IMU per gli immobili inagibili e non utilizzati, sconto del
50% con autocertificazione
IMU, basta un’autocertificazione per beneficiare dello sconto
del 50% per gli immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati. A
stabilirlo è una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ribadisce il
principio della collaborazione e buona fede tra contribuenti ed ente
impositore.
IMU, sconto del 50% con autocertificazione per gli immobili
dichiarati inagibili, inabitabili e non utilizzati. A ribadirlo è la Corte
di Cassazione, con l’ordinanza n. 1263 del 21 gennaio 2021.
Tra contribuenti ed ente impositore vige il principio
di collaborazione e buona fede, ricorda la Cassazione, e se il
Comune è a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile, la riduzione
del 50% dell’imposta spetta anche in caso di mancata presentazione
della dichiarazione IMU.
Per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto
non utilizzati, il contribuente ha facoltà di presentare
un’autocertificazione per la riduzione dell’imposta del 50%, in alternativa
all’accertamento dello status dell’immobile da parte dell’ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario.
IMU per gli immobili inagibili e non utilizzati, sconto del
50% con autocertificazione
È l’articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo n.
201/2011 a prevedere che la base imponibile IMU è
ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussiste tale condizione.
Ad accertare l’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile è
l’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario. In
alternativa, è consentito avvalersi dell’autocertificazione, nella forma
di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1263 del
21 gennaio 2021, pubblicata da Italia Oggi, sulla base
dell’orientamento costante formatosi in materia di ICI, ribadisce che:
“nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque
di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette
condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o
comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il
trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale,
nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di
fatto.”
Insomma, non è necessario che il contribuente
fornisca al Comune informazioni già note. Se questi è a conoscenza dello
stato di inagibilità dell’immobile, è da escludersi il pagamento dell’IMU un
misura integrale, anche in assenza della richiesta di sconto del 50%.
Riduzione IMU del 50%, vale il principio di collaborazione e
buona fede
Il rapporto tra enti impositori e contribuenti si basa
sul principio della collaborazione e della buona fede. Non si
tratta di un’auspicio, bensì di un principio fissato per legge, dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del
2000, articolo 10, comma 1).
Non è la prima volta che la Cassazione lo ricorda. Nel caso
specifico, lo fa per ribadire che il Comune non può chiedere al contribuente di
pagare una tassa non dovuta, ancor di più quando è a conoscenza degli elementi
che comportano l’accesso a sconti ed agevolazioni fiscali.
Nell’ordinanza del 21 gennaio 2021 viene quindi ribadito
che:
“quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al
Comune è da escludersi il pagamento dell’ICI in misura integrale anche se il
contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della
riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che
deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del
2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale
al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente
noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).”
Insomma, collaborazione e divieto di produrre documenti
relativi a fatti già noti all’ente impositore. La Cassazione ribadisce ancora
una volta due principi importanti nel rapporto tra contribuenti e pubbliche
amministrazioni, ancora oggi di difficile applicazione.
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