La sentenza del TAR Lazio che sospende il versamento dell'IMU sui terreni agricoli non montani.
Bocciato dal TAR del Lazio il provvedimento che prevede l’applicazione dell’IMU sui terreni agricoli situati nei Comuni di montagna. Il ricorso era stato presentato al TAR dalle ANCI locali in merito alla nuova classificazione dei Comuni di montagna: in base ai dati ISTAT rientrano tra i territori montani solo quelli al di sopra della quota di 600 metri d’altitudine. A dover pagare l’IMU 2014 entro il 26 gennaio 2015 dovrebbero essere tutti i proprietari di terreni agricoli non montani a prescindere dalla professione esercitata, a meno che il Comune non abbia previsto esenzioni per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli.
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Sono invece esentati dal versamento del tributo i terreni agricoli appartenenti a Comuni situati a un’altitudine superiore a 600 metri e i terreni situati a un’altitudine di almeno 281 metri se posseduti (oppure detenuti in comodato o in affitto) da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Il Tribunale amministrativo, però, deciderà definitivamente sull’imposta solo il 21 gennaio.
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La sospensiva del TAR deriva dalla considerazione che ci sono diversi terreni di competenza di Comuni il cui Municipio è situato al di sotto dei 600 metri posti in realtà ben oltre tale quota. Ad essere contestati sono anche i tempi del decretosull’esenzione IMU sui terreni agricoli montani, arrivato troppo tardi per consentire ai Comuni di programmare per tempo le nuove entrate derivanti dall’obbligo di IMU sui terreni agricoli, in compensazione dei 360 milioni di tagli statali. Se la sentenza del TAR venisse confermata, ad essere coinvolti sarebbero 4 mila Comuni, il cui mancato gettito dovrebbe essere compensato dal Governo.
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