In caso di dimissioni o licenziamento di dipendenti l’email aziendale assegnata loro deve essere chiusa, illegittimo per il Garante della Privacy l’inoltro automatico ad un altro account.
lavoro deve comunicare ad eventuali terzi la chiusura degli indirizzi
email, segnalando un account aziendale In caso di licenziamento o
dimissioni del dipendente l’email aziendale va chiusa e il
datore di alternativo al contatto utilizzato fino a quel
momento. Diversamente, ovvero qualora il datore di lavoro mantenga in
essere le email di lavoratori non più alle proprie dipendenze, ad essere
violato è il Codice della privacy.
Il Codice privacy vieta
altresì il mantenimento in essere gli account di posta elettronica a nome di un
lavoratore cessato con l’inoltro automatico dei messaggi ricevuti
verso la casella di un altro dipendente in servizio. A precisarlo è stato il
Garante per la Privacy con il provvedimento 450/2015 rispondendo alle proteste
di alcuni ex dipendenti che lamentavano il fatto che il proprio ex datore di
lavoro avesse mantenuto in essere l’indirizzo di posta allora segnato nel corso
del lavoro svolto all’epoca reindirizzare messaggi ricevuti verso la casella di
posta di un altro lavoratore attualmente impiegato presso l’azienda.
In realtà nel caso in esame la società aveva annunciato, al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, che gli account di posta elettronica
sarebbero stati chiusi. Questo poi non era avvenuto, anzi il datore di lavoro
aveva monitorato gli account per un periodo di tempo g significativo senza
informare gli ex dipendenti.
Il Garante ha quindi dichiarato illegittimo il trattamento dei dati
personali effettuato dalla società in violazione degli artt. 11, comma
1, lett. a) e b) e 13 del Codice, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e
154, comma 1, lett. d), del Codice disponendo, come richiesto dagli ex
dipendenti la disattivazione dei menzionati account.
Infatti ricorda l’Authority:
“Il datore di lavoro,
pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimento della prestazione
lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei
dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità e,
in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati
personali, informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità
di utilizzo degli strumenti aziendali e l’eventuale effettuazione di controlli
anche su base individuale”.
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