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giovedì 4 agosto 2016

Rimborso Canone RAI: modelli e istruzioni

Come chiedere il rimborso Canone RAI erroneamente addebitato sulla bolletta di luglio, domande via posta, oppure via web dal 15 settembre: provvedimento Entrate.

Il contribuente che paga un canone RAI non dovuto può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate seguendo specifica procedura: il Fisco ha pubblicato il modello di domanda di rimborso Canone RAI da compilare, che può poi essere inviato in forma cartacea, via raccomandata, oppure in via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che contiene moduli e istruzioni.

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 L’istanza può essere presentata utilizzando l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, che sarà resa disponibile dal prossimo 15 settembre, oppure va inviata via raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Il modello è disponibile sul sito delle Entrate e su quello della RAI. Il contribuente deve indicare il motivo di richiesta di rimborso Canone RAI. L’accredito avviene sempre attraverso la bolletta elettrica, sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità (comunque con pagamento entro 45 giorni dalla richiesta). Se il rimborso della compagnia elettrica non va a buon fine, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

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Possono presentare domanda di rimborso i contribuenti che hanno in realtà pagato il canone tramite un’altra utenza elettrica, e abbiano presentato la relativa dichiarazione di esenzione, oppure che hanno presentato la dichiarazione di esenzione perché non possiedono la TV. Nel caso in cui il canone sia pagato su altra utenza, e il contribuente non abbia ancora inviato la relativa richiesta di esenzione, la domanda di rimborso vale anche come richiesta di esenzione.
Se invece la motivazione del rimborso è il mancato possesso della televisione, la relativa domanda deve essere stata presentata entro lo scorso 16 maggio 2016. Chi non ha effettuato questo adempimento, deve pagare l’abbonamento anche se non ha la tv. Chi invece ha inviato la domanda di esenzione in ritardo, ma entro il 30 giugno, ha diritto all’esenzione per il secondo semestre. L’importo dovuto per un solo semestre è pari a 51,03 euro. I contribuenti che, pur avendo presentato domanda di esenzione entro il 30 giugno, si vedono addebitare in bolletta la somma di 70 euro (ovvero tutte le rate fino a luglio), non devono fare nulla. Con la prima bolletta utile, avranno la decurtazione di 18,97 euro.

Fonte: provvedimento Entrate.

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