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martedì 10 giugno 2014

TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali



Cambiano le regole 2014 per l'acconto: niente esenzioni IMU per i terreni agricoli, applicate invece ai fabbricati rurali, su cui grava una TASI fino allo 0,1%.

Il settore agricoltura ha regole particolari per quanto riguarda IMU e TASI su terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale. Ecco un vademecum per il versamento dell’acconto, cercando di risolvere i numerosi dubbi applicativi, a cui rispondono in parte le FAQ del Ministero.
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Pagano la TASI e sono esenti IMU. Il comma 678, articolo 1, 147/2013 (Legge di Stabilità) stabilisce che la TASI può arrivare allo 0,1% ma anche essere azzerata dalla delibera. Il comma 708 aggiunge che non pagano l’IMU. Quindi:

·         nei Comuni senza delibera  i proprietari di fabbricati rurali non versano nulla a giugno.
·         nei Comuni con delibera si paga l’acconto TASI a giugno, o con aliquota stabilita o, se non è stata specificata, si paga l’acconto del 50% prendendo come riferimento l’aliquota dell’1 per mille.
Terreni agricoli
Dal 2014 si torna a pagare l’IMU su tutti i terreni agricoli, anche quelli di coltivatori diretti e agricoltori professionali (esentati nella seconda rata 2013). L’aliquota base dello 0,76% (la stess degli immobili diversi dalla prima casa) può essere modulatata dal Comune fino all’1,06%. Quindi, questi immobili pagano comunque l’acconto IMU del 16 giugno anche in mancanza di delibera 2014, applicando eventualmente le aliquote dell’anno scorso o del 2012.
Pagano anche la TASI, con regola per cui la somma delle diue imposte non può superare l’1,06%. C’è poi la possibilità di applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,08%, che il Salva Roma concede, se applicato o solo alle prime case o solo agli altri immobili.
Attenzione: il Decreto IRPEF (DL 66/2014, articolo 22, comma 2) stabilisce che dal 2014 si possa applicare sui terreni agricoli un’esenzione a seconda della loro altitudine, sulla base di apposito decreto ministeriale che potrà anche prevedere condizioni differenziate per coltivatori diretti e agricoltori professionisti. Ma questa regola sarà applicabile solo se entro il 16 giugno arriverà il decreto, in caso contrario si continuano a seguire le indicazioni degli anni scorsi, contenute nel decreto MEF 3/2012

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