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mercoledì 23 settembre 2015

COMPETENZE DEL SINDACO DI SAN FELE

[Lo statuto comunale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo approvato ed emanato dal Consiglio di un Comune, con cui esso stabilisce il proprio ordinamento generale. La normativa sugli statuti comunali e provinciali è regolata dal D.Lgs267 del 18 agosto 2000.]


Statuto Comune di San Fele Art. 11 (Sindaco)
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
Il Sindaco è competente, altresì:
- alle nomine commissariali;
- a disporre l’annullamento, per motivi di legittimità, degli atti e dei provvedimenti adottati dai responsabili titolari di funzioni gestionali, chiedendo parere e consulenza al Segretario Comunale
 - chiede al presidente del consiglio di disporre le sedute consiliari e trasmette i relativi atti;
 - Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;
- In ogni momento può revocare l’incarico di responsabile del settore/servizio in caso di comprovate manchevolezze o di ravvisato danno al Comune, ovvero in caso di risultato negativo della propria attività amministrativa e gestionale o per mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con tutti i sistemi di garanzia e trasparenza da parte del direttore generale o dal nucleo di valutazione.
- 5) Salvo diverse prescrizioni dettate da specifiche disposizioni legislative, il Sindaco può altresì delegare talune attribuzioni e la sottoscrizione di determinati atti, al Direttore Generale, ove nominato, al Segretario Comunale e/o agli altri organi gestionali del Comune, nonché ad altro personale ritenuto idoneo.
- 6.Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla Legge, assumono la denominazione di “ decreti”;
- 7. I decreti sindacali, salvo diversa prescrizione, sono esecutivi dalla data della relativa adozione e sono pubblicati all’Albo pretorio 15 giorni consecutivi. Essi sono registrati, numerati cronologicamente e conservati presso l’Ufficio di segreteria. Gli atti comportanti impegni di spesa sono controfirmati dal Responsabile dei servizi finanziari

LEGGI STATUTO COMUNE DI SAN FELE

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