. In sede
di prima
applicazione,
entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del
Consiglio
dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.
e' nominato
commissario straordinario per
l'adozione dello statuto
dell'ente
di cui al comma 3, secondo le modalita' di cui al comma 5 e
per la
vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti
agli ex concessionari
del servizio
nazionale della riscossione
e agli agenti
della
riscossione
di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre
2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre
2005, n.
248, si intendono
riferiti, in quanto
compatibili,
all'agenzia di cui all'articolo
1 comma 3
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