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domenica 23 maggio 2021

Lo sconto IMU per i fabbricati inagibili o inutilizzabili

IMU per gli immobili inagibili e non utilizzati, sconto del 50% con autocertificazione

IMU, basta un’autocertificazione per beneficiare dello sconto del 50% per gli immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati. A stabilirlo è una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ribadisce il principio della collaborazione e buona fede tra contribuenti ed ente impositore.

IMU, sconto del 50% con autocertificazione per gli immobili dichiarati inagibili, inabitabili e non utilizzati. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1263 del 21 gennaio 2021.

Tra contribuenti ed ente impositore vige il principio di collaborazione e buona fede, ricorda la Cassazione, e se il Comune è a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile, la riduzione del 50% dell’imposta spetta anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU.

Per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, il contribuente ha facoltà di presentare un’autocertificazione per la riduzione dell’imposta del 50%, in alternativa all’accertamento dello status dell’immobile da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

IMU per gli immobili inagibili e non utilizzati, sconto del 50% con autocertificazione

È l’articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo n. 201/2011 a prevedere che la base imponibile IMU è ridotta alla metà per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale condizione.

Ad accertare l’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile è l’ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario. In alternativa, è consentito avvalersi dell’autocertificazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1263 del 21 gennaio 2021, pubblicata da Italia Oggi, sulla base dell’orientamento costante formatosi in materia di ICI, ribadisce che:

“nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto.”

Insomma, non è necessario che il contribuente fornisca al Comune informazioni già note. Se questi è a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile, è da escludersi il pagamento dell’IMU un misura integrale, anche in assenza della richiesta di sconto del 50%.

Riduzione IMU del 50%, vale il principio di collaborazione e buona fede

Il rapporto tra enti impositori e contribuenti si basa sul principio della collaborazione e della buona fede. Non si tratta di un’auspicio, bensì di un principio fissato per legge, dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 2000, articolo 10, comma 1).

Non è la prima volta che la Cassazione lo ricorda. Nel caso specifico, lo fa per ribadire che il Comune non può chiedere al contribuente di pagare una tassa non dovuta, ancor di più quando è a conoscenza degli elementi che comportano l’accesso a sconti ed agevolazioni fiscali.

Nell’ordinanza del 21 gennaio 2021 viene quindi ribadito che:

“quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell’ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).”

Insomma, collaborazione e divieto di produrre documenti relativi a fatti già noti all’ente impositore. La Cassazione ribadisce ancora una volta due principi importanti nel rapporto tra contribuenti e pubbliche amministrazioni, ancora oggi di difficile applicazione.

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