I chiarimenti del MEF in merito all'IMU sui terreni agricoli: esenzione, detrazione, Pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze le risposte del MEF in merito a dubbi riguardanti l’IMU sui terreni agricoli: le esenzioni, le detrazioni, l’obbligo di dichiarazione IMU ed il versamento del tributo. Si tratta delle domande più frequenti poste all’Amministrazione Finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all’applicazione dell’IMU per i terreni agricoli.
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Esenzione IMU
Il DL n. 4 del 2015 (convertito con legge n. 34/2015) ha stabilito che sono esenti dall’IMU, a partire dall’anno 2015, i terreni agricoli e quelli non coltivati:
- ubicati nei Comuni classificati cometotalmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montanidi cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 4 del 2015).
Quest’ultima esenzione spetta anche nel caso in cui un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola conceda il terreno in comodato o in affitto a CD o IAP.
=> Esenzione IMU terreni: i Comuni montani
Detrazione
Lo stesso decreto, al co. 1-bis dell’articolo 1 inserito in fase di conversione in legge, ha stabilito una nuova detrazione di 200 euro, a decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali IAP, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011. Si tratta dei Comuni montani e parzialmente montani che fino al 2013, in base alla circolare 9 del 13 giugno 1993, erano considerati esenti dall’imposta comunale e municipale, mentre ora non lo sono più. Tale detrazione si applica anche nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto alla previdenza agricola, concede i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a IAP, anch’essi iscritti alla previdenza agricola (cfr. risoluzione n. 2DF2015).
=> TASI IMU: aliquote e delibere 2015 per l’acconto
Il Ministero precisa che la detrazione di 200 è unica e calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più Comuni di collina svantaggiata. Dunque ad ogni soggetto spettano 200 euro in totale e non 200 euro per ogni terreno o per ogni Comune. Inoltre la detrazione si suddivide tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni per la detrazione e delle quote di possesso (circolare n. 3/DF/2012). Nel caso in cui il terreno sia di proprietà mista, ovvero sia di coltivatori diretti o IAP che di soggetti non aventi tale qualifica, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola (art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011).
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Si chiarisce poi che la nuova detrazione spetta solo per i terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A e se, nel caso di Comuni parzialmente delimitati (PD), solo per i terreni ubicati nella parte “svantaggiata” del territorio comunale. Nel caso in cui il coltivatore sia in possesso di più terreni, la detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni. Il Ministero precisa che:
“Pur applicando alla nuova detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti per la riduzione di cui all’art. 13, comma 8-bis , è chiaro che è necessario effettuare due conteggi distinti:
- per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune;
- per l’applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo esclusivamente ai terreni ricade nti nella zona “svantaggiata”.
“Pur applicando alla nuova detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti per la riduzione di cui all’art. 13, comma 8-bis , è chiaro che è necessario effettuare due conteggi distinti:
- per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune;
- per l’applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo esclusivamente ai terreni ricade nti nella zona “svantaggiata”.
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