Mini guida al canone RAI 2016: come avviene il pagamento, con quali scadenze e cosa è previsto dal decreto attuativo della Legge di Stabilità per i casi particolari.
Il decreto attuativo sul Canone RAI in bolletta
elettrica è finalmente pronto. Il Ministero dell’Economia e Sviluppo
Economico e dell’Economia lo hanno inviato peri consueti pareri all’Autorità
per l’Energia e al Consiglio di Stato. Nel provvedimento si fa luce sui dubbi
più consistenti espressi sulla riforma dell’imposta televisiva, ossia le
garanzie per i rimborsi ai cittadini e i contributi alle
società elettriche (28 mln di euro in due anni). Indicate anche scadenze e
modalità per richiedere l’esenzione dall’addebito in bolletta per
mancato possesso dell’apparecchio televisivo, tramite invio di apposita autocertificazione. Ecco
quindi una breve guida al versamento dell’imposta secondo le nuove regole
contenute nel decreto di attuazione delle norme in Legge di Stabilità 2016.
Scadenze
A seguito della riforma del canone RAI l’imposta, che
scende a 100 euro, si paga insieme alla bolletta elettrica in 10
rate mensili. Solo per il 2016, il primo addebito del canone RAI
avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016,
nella quale saranno conteggiate anche le rate relative ai mesi precedenti. Dal 2017,
i 100 euro saranno diluiti in 10 rate da gennaio ad ottobre, sempre in
bolletta. L’importo del canone è indicato nella fattura con
una distinta voce ed è dovuto anche se il consumo di energia elettrica dovesse
essere pari a zero, in questo caso con fatture quadrimestrali invece che
bimestrali.
Sciogliendo il nodo sulla questione dei non
titolari di utenza elettrica (e nelle isole minori), il decreto
prevede la non irrogazione di sanzioni per ritardato pagamento ed il versamento
dell’imposta, in deroga per il 2016, slittato al 31 ottobre in
un’unica soluzione.
Titolarità
L’intestazione del canone RAI seguirà l’intestazione
della bolletta e, in caso di divergenza, l’Agenzia delle Entrate eseguirà
la voltura d’ufficio e sarà poi il cittadino che
non deve più pagare (perchè non titolare) a inviare autocertificazione,
indicando che a farsi carico del pagamento dell’imposta è magari il coniuge
intestatario.
Per i defunti intestatari della
bolletta, l’Agenzia delle Entrate procede con la voltura del canone al titolare
del contratto.
L’intestatario del canone RAI – non intestatario di
alcun contratto di energia elettrica e svincolato da altre utenze – deve invece
versare entro ottobre il canone RAI, come sopra indicato, mediante bollettino (versamento
unico da 100 euro).
A fornire alle imprese elettriche le informazioni in
possesso dell’Agenzia delle Entrate sui dati dei contribuenti sarà Acquirente
unico Spa.
Solleciti
“In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura
per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad
inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche
per la parte relativa al canone”.
Una buona notizia. In nessun caso il
mancato pagamento del canone comporta ildistacco della fornitura di
energia elettrica. Se entro l’anno solare successivo il cliente non salda il
canone,
«le azioni di recupero, sommate a sanzioni e
interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle Entrate».
Rimborsi
Il rimborso del canone addebitato ma non dovuto,
avverrà dopo le verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, tramite accredito sulla
prima fattura utile o altre modalità,entro 45 giorni.
Autocertificazione
I contribuenti che non possiedono il televisore devono
presentare ogni announ’autocertificazione (così come in caso
di requisiti per l’esenzione dall’imposta), entro il30 aprile:
·
tramite
raccomandata a: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1,
Sportello Sat, Corso Bolzano n. 30, 10121, Torino.
·
per Posta
certificata a: DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT.
La trasmissione dei dati sugli esenti sarà
trasmessa all’Acquirente Unico in modo da non inserire la quota del
canone Rai nella bolletta elettrica.
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