Le risposte ai principali dubbi sul canone RAI in bolletta elettrica: chi deve pagare, chi è esente, come si paga, come non pagarlo e altre informazioni utili.
Negli ultimi temi si è parlato molto di canone RAI, soprattutto in vista della sua riforma che prenderà il via proprio nel corso dell’anno appena iniziato. Ma vediamo bene di cosa si tratta, chi deve pagarlo, chi è esente, come effettuare il versamento, come evitare di pagarlo e come ottenere tutte le informazioni necessarie.
Cos’è il canone RAI?
Partiamo con il precisare che si tratta di un’imposta che deve
essere versata dal contribuente obbligatoriamente entro i termini previsti
dalla legge, a meno che il soggetto non sia in possesso dei requisiti che ne
consentono l’esenzione.
A quanto ammonta?
Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro e
non più 113,50 euro.
Come si paga il canone RAI?
Con la riforma del canone RAI, il pagamento non avverrà più tramite
bollettino ma mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza
di fornitura di energia elettrica, l’importo annuo del canone verrà
suddiviso in dieci rate mensili. Limitatamente al 2016, il primo addebito di
canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016.
L’importo del canone è indicato nella fattura con una distinta voce.
Chi deve pagare
Anche in seguito alla riforma del canone RAI, si
conferma che il canone ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio
atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (art. 1 del
R.D.L. del 21/02/1938 n. 246), indipendentemente dalla qualità o dalla quantità
del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 –
Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549). Il canone è dovuto una sola
volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria
residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla
stessa famiglia anagrafica.
Il pagamento è obbligatorio anche nel caso in cui l’apparecchio televisivo
venga destinato ad uso diverso dalla visione della televisione, ad esempio per
la visione di nastri preregistrati, o di utilizzo come terminale o come monitor
per video-games. Tale utilizzo, infatti, non ne esclude la adattabilità alla
ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di
corrispondere il canone TV.
E se il Pc è privo di sintonizzatore TV?
Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV non deve
pagare il canone, visto che solo apparecchi atti od adattabili a ricevere il
segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono
assoggettabili a canone TV. Diversamente, se i computer consentono l’ascolto
e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la
ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare non sono assoggettabili
a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).
Possibile non pagarlo?
Nel caso in cui si intenda dichiarare, sotto la propria responsabilità
penale, di non detenere alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione
delle trasmissioni televisive, la comunicazione deve essere tassativamente
effettuata nelle forme previste dalla legge e definite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione sarà valida solo per
l’anno in cui viene presentata.
Come funzionano le esenzioni per gli over 75?
Per gli over 75 è prevista un’esenzione dal versamento del canone
RAI in caso di reddito non superiore agli 8.000 euro annui,
l’innalzamento a tale soglia per gli anni dal 2016 al 2018 è vincolato alle
maggiori entrate previste. Le modalità di fruizione dell’esenzione saranno
stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro dello Sviluppo Economico.
L’utenza elettrica implica il pagamento?
L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio
ricevente. Tale presunzione può essere superata solo con apposita
dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate. L’addebito
nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del
pagamento della stessa.
Si paga per le utenze non domestiche?
Da precisare che la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo
non si applica anche alle utenze elettriche non domestiche, poiché si
applica solo alle utenze per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui
un soggetto ha residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).
È ancora possibile il suggellamento degli apparecchi?
In seguito alla riforma del canone RAI non è più prevista dalla legge la
disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi.
Tale possibilità viene abolita anche per gli abbonati speciali, per il resto la
disciplina di questi ultimi è rimasta invariata.Chi deve sottoscrivere l’abbonamento speciale?
In caso di possesso di apparecchi Radio o TV nei locali della propria attività occorre sottoscrivere un nuovo abbonamento speciale utilizzando il bollettino allegato.
Il canone si paga anche in caso di TV affittato?
Il canone RAI si paga anche in caso di TV affittato, essendo dovuto per la semplice detenzione dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n. 246).
Chi paga in caso di locazione immobiliare?
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato da parte dell’affittuario, in quanto detentore dell’apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246), anche nel caso in cui il televisore non sia di sua proprietà.
Si paga anche sulle seconde case?
Il canone RAI non si paga sulle seconde case, poiché è dovuto una
sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria
residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla
stessa famiglia anagrafica.Pagano anche i residenti all’estero?
Sono chiamati al versamento del canone anche i residenti all’estero
che possiedono un’abitazione in Italia.
Chi sono gli altri esenti?
Sono esenti gli Ospedali militari, le Case del Soldato e le Sale
convegno dei Militari delle Forze Armate, ma la detenzione del televisore
all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture
militari, non esonera dal pagamento del canone. Esenti anche i militari di
cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della Nato di stanza
in Italia (art. 10, paragrafo 1, Convenzione di Londra 19/06/1951) previa
comunicazione al S.A.T., Sportello Abbonamenti TV con allegata la dichiarazione
del Comando da cui dipende l’interessato o l’autocertificazione attestante
l’appartenenza alle Forze Armate della NATO.=> Scarica il modulo di esenzione dal canone RAI
Vengono poi esonerati dal canone RAI gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia, a condizione che nel Paese da loro rappresentato i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento. Vengono infine esonerate dal pagamento del canone RAI le imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva (risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003).
A quanto ammontano le sanzioni?
In caso di mancato pagamento del canone RAI accertato con verbale da parte delle Autorità di controllo, il contribuente dovrà corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e dovrà versare una sanzione fino a 619 euro per ogni annualità evasa.
=> Canone RAI 2016: nuove regole, sanzioni, esenzioni
Come ottenere supporto?
La RAI mette a disposizione degli utenti che necessitino di informazioni e supporto, o per esprimere opinioni, un numero unico 0039 06-87408197 per chi chiama dall’Italia e 199.123.000 per chi chiama dall’estero. Il servizio è attivo con risponditore automatico tutti i giorni 24 ore al giorno. Per le informazioni riguardanti gli abbonamenti il servizio con operatore è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 21,00, tranne i festivi. Il costo massimo della chiamata è di di 14,49 centesimi di euro al minuto, comprensivo di IVA, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 18,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Nelle rimanenti fasce orarie il costo del servizio è di 5,67 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da rete mobile il costo è inferiore a 48,8 centesimi di euro al minuto con uno scatto alla risposta inferiore a 15,75 centesimi di euro a seconda dell’operatore mobile di accesso. Per chi chiama dall’estero il costo varia a seconda delle tariffe del carrier da cui origina la chiamata o dal contratto dell’operatore di telefonia mobile.
Disposizioni attuative
Ricordiamo che la legge prevede che successive disposizioni attuative integrino l’attuale disciplina
FONTE PMI
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