La fisionomia costituzionale della politica finanziaria risulta essere un ambito che, più di altri, è stato segnato da incertezze interpretative. Non è il caso in questa sede di ripercorrere l’evoluzione che ha visto succedere a una lettura dell’art. 81 Cost. ancora legata al rigore della tradizione liberale un’interpretazione in cui il costante disavanzo dei bilanci è stato considerato compatibile con il sistema giuridico creato dalla Costituzione repubblicana. Se però si vogliono comprendere le conseguenze delle nuove norme costituzionali sul sistema delle autonomie è comunque necessario riportare l’attenzione su alcune questioni di fondo. L’intero tema della politica economica è, nella logica della Costituzione, servente alla decisione fondamentale per lo Stato sociale. In questo senso si spiegano le particolari simmetrie che legano diritti sociali e diritti di libertà, tutela dell'iniziativa economica privata ed economia mista, spesa pubblica ed equilibrio di bilancio. I rapporti finanziari interni all’ordinamento, di conseguenza, non possono essere considerati come un ambito a se stante ma devono essere interpretati attraverso una serie di principi che ne influenzano la lettura e che richiedono di valutare le ricadute di ogni scelta di politica economica alla luce delle finalità complessive di progressione economico-sociale indicate dalla Costituzione, senza che si possa stabilire una definitiva adesione dell’ordinamento italiano a modelli teorici predeterminati. Ora, le nuove norme in materia di equilibrio di bilancio sembrano introdurre, nel tessuto della Costituzione, elementi nuovi, che rafforzano il collegamento tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale e contemporaneamente avviano una fase di realizzazione dei diritti sociali in cui, più che l’intervento dello Stato nell’economia, sembra contare soprattutto il positivo inserimento dell’economia italiana in un sistema di servizi e di opportunità dal carattere potenzialmente cosmopolitico... (segue)
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