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giovedì 4 agosto 2016

Rimborso Canone RAI: modelli e istruzioni

Come chiedere il rimborso Canone RAI erroneamente addebitato sulla bolletta di luglio, domande via posta, oppure via web dal 15 settembre: provvedimento Entrate.

Il contribuente che paga un canone RAI non dovuto può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate seguendo specifica procedura: il Fisco ha pubblicato il modello di domanda di rimborso Canone RAI da compilare, che può poi essere inviato in forma cartacea, via raccomandata, oppure in via telematica. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che contiene moduli e istruzioni.

=> Canone RAI: bollette elettriche senza addebito


 L’istanza può essere presentata utilizzando l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, che sarà resa disponibile dal prossimo 15 settembre, oppure va inviata via raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Il modello è disponibile sul sito delle Entrate e su quello della RAI. Il contribuente deve indicare il motivo di richiesta di rimborso Canone RAI. L’accredito avviene sempre attraverso la bolletta elettrica, sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità (comunque con pagamento entro 45 giorni dalla richiesta). Se il rimborso della compagnia elettrica non va a buon fine, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

=> Bollette pazze: bufera sul Canone RAI

Possono presentare domanda di rimborso i contribuenti che hanno in realtà pagato il canone tramite un’altra utenza elettrica, e abbiano presentato la relativa dichiarazione di esenzione, oppure che hanno presentato la dichiarazione di esenzione perché non possiedono la TV. Nel caso in cui il canone sia pagato su altra utenza, e il contribuente non abbia ancora inviato la relativa richiesta di esenzione, la domanda di rimborso vale anche come richiesta di esenzione.
Se invece la motivazione del rimborso è il mancato possesso della televisione, la relativa domanda deve essere stata presentata entro lo scorso 16 maggio 2016. Chi non ha effettuato questo adempimento, deve pagare l’abbonamento anche se non ha la tv. Chi invece ha inviato la domanda di esenzione in ritardo, ma entro il 30 giugno, ha diritto all’esenzione per il secondo semestre. L’importo dovuto per un solo semestre è pari a 51,03 euro. I contribuenti che, pur avendo presentato domanda di esenzione entro il 30 giugno, si vedono addebitare in bolletta la somma di 70 euro (ovvero tutte le rate fino a luglio), non devono fare nulla. Con la prima bolletta utile, avranno la decurtazione di 18,97 euro.

Fonte: provvedimento Entrate.

venerdì 15 luglio 2016

Canone RAI, nuovi esempi e FAQ


Più bollette in famiglia, eredi, cambio di compagnia elettrica: questi ed altri esempi nelle nuove FAQ dell'Agenzia delle Entrate sul Canone RAI 2016.

In tutti i casi in cui le rate del Canone RAI vengono addebitate su più bollette intestate a persone della stessa famiglia anagrafica, bisogna pagare una volta sola e chiedere, per l’altra utenza, l’esenzione dal pagamento compilando il quadro B dell’apposita dichiarazione mentre, se si attiva una nuova utenza elettrica, l’addebito arriverà con le nuove bollette, a meno che il titolare non compili il quadro A dichiarando la non detenzione del televisore: sono alcuni dei chiarimenti forniti dall‘Agenzia delle Entrate ai contribuenti alle prese con il nuovo Canone RAI nelle nuove 19 FAQ pubblicate sull’apposito sito delle Entrate.

Le nuove spiegazioni sono utili in vista dell’arrivo delle bollette con i primi addebiti: le rate dell’abbonamento vengono inviate con la prima bolletta successiva al primo luglio (tendenzialmente, quella di luglio o di agosto).

E’ possibile che l’abbonamento venga erroneamente addebitato due volte: può succedere se due esponenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di diverse utenze elettriche, oppure nel caso degli eredi di persone defunte a cui è ancora intestata la bolletta. La regola è sempre che il canone si paga una sola volta per ogni famiglia anagrafica. Se arrivano due addebiti bisogna inviare l’auto-dichiarazione compilando il quadro B, che riguarda coloro che sono titolari di un’utenza ma pagano già il Canone attraverso un’altra (addebitata a un familiare, per esempio).


Negli esempi dell’Agenzia delle Entrate vengono previste anche ipotesi al limite della regolarità: ad esempio, marito e moglie proprietari di due diversi appartamenti, ciascuno dei quali intestatari di bolletta per uso domestico residente. Anche qui, l’Agenzia spiega che bisogna compilare il quadro B, perché il canone si paga una sola volta indipendentemente dal numero di abitazioni, ma avverte anche che non dovrebbe sussistere più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell’ambito di una stessa famiglia anagrafica. Se invece le due utenze sono intestate alla stessa persona, in teoria non si rischia la doppia imposizione: se le due utenze sono una di tipo D2, utenti residenziali, e una di tipo D3, altri utenti domestici, le rate del Canone RAI arrivano sulla prima utenza. Se i due contratti dell’elettricità sono entrambi di tipo D, dovrebbe arrivare il Canone solo su quello attivato più recentemente. Se infine, una sola delle due utenze è di tipo residenziale, il canone arriverà solo su questa.

Più complesso il caso in cui venga attivata una nuova utenza elettrica nel corso dell’anno. Il Canone RAI viene addebitato a partire dal mese di attivazione della fornitura. Gli importi cambiano a seconda del mese di attivazione, le rate da ottobre in poi verranno addebitate nel 2017. Ecco in tabella gli importi del canone e delle rate.

Mese di attivazione
Importo Canone RAI annuale
Importo rate
gennaio
100
10
febbraio
93,80
10,42
marzo
85,65
10,71
aprile
77,50
11,07
maggio
69,35
11,56
giugno
61,19
12,24
luglio
53,04
13,26
agosto
44,89
14,96
settembre
36,73
18,37
ottobre
28,59
28,59
novembre
20,44
20,44
dicembre
12,28
12,28

Se l’utente possedeva già il televisore prima dell’attivazione della fornitura elettrica, paga la differenza utilizzando il modello F24. In tutti i casi in cui l’utente non paga interamente il Canone con la bolletta (per disdette o volture), versa le rate mancanti con il modello F24. Se invece non possiede la tv, deve dichiarne la non detenzione, compilando il quadro A del modello di dichiarazione, ed inviandolo entro il mese successivo all’attivazione. Attenzione: il mancato invio della comunicazione comporta l’obbligo di pagare il Canone. Se l’utente aveva un’utenza elettrica residenziale disdetta prima del mese di luglio, e ne attiva un’altra in un mese successivo, ad esempio in settembre, con la prima bolletta relativa al nuovo contratto arrivano anche le precedenti rate.


Quando si cambia impresa elettrica, non bisogna fare niente: automaticamente il canone viene addebitato sulla nuova bolletta. Se si cambia un’utenza da residenziale a non residenziale, automaticamente il nuovo contratto non prevederà più le rate del Canone RAI (che si paga solo sulla prima casa).

venerdì 29 aprile 2016

Canone RAI, ok del Consiglio di Stato




Il ministero recepisce i primi rilievi e apporta le necessarie modifiche al decreto attuativo del Canone RAI in bolletta: il Consiglio di Stato approva in via definitiva.
Il Consiglio di Stato ha approvato il decreto ministeriale sulla Riforma del Canone RAI in bolletta, che si avvia verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore: confermato quindi da luglio l’inserimento delle rate dell’abbonamento alla TV di Stato nella bolletta dell’elettricità. Secondi la magistratura contabile, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adeguatamente risposto ai rilievi formulati dal parere (negativo ma non vincolante) dello scorso 7 aprile, di conseguenza esprime il via libera.

=> Canone RAI in bolletta: stop dal Consiglio di Stato

Innanzitutto, il MiSE ha fornito la definizione di apparecchio televisivo: non presente nel decreto attuativo (secondo il ministero sarebbe stato eccesso di delega: la legge non richiede la definizione del presupposto oggettivo dell’imposta, oltre al rischio di obsolescenza legato alla continua evoluzione delle tecniche di trasmissione), per rispettare le esigenza di chiarezza richiamate dal parere del Consiglio di Stato è stata fornita con una nota esplicativa tecnica, pubblicata sui siti istituzionali e inserita nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione di non detenzione (il modulo è stato aggiornato ed è stata decisa una proroga al 16 maggio per la sua trasmissione).

=> Canone RAI in bolletta, proroga al 16 maggio

Per quanto riguarda l’esigenza di specificare che il canone è dovuto una sola volta, a prescindere dal numero di apparecchi televisivi presenti in casa, il Ministero ha ritenuto che la circostanza fosse già sufficientemente chiarita dall’articolo 1, comma 153, lettera b, della legge 208/2015.

 Il rilievo sulla privacy è stato invece completamente recepito, inserendo nel testo del decreto un nuovo articolo relativo agli adempimenti delle imprese elettriche in materia di tutela dei dati personali.
Relativamente all’osservazione sulla mancanza di una formulazione sufficientemente chiara delle regole, il MiSE ha fatto presente che il provvedimento è di natura tecnica e si rivolge a istituzioni e imprese, per disciplinare modalità e tempistiche di recepimento della legge. Il decreto risponde invece alla necessità di promuovere adeguatamente la diffusione delle nuove regole sul pagamento del Canone RAI in bolletta, inserendo specifiche disposizioni in tal senso.

=> Canone RAI in bolletta: casi particolari di esonero

L’Amministrazione ha colto l’occasione per regolamentare in modo più puntuale la questione relativa a casi di esenzione, spiegando che se la compagnia elettrica addebita un secondo canone, l’utente può dichiarare che sussiste un’altra utenza sulla quale è già addebitato quello familiare.
Infine, è stato acquisito il formale concerto del ministero dell’Economia, che prima mancava (c’era solo un semplice assenso).
Fonte: nuovo parere del Consiglio di Stato

lunedì 18 aprile 2016

Canone RAI in bolletta, stop dal Consiglio di Stato

  

Il Consiglio di Stato sospende il parere sul decreto attuativo della Riforma del Canone RAI: lacunoso, poco chiaro e senza tutela della privacy


Il decreto attuativo della Riforma del Canone RAI in bolletta è da rifare: manca una puntuale definizione di “apparecchio televisivo”, non tutela la privacy degli utenti, non formula con chiarezza le regole, non prevede informazione per gli utenti e non ha il formale via libera del ministero dell’Economia: a muovere i rilievi è il Consiglio di Stato, che sospende il parere sul provvedimento e invita il Governo a integrarlo. Non male, considerando che le scadenze per presentare la domanda di esenzione sono alle porte (30 aprile e 10 maggio, per presentazione cartacea e telematica).


In vista dovrebbe esserci una proroga al 15 maggio, ma alla luce del pronunciamento questa manciata di giorni non sembra sufficiente a mettere nel frattempo le norme in regola, forse neppure per partire il primo luglio 2016.
Ma vediamo punto per punto i 
rilievi mossi dalla giustizia amministrativa.

Innanzitutto, c’è un vizio formale, perché la legge che istituisce il canone RAI in bolletta (comma 154 della legge 208/2015), prevede che il decreto attuativo sia emanato dallo Sviluppo Economico di concerto con l’Economia, che invece ha fornito un semplice assenso. Ci sono poi una serie di questioni sostanziali, che nell’atto del Consiglio di Stato sono definiti

«profili di criticità che dovrebbero trovare soluzione prima della sua definitiva approvazione, anche al fine di non condizionare il grado di efficacia di tale strumento normativo».


Innanzitutto, nel testo del regolamento manca

«un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo».

Non viene nemmeno specificato che il

«canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo l’utente».

In realtà, nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo, che contiene anche il modello per l’esenzione, sono specificate entrambe le cose. Il punto è che, però, tutto questo dovrebbe essere scritto anche nel decreto ministeriale, che invece non specifica nulla:

  • per apparecchio televisivo si intende un televisore che riceve il digitale terrestre oppure il segnale satellitare (quindi non si paga per guardare le trasmissioni RAI via Internet, utilizzando un pc o smartphone);
  • il canone è dovuto una sola volta a prescindere non solo dal numero di televisori nella prima casa, ma anche dall’eventuale possesso di altri immobili dotati di apparecchi televisivi.
    In secondo luogo, il meccanismo attraverso il quale viene addebitato il Canone RAI in bolletta prevede un notevole scambio di dati e informazioni fra diversi enti (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, Acquirente unico, Ministero dell’Interno, Comuni, società private). Ebbene, secondo i magistrati amministrativi questo
    «necessariamente implica profili di rispetto e tutela della privacy».
    Questi accorgimenti invece non sono previsti. Nelle norme in esame, anzi, non c’è alcun riferimento alla  problematica che, viceversa, potrebbe trovare soluzione almeno esplicitando che le procedure:
    «avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
    Le norme previste nel decreto, infine, non sono sempre:
    «formulate in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti» a cui si rivolgono.
    Per esempio, l’articolo che individua gli utenti obbligati al pagamento del Canone RAI:
    «utilizza formule tecniche di non facile comprensione per i non addetti al settore». Tanto più che il decreto non prevede:
    «forme adeguate di pubblicità, rispetto all’elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo televisivo».
    Conclusione:
    la sezione consultiva per gli atti normativi «invita l’amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso», e a «dare la massima diffusione, nelle forme ritenute più opportune, alle disposizioni del procedimento di riscossione», con «particplare riferimento a quelle che implicano adempimenti a carico dell’utenza». Nel frattempo, sospende «l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione integri il testo trasmesso».
    Non è chiaro cosa succede ora: in teoria, ci sono ancora poche settimane di tempo per chiedere l’esenzione dal canone. E dal prossimo mese di luglio arriveranno gli addebiti in bolletta. Certo, senza un decreto attuativo ministeriale, esplicitamente richiesto dalla Legge, difficilmente potranno essere rispettati questi termini.
    Il Codacons chiede che non venga inserito il canone RAI in bolletta.
    «fino a quando non saranno superate le critictà rilevate», e anzi invita il Governo a «rinunciare del tutto al provvedimento».
    Dal ministero dello Sviluppo Economico, invece, arriva la reazione del sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, secondo il quale:
    «quella del Consiglio di Stato non è affatto una bocciatura ma un utile suggerimento di integrazioni e chiarimenti peraltro assolutamente nella prassi dei pareri del Consiglio stesso».
    Comunque lo si voglia chiamare, il parere del Consiglio di Stato blocca il provvedimento applicativo sulla Riforma del canone RAI in bolletta. E aumenta il caos fra i contribuenti, alle prese con adempimenti e scadenze che a questo punto sembrano difficili da rispettare.

lunedì 28 marzo 2016

Il Modello per l’esenzione dal Canone RAI

Entro il 30 aprile o il 10 maggio bisogna presentare l'autocertificazione per non pagare il canone RAI: il modello di dichiarazione sostitutiva.

Ecco il modello dell’Agenzia delle Entrate per autodichiarare il mancato possesso dei requisiti per pagare il canone RAI in bolletta: lo compila chi non ha un televisore, o ha un altro familiare che paga il canone. La scadenza è il 30 aprile 2016 per la presentazione cartacea oppure il 10 maggio per la presentazione telematica.
Il modello è pubblicato insieme al provvedimento di approvazione del 24 marzo 2016, con le istruzioni di compilazione, disponibile sul sito dell’Agenzia, sul sito del ministero delle Finanze e su quello della RAI nelle pagine dedicate al canone.
Il modello si compone di una parte dedicata aidati anagrafici e di una dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, che ha ridotto il Canone RAI a 100 euro prevedendone però il pagamento con la bolletta elettrica.
Per non ricevere il Canone RAI in addebito sulla bolletta elettrica, bisogna presentare apposita autocertificazione al Fisco. Sono previsti i seguenti diversi casi:
·         contribuente che non ha nessun televisore in nessuna delle abitazione per cui è titolare dell’utenza elettrica;
·         non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;
·         il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante perché la bolletta elettrica è intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, che paga quindi il canone RAI;
·         il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedente: questa dichiarazione va presentata, ad esempio, quando dopo aver presentato dichiarazione sostitutiva di non detenzione della tv, nel corso dell’anno viene acquistato un televisore.
A seconda della tipologia di dichiarazione, il contribuente compila il quadro A o il quadro B del modello. Il Quadro A è la dichiarazione di non detenzione di una tv, il Quadro B è dedicato a coloro che non pagano perché il canone RAI è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica: è il caso, ad esmepio, di due persone conviventi, che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, intestatari di utenze elettriche separate. Il codice fiscale da segnare nel campo dichiarazione è quello del familiare che paga il canone.
La dichiarazione sostitutiva si presenta attraverso il servizio postale entro il 30 aprileoppure per via telematica entro il 10 maggio e ha valore per l’intero 2016. Dall’anno prossimo, la dichiarazione si presenta entro il 31 gennaio. La dichiarazione si può presentare con le seguenti modalità:
·         per posta, via raccomandata, inviando il modello cartaceo all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti  TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Fa fede la data di spedizione: la scadenza per questo tipo di consegna è il30 aprile.
·         online tramite applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In questo caso, la scadenza è il 10 maggio.
·         tramite intermediario entro il 30 aprile: il provvedimento delle Entrate dettaglia gli obblighi del professionista (copia al dichiarante, delega, ricevuta).
La presentazione della dichiarazione in ritardo comporta la non validità della stessa, e quindi l’obbligo di pagare il canone RAI, anche se non necessariamente per l’intero anno: un ritardo fino al 30 giugno, non ha effetto su tutto l’anno ma solo sul secondo semestre. In pratica, quindi, si pagherà il canone da gennaio a giungo, ma non da luglio a dicembre. Ricordiamo che le rate arrivano comunque a partire dal mese di luglio (in cui saranno inserite le prime sei rate dell’anno, 60 euro). Dal 2017 quando la riforma sarà a regime, la dichiarazione sostitutiva va presentata dal primo luglio dell’anno precedente al 31 gennaio. La presentazione in ritardo, ma entro il 30 giugno, comporta esenzione per il secondo semestre.
Attenzione: contrariamente a quanto succedeva prima, la dichiarazione ha validità annuale, quindi andrà ripresentata anno per anno nel caso in cui sussistano i requisiti. Si considera apparecchio televisivo, per cui bisogna pagare il canone RAI, una tv che riceve il digitale terrestre o il segnale satellitare. Quindi, ad esempio un pc o un altro monitor, anche se consente la visione di programmi via Internet, o un vecchio televisore analogico, non comportano il pagamento del canone, a meno che non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede.
Il contribuente che attiva una nuova utenza elettrica nel corso dell’anno, devono presentare la dichiarazione di esenzione dal canone entro il mese successivo a quello in cui attivano la fornitura.