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venerdì 19 dicembre 2014

IMU terreni entro il 26 gennaio: istruzioni in Gazzetta

 La proroga e le nuove esenzioni per il versamento IMU sui terreni agricoli montani.
È ufficiale la proroga dei versamenti IMU sui terreni agricoli montani: il provvedimento (articolo 1 del decreto legge n. 185/2014) che slitta la scadenza al 26 gennaio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291/2014.

Proroga

La misura era stata preannunciata dal Consiglio dei Ministri del 12/12/2014, che aveva approvato:
“Uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani. La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l’imposta sulla base di aliquote troppo elevate. È comunque salvaguardata l’applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli. Allo stesso tempo, con la norma proposta, i Comuni accertano convenzionalmente nel bilancio 2014 gli importi a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2014″.

=> IMU terreni agricoli: aliquote e proroga al 26 gennaio

Esenzioni IMU

La proroga è stata concessa visti i tempi stretti per l’adempimento, dettati dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 che ha ridefinito l’esenzione, arrivata solo il 6 dicembre scorso. Le nuove regole prevedono l’esenzione IMU per i terreni agricoli solo nel caso appartengano a Comuni situati a un’altitudine superiore a 600 metri o siano posseduti L’esclusione dal tributo riguarda anche i terreni situati a un’altitudine di almeno 281 metri se posseduti (oppure detenuti in comodato o in affitto) da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

=> TASI-IMU a saldo: ecco tutte le esenzioni 2014

Scadenza

Entro il 26 gennaio 2015, quindi, i proprietari di terreni agricoli montani ubicati nel territorio di competenza dei Comuni non più esenti, dovranno versare l’aliquota di base dello 0,76%, a meno di diversa delibera da pare del competente ente locale. Sul sito ISTAT è possibile consultare l’Elenco dei Comuni italiani e la relativa altitudine

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