Senza una delega che indichi espressamente il delegato la notifica dell’accertamento fiscale perde di validità: sentenza della Cassazione.
Non può essere ritenuto valido un accertamento fiscale eseguito da un funzionario
diverso dal capo ufficio, in assenza di una delega in cui sia
stato individuato espressamente il delegato. Lo afferma la Corte di
Cassazione (sentenza n. 25017 dell’11 dicembre 2015) esprimendosi in
merito al ricorso proposto da un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate,
relativo alla notifica di un pagamento IRPEF del 2006.
Rigettato in primo grado e anche dalla Commissione Tributaria Regionale
della Sicilia, il ricorso è stato invece accettato dalla Corte Suprema
sottolineando che in tema di atti amministrativi vige il principio
generale di delegabilità di singole funzioni, da parte dell’autorità
posta al vertice dell’ufficio amministrativo, nei confronti di addetti
all’ufficio con qualifiche e cognizioni adeguate: in ragione di tale principio
deve considerarsi legittima l’apposizione della sottoscrizione da parte del
Capo Team.
Validità deleghe
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha ricordato che in base all’art.
42 dpr 600/1973, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la
sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva
da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con
ordine di servizio purché sia indicato, unitamente alle ragioni della delega
(vale a dire le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di
personale, assenza, vacanza, malattia, etc.) il termine di validità ed il nominativo
del soggetto delegato.
Non è sufficiente sia in caso di delega di firma sia in caso di delega di
funzione l’indicazione della sola qualifica professionale del
destinatario della delega, senza alcun riferimento nominativo alle generalità
di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta. Sono perciò illegittime
le deleghe impersonali, anche “ratione officii” prive di indicazione nominativa
del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità
dell’atto impositivo.
Diritto tributario
Nel diritto tributario ogni nullità discende o da una specifica indicazione
della legge, che ha valutato la gravità della violazione, o dalla
inosservanza di un qualche principio fondamentale dell’ordinamento. Dunque è
normativamente escluso che l’illegittimità sia irrilevante e quindi appaia:
«palese che il
contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato.»
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